Commercial Register Fee Challenge Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant challenged an administrative fee of 100 francs imposed by the Commercial Register Office for a second payment reminder related to an earlier outstanding invoice for 470 francs, arguing that a prior agreement settling a different initial fine meant the matter was closed. The court rejected the appeal, reasoning that the 100-franc fee was lawfully imposed as a supplemental fine pursuant to regulation (article provision cited) because the litigant failed to timely pay the main debt of 470 francs, even after receiving a first reminder, and the earlier fee settlement concerned a separate matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 let. b OTRC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 28 e 31 LPamm; Commercial Register Fee Challenge Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the 100-franc fee was lawfully imposed as a supplemental fine pursuant to regulation (article provision cited) because the litigant failed to timely pay the main debt of 470 francs, even after receiving a first reminder, and the earlier fee settlement concerned a separate matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis justifying the legitimacy of the contested fee (the main ground for rejecting the appeal).
These procedural articles were cited in relation to the consequences of the total loss by the appellant.
This provision was cited in connection with the assessment of costs following the appellant's failure.
Testo completo
Incarto n. 12.2011.180 · Lugano 7 ottobre 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera · Rossi Tonelli
statuente quale autorità competente sui ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso 28 settembre 2011 presentato da
RI 1
contro la bolletta di fr. 100.– (n. __________) emessa il 23 agosto 2011 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento;
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerando
in fatto e in diritto:
che con la bolletta n. 5.2011.6.3176.1 l’Ufficio del registro di commercio ha addebitato a RI 1, oltre alla tassa per l’iscrizione della modifica richiesta, una tassa di diffida di fr. 150.–;
che, per intervenuto accordo fra le parti (scritto e-mail del 23 maggio 2011 dell’Ufficiale del Registro di commercio a RI 1), la tassa di diffida è stata ridotta a fr. 50.– (incarto Registro di commercio, doc. 6);
che a carico di RI 1 l’Ufficio del registro di commercio ha emesso il 23 maggio 2011 la bolletta n. __________ di fr. 470.–, in sostituzione della n. __________, assegnandole un termine di pagamento di 30 giorni (incarto Registro di commercio, doc. 2);
che, in mancanza di un riscontro nel termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio ha inviato il 7 luglio 2011 a RI 1 una prima diffida a pagare entro
10 giorni, con l’avvertenza che una seconda diffida avrebbe comportato il prelievo di una tassa supplementare di fr. 100.– (incarto Registro di commercio, doc. 3);
che, rimasta insoluta la prima diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha inviato a RI 1 la seconda diffida di pagamento, ultimo avviso prima della procedura esecutiva, il 23 agosto 2011 (incarto Registro di commercio, doc. 4);
che lo stesso giorno, per questa seconda diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha inflitto a RI 1 la tassa supplementare di fr. 100.- (bolletta n. __________; incarto Registro di commercio, doc. 1);
che il 31 agosto 2011 RI 1 ha saldato la bolletta n. __________ di fr. 470.– (incarto Registro di commercio, doc. 5);
che il 28 settembre 2011 essa ha interposto ricorso contro la bolletta n. 5.2011.7.3845.1 di fr. 100.–, adducendo, in particolare, che con l’avvenuto pagamento di fr. 50.– concordato con l’Ufficio del registro di commercio il 23 maggio 2011 la vertenza è da ritenersi chiusa;
che l’accordo intervenuto il 23 maggio 2011 sulle tasse di diffida di cui alla bolletta n. __________ (riduzione da fr. 150.– a fr. 50.–), è stato realizzato con l’emissione da parte dell’Ufficio del registro di commercio della bolletta n. __________ di fr. 470.–;
che la tassa supplementare di diffida inflitta alla ricorrente (bolletta n. __________ di fr. 100.–), qui contestata, si riferisce invece alla seconda diffida di pagamento della bolletta n. __________ di fr. 470.–;
che RI 1 nemmeno contesta tale mancato puntuale pagamento;
che pertanto l’emissione della bolletta n. __________ di fr. 100.– è legittima (art. 9 cpv. 1 let. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio
– OTRC);
che il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto e gli oneri processuali, calcolati su di valore litigioso di fr. 100.–, seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 28 e 31 LPamm; art. 14 let. b OTRC);
Per i quali motivi,
richiamata l’OTRC
decide:
1. Il ricorso 28 settembre 2011 di RI 1 è respinto.
2. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente.
3. Notificazione:
- RI 1, __________ - Ufficio del Registro di Commercio, __________
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).