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12.2011.198 • TRAC TI 12.2011.198 Generato dall'IA

Claim for Restitution of Escrow Funds After Property Sale and Debt Assignment

Numero d'incarto 12.2011.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case concerned the claim by one party for the restitution of CHF 20,000 held in escrow by a notary, which amount stemmed from the residual purchase price of a property sale, as the original seller's bankruptcy estate had relinquished its claim to the funds after assigning a related debt to a third party, who subsequently settled with the claimant for a lesser amount. The appellate court upheld the lower court's decision ordering the notary's heirs to release the funds, reasoning that the notary, acting as escrow agent, was obligated to return the deposit upon receiving consent from all interested parties—namely the credit assignee and the bankruptcy administrator—and rejecting the appellant's defense that the deceased notary could have offset his professional fees against the deposit, as there was no reciprocal debt relationship for compensation purposes.

Regesto Legislator

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Art. 480 CO, Art. 260 LEF, Art. 404 cpv. 1 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 213 cpv. 1 LEF; Claim for Restitution of Escrow Funds After Property Sale and Debt Assignment: The appellate court upheld the lower court's decision ordering the notary's heirs to release the funds, reasoning that the notary, acting as escrow agent, was obligated to return the deposit upon receiving consent from all interested parties—namely the credit assignee and the bankruptcy administrator—and rejecting the appellant's defense that the deceased notary could have offset his professional fees against the deposit, as there was no reciprocal debt relationship for compensation purposes.

Parole chiave

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restituzione della proprietà agente di deposito a garanzia cessione delle pretese della massa credito nel fallimento debito residuo rivendicazione di terzi Compensazione - deposito al sequestratario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal based on lack of motivation, which informs the rejection of the appeal in the final order.

art. 213 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning concerning the inapplicability of set-off, which justifies the rejection of the appeal's substantive arguments.

art. 120 cpv. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the requirements for set-off, supporting the rejection of the appeal's substantive arguments.

art. 125 cfr. 1 CO

Cited in the reasoning as an additional obstacle to set-off, supporting the rejection of the appeal's substantive arguments.

art. 260 LEF

Cited in the reasoning regarding the cession of the bankruptcy claim to T…, which supports the claim for restitution.

art. 480 CO

Cited in the reasoning regarding the status of the lawyer as custodian (sequestratario), which is relevant to the restitution obligation.

art. 95

Cited as a procedural basis for the decision on the appeal.

art. 96

Cited as a procedural basis for the decision on the appeal.

art. 106 CPC

Cited as a procedural basis for ordering costs against the losing party (appellants).

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Testo completo

Incarto n. 12.2011.198 · Lugano 30 aprile 2013/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.249 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 aprile 2004 da

AO 1 rappr. da RA 2 contro

avv. __________ cui sono subentrati in corso di causa gli eredi: AP 1 AP 2 AP 3 rappr. dallo RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1998 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di __________, con protesta di tassa, spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 settembre 2011 ha integralmente accolto;

appellanti gli eredi del convenuto che con atto di appello 2 novembre 2011 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione con protesta di tassa, spese e ripetibili;

mentre l’attrice con risposta 16 dicembre 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. In data 15 novembre 1990 la D__________ ha venduto ai coniugi __________ L__________ e __________ L__________ nata K__________ la part. n. __________ RFD __________ __________ su cui sorge una casa d’abitazione per il prezzo di fr. 590'000.- (doc. A: rogito n. __________ del notaio avv. __________). L’importo residuo di fr. 20'000.- è rimasto depositato presso il notaio a garanzia di asseriti difetti dell’oggetto della vendita (doc. 15, pag. 3; doc. 16, pag. 4). Il 9 giugno 1993 è stato decretato il fallimento della D__________. Negli attivi della massa figurava, tra gli altri, un credito (contestato) per un importo di fr. 35'195.- nei confronti di __________ L__________ e __________ L__________ (doc. 2 e P). Questi ultimi hanno dal canto loro insinuato un credito di complessivi fr. 100'796.- nei confronti della società fallita in relazione alla costruzione sul fondo oggetto di compravendita (doc. 10), mentre l’avv. __________ ha insinuato un credito di fr. 24'017,70 per note professionali (doc. 11). Il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 21 gennaio 1997, inc. EF.96.01537, accogliendo la contestazione sollevata in merito dall’avv. __________, ha stralciato dalla graduatoria il credito di fr. 100'796.- vantato da __________ L__________ e __________ L__________ in quanto non provato; la richiesta di restituzione dell’importo di fr. 20'000.- non ha invece potuto essere oggetto di esame in quella sede (doc. 12).

2. Con sentenza 16 agosto 1996 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ L__________ e __________ K__________. In quel giudizio è pure stata decisa l’attribuzione della part. n. __________ RFD __________ in proprietà esclusiva a __________ K__________ con i relativi oneri (doc. I). Il primo giudizio è stato confermato dalla ICCA con sentenza 17 marzo 1998 (doc. L, in particolare per quanto qui concerne v. consid. 8) e successivamente dal Tribunale federale (doc. M). La ditta T__________ ha ottenuto la cessione dei crediti contestati della fallita D__________, tra cui quello nei confronti di __________ L__________ e __________ K__________, quindi solo nei confronti di quest’ultima in ragione di quanto appena ricordato. A seguito di trattative extragiudiziali T__________ ha ricevuto da __________ K__________ fr. 13'000.- a saldo di ogni pretesa (doc. Q, R, S).

3. Con petizione 10 maggio 1999 __________ K__________ ha chiesto la condanna dell’avv. __________ alla restituzione dell’importo di fr. 20'000.- presso di lui depositato, dopo che quest’ultimo vi si era opposto. Il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione con sentenza 12 giugno 2001 ritenendo in sostanza che, con la cessione alla T__________ del credito contestato di fr. 35'195.- nei confronti dei coniugi L__________, la massa fallimentare D__________A avesse perso nei loro confronti, quindi nei confronti di __________ K__________ a dipendenza del contenuto della sentenza di divorzio, ogni diritto e di riflesso ogni aspettativa sul denaro depositato presso il convenuto, fermo restando che l’attrice aveva fatto fronte da sola al pagamento dell’importo di fr. 13'000.- oggetto della transazione con la ditta T__________ (doc.

B). Adita dall’avv. __________ questa Camera ha annullato il primo giudizio in data 16 maggio 2002 in ragione del fatto che il deposito in esame era quello particolare dell’art. 480 CO e quindi il depositario-sequestratario poteva restituire la somma in questione solo a seguito di accordo tra gli interessati o dopo decisione giudiziaria (doc. C). In data 4 luglio 2002 l’avv. __________ L__________ comunicava all’avv. RA 2 il consenso della T__________ a ritirare la somma di fr. 20'000.- depositata presso il notaio (doc. D). L’Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano, in nome e per conto della massa fallimentare D__________, comunicava dal canto suo in data 18 settembre 2002 all’avv. __________ il suo beneplacito ufficiale a che versi a __________ K__________ l’importo a suo tempo depositato congiuntamente all’ex marito (doc.

E e U). L’avv. __________ non ha dato seguito alla richiesta di pagamento formulata dalla rappresentante legale di __________ K__________ (doc. V) e ha interposto ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (in seguito CEF) avverso la decisione dell’UF di Lugano sostenendo che l’importo presso di lui depositato sarebbe da porre in compensazione con il suo credito iscritto nella graduatoria della D__________. Con sentenza 25 febbraio 2003 la CEF ha dichiarato irricevibile il ricorso, la problematica essendo di diritto materiale e non procedurale, con la precisazione che l’importo oggetto del contendere non spettava più all’UF che poteva pertanto terminare la liquidazione del fallimento D__________ (doc.

F). La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha respinto in data 26 maggio 2003 il ricorso dell’avv. __________ contro il giudizio cantonale (doc. G).

4. Con petizione 19 aprile 2004 __________ K__________ ha nuovamente chiesto che l’avv. __________ sia obbligato a restituirle l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1998 e che sia rigettata l’opposizione al PE __________ dell’UE di __________. Con risposta 28/30 giugno 2004 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria, in data 11 gennaio 2008 si è svolto il dibattimento finale nel corso del quale i patrocinatori delle parti hanno confermato le rispettive domande. Nel corso del 2009 l’avv. __________ è deceduto. Con lettera 21 agosto 2009 gli eredi hanno comunicato alla Pretura per il tramite del loro patrocinatore che intendevano proseguire la procedura.

5. Il Pretore del Distretto di Lugano

ha accolto la petizione con sentenza 27 settembre 2011. In buona sostanza il primo giudice, richiamato il precedente giudizio di questa Camera, preso

atto del consenso della T__________, cessionaria del credito ai sensi dell’art.

260 LEF, come pure di quello dell’UF, in rappresentanza della massa fallimentare D__________, ha concluso che il sequestratario era tenuto alla restituzione dell’importo reclamato dall’attrice. Con atto di appello 2 novembre 2011 gli eredi dell’avv. __________ chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione. Con risposta 16 dicembre 2011 l’attrice postula la reiezione del gravame.

6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

7. Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver trascurato fatti importanti in base ai quali avrebbe dovuto respingere la petizione. Essi ripropongono la tesi secondo cui prima della dichiarazione del fallimento l’avv. __________ avrebbe compensato il suo credito di fr. 24'017,40 con l’importo oggetto del deposito/sequestro. Occorre avantutto rilevare che gli appellanti non si confrontano con il primo giudizio, in particolare con l’argomentazione secondo cui, alla luce dei fatti di causa, era dato il consenso degli interessati alla restituzione dell’importo oggetto del deposito/sequestro, di modo che l’appello dovrebbe essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

La tesi degli appellanti dev’essere comunque respinta per i seguenti motivi. L’art. 213 cpv. 1 LEF, richiamato nell’atto di appello, prevede che il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui; sono riservate le ipotesi previste dal cpv. 2 della norma. La compensazione può avvenire quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o prestazioni della stessa specie (art. 120 cpv. 1 CO). La possibilità di compensare presuppone, avantutto, un rapporto di reciprocità (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, 2a ed., n. 2 ad art. 120 CO).

Non si vede quindi come l’avv. __________ potesse compensare un suo credito nei confronti della D__________ per note professionali con un credito di quest’ultima nei confronti degli allora coniugi L__________ in relazione al residuo del prezzo di compravendita. In altri termini la predetta società era debitrice dell’avv. __________ ma non disponeva di alcun credito nei suoi confronti che potesse estinguersi per compensazione. Per riprendere i termini dell’art. 213 cpv. 1 LEF, il fallito non aveva alcun credito verso di lui. Di questo fatto l’avv. __________ era perfettamente consapevole dal momento che il 5 ottobre 1998 scriveva all’avv. __________ L__________ che “La __________. vanta, quale cessionaria e per conto della massa fallimentare D__________., un credito di nominali fr. 35'155.-- non verso di me, bensì verso i coniugi L__________” (doc. 14).

Come già sopra esposto l’importo di fr. 20'000.- oggetto del presente contenzioso era parte dell’importo di fr. 35'155.- (doc. 2). A quanto precede è pure opportuno aggiungere che con scritto 9 maggio 1997 l’UF del Distretto di Lugano aveva spiegato compiutamente all’avv. __________ per quali motivi l’istituto della compensazione non poteva essere validamente invocato (doc. Z1). Non è quindi vero quanto sostenuto nell’appello, ossia che la massa non aveva mai ritenuto di impugnare la compensazione. L’inammissibilità della compensazione era pure stata evidenziata dalla cessionaria del credito T__________ (doc. 13).

Infine, come rettamente evidenziato dalla parte appellata, l’art. 125 cfr. 1 CO farebbe comunque ostacolo alla compensazione.

8. Gli appellanti sostengono poi, con riferimento alla cessione del credito della massa fallimentare a T__________, che l’attrice, pagando fr. 13'000.- non avrebbe acquisito un credito ma semplicemente estinto un debito. Questo argomento è difficilmente comprensibile. Premesso che il cessionario di un credito ai sensi dell’art. 260 LEF può concludere transazioni giudiziali o extragiudiziali (DTF 102 III 29), come ricordato dal primo giudice (consid. 8.2), basterà qui riprendere quanto indicato dall’attrice nella risposta all’appello, ossia che se ella non recuperasse l’importo di fr. 20'000.- si troverebbe a pagare due volte il credito fatto valere (in origine) dalla D__________.

9. Da ultimo gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver considerato che gli allora coniugi L__________ non avevano mai fornito all’avv. __________, in qualità di sequestratario ai sensi dell’art. 480 CO, e/o all’UF la documentazione a comprova della loro rivendicazione. L’argomentazione è pretestuosa già per il fatto che gli appellanti omettono di considerare quanto esposto dal primo giudice al considerando 8.3 del suo giudizio, in particolare che gli interessati avevano espresso al sequestratario il loro consenso alla restituzione dell’importo a suo tempo depositato in relazione al contratto di compravendita __________ - coniugi L__________, essendo state risolte per accordo le pretese a suo tempo sollevate dalla venditrice nei confronti dei compratori. Alla luce dei doc. D e E non si comprende pertanto quali obblighi di tutela incombevano al sequestratario, come erroneamente sostenuto nell’atto di appello.

10. In virtù di quanto precede l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto siccome manifestamente infondato, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali e le ripetibili, calcolate sul valore litigioso di fr. 20'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza degli appellanti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. L’appello 2 novembre 2011 di AP 1, AP 2 e AP 3, eredi dell’avv. __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 1’200.-, anticipate dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere a __________ K__________, con il vincolo della solidarietà, fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).