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12.2011.35 • TRAC TI 12.2011.35 Generato dall'IA

Entity Fails to Overturn Dissolution Based on Rectified Deficiencies

Numero d'incarto 12.2011.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An entity appealed a lower court's dismissal of its request to revoke a previously ordered dissolution and bankruptcy liquidation, which had been imposed due to deficiencies like the lack of a board of directors, auditing office, and statutory domicile, even though the entity claimed to have rectified these issues after the initial dissolution order. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant law no longer permits the revocation of dissolution based on the reestablishment of organizational conditions within three months, especially since the entity had previously benefited from such a lenient revocation once before under analogous circumstances, meaning the current application for revocation was legally unfounded under current jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 153 cpv. 5 ORC, Art. 154 ORC, Art. 931a CO, Art. 731b CO, Art. 312 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Entity Fails to Overturn Dissolution Based on Rectified Deficiencies: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant law no longer permits the revocation of dissolution based on the reestablishment of organizational conditions within three months, especially since the entity had previously benefited from such a lenient revocation once before under analogous circumstances, meaning the current application for revocation was legally unfounded under current jurisprudence.

Parole chiave

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revoca del fallimento persona giuridica carenza nell'organizzazione ritiro dell'autorizzazione procedura di liquidazione societaria prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

Used to dismiss the appeal because it was entirely unfounded.

art. 154 ORC

While discussed extensively, this article (along with art. 153 ORC) was the subject matter of the dispute regarding the revocation of the dissolution order, but it does not appear in the final dispositive orders (1, 2, 3).

art. 731b CO

This article formed the basis for the original dissolution order by the lower court, but it is not cited in the final dispositive orders of this appeal decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies, but not in the operative orders (1, 2, 3).

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies, but not in the operative orders (1, 2, 3).

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies, but not in the operative orders (1, 2, 3).

art. 117 LTF

Cited in the section on legal remedies, but not in the operative orders (1, 2, 3).

art. 119 LTF

Cited in the section on legal remedies, but not in the operative orders (1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 12.2011.35 · Lugano 10 marzo 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.550 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 14 febbraio 2011 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

chiedente la revoca dello scioglimento della società ordinato il 7 dicembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, domanda che il Pretore ha respinto con decisione 15 febbraio 2011;

appellante l’istante con atto di appello 24 febbraio 2011, con cui chiede la riforma dell’impugnata decisione nel senso di accogliere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 dicembre 2010 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della società AP 1, __________, priva del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revisione e senza recapito statutario;

che il

Pretore ha accolto l’istanza con decisione 7 dicembre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento;

che tale decisione è passata in giudicato;

che con istanza 14 febbraio 2011 la società in liquidazione ha chiesto al Pretore di revocare lo scioglimento e la relativa liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, adducendo di aver ristabilito la situazione legale l’11 febbraio 2011, con la nomina di un nuovo amministratore unico, la scelta di un nuovo ufficio di revisione e il trasferimento del recapito sociale presso il domicilio dell’amministratore unico;

che con la decisione qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando di aver revocato il 14 novembre 2008 una precedente sentenza di scioglimento della società, in applicazione analogica dell’art. 153 cpv. 5 ORC, e ritenendo che tale norma potesse essere applicata una sola volta e non ripetutamente, per sanare reiterate violazioni della legge;

che con l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere l’istanza e revocare con effetto immediato lo scioglimento e la conseguente liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, subordinatamente di assegnare un nuovo e ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale;

che l’appello non è stato intimato all’Ufficio del registro di commercio;

che in questa sede l’istante riprende sostanzialmente quanto già esposto davanti al Pretore, a sapere che il suo azionista di riferimento si era attivato per ripristinare la situazione legale non appena venuto a conoscenza delle carenze organizzative rilevate dall’Ufficio del registro di commercio, che non gli erano state comunicate, e che l’11 febbraio 2011 si era tenuta un’assemblea generale straordinaria nel corso della quale era stato designato il nuovo amministratore unico, era stato scelto l’ufficio di revisione ed era stato deciso il trasferimento del recapito sociale al domicilio del nuovo amministratore unico;

che l’appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la sua istanza di revoca per il motivo che l’art. 154 ORC non poteva essere utilizzato più di una volta per sanare reiterate violazioni della legge, e rileva che tale norma di legge non limita la sua applicazione a una sola occasione, né la vieta dopo l’emanazione della decisione giudiziaria di scioglimento, sicché a torto il primo giudice ha rifiutato di entrare nel merito dell’istanza di revoca;

che a detta dell’appellante, inoltre, gli art. 153 e 154 ORC mirano alla cancellazione delle società gravemente difformi e al salvataggio delle altre;

che in primo luogo va respinta la critica mossa all’Ufficio del registro di commercio di non aver avvertito l’azionista di riferimento, cittadino italiano residente a __________ e al quale non può essere opposta l’avvenuta pubblicazione sul FUCT (appello, pag. 5), dal momento che l’Ufficio del Registro di commercio è tenuto a diffidare ai sensi dell’art. 154 ORC solo le persone tenute all’iscrizione (art. 931a CO), tra le quali non figurano gli azionisti;

che nella fattispecie l’istante ha già beneficiato una volta, il 14 novembre 2008, della generosità con la quale il Pretore ha allora applicato l’art. 154 ORC per analogia, revocandone lo scioglimento e la messa in liquidazione (incarto DI.2008.1476), dovuta già a quell’epoca alle medesime carenze organizzative riscontrate poi, una volta ancora, nel 2010 (mancanza di amministratore, di ufficio di revisione e di recapito al domicilio legale della società);

che lo scioglimento e la liquidazione forzata dell’istante deciso dal Pretore il 7 dicembre 2010 poggiava sull’art. 731b CO, essendosi ripresentate le carenze nell’organizzazione, la società non avendo più dal 20 ottobre 2010 amministrazione, ufficio di revisione e recapito legale (doc. A);

che dal 1° gennaio 2008 non è più possibile revocare lo scioglimento di una società in caso di ripristino delle condizioni legali nei tre mesi successivi all’iscrizione dello scioglimento, salvo per il caso in cui venga ripristinato il domicilio legale ai sensi dell’art. 153 cpv. 5 ORC (DTF 136 III 369, pag. 372);

che pertanto l’art. 154 ORC non consente più la revoca dello scioglimento della società nei casi come quello dell’appellante, in cui le lacune nell’organizzazione consistenti nell’assenza di amministrazione e di ufficio di revisione sono state ripristinate entro tre mesi;

che di conseguenza la decisione del Pretore di respingere l’istanza di revoca 14 febbraio 2011 è conforme alla legge e alla giurisprudenza (DTF 136 III 369, pag. 372) e va confermata;

che l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 312 CPC;

che il valore litigioso ammonta a fr. 250'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, cpc-ti, m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);

che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante, ritenuto che non si assegnano ripetibili all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi,

decide:

1. L’appello 24 febbraio 2011 di AP 1 in liquidazione è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

3. Intimazione:

- - - Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano - Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).