Settlement of Contract Payment Dispute and Termination of Appeals
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate proceedings concerning a claim for payment related to general contract works, where the lower court had partially upheld the claim for approximately CHF 1,423,844.30, were terminated because the parties submitted a settlement agreement dated April 12, 2013, wherein they confirmed the full liquidation of all mutual claims and stipulated that each party would bear their own prior court costs, with reciprocal costs being compensated. The court recognized the settlement, which has the effect of a final judgment, ordered the removal of both the main appeal and the incidental appeal from the roll, and allocated the appeal court costs according to the terms stipulated in the settlement, where each party retained responsibility for the costs they had advanced.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b lett. a LOG, Art. 241 cpv. 2 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 109 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF; Settlement of Contract Payment Dispute and Termination of Appeals: The court recognized the settlement, which has the effect of a final judgment, ordered the removal of both the main appeal and the incidental appeal from the roll, and allocated the appeal court costs according to the terms stipulated in the settlement, where each party retained responsibility for the costs they had advanced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for striking the appeal proceedings from the rolls following the transaction.
Cited to determine the reduced amount of the judicial fee due to the parties' willingness to settle.
Cited to confirm that in case of a transaction, each party bears the legal costs as agreed in the transaction (which supports the order regarding costs).
Testo completo
Incarto n. 12.2011.149 · Lugano 2 maggio 2013/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.2006.378 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 6 giugno 2006 da
AO 1 rappr. dallo RA 2
Contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto e in diritto: che con petizione 6 giugno 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 1'722'373.25 oltre interessi al 5% dal 10 giugno
2005 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, per la liquidazione di opere da impesa generale;
che la parte convenuta si è opposta alla petizione, accolta dal Pretore con sentenza
25 luglio 2011 limitatamente al pagamento dell’importo di fr. 1'423'844.30 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2006 e al rigetto definitivo per tale importo dell’opposizione interposta al PE succitato;
che con appello del 26 agosto 2011 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, in via subordinata rinviare la causa al Pretore per completazione dell’istruttoria;
che nella risposta all’appello del 17 ottobre 2011 l’attrice ha chiesto con appello incidentale la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 1'479'030.-;
che nella risposta all’appello incidentale del 1° dicembre 2011 l’appellante ha proposto di respingere il rimedio;
che con lettera 30 aprile 2013 la patrocinatrice dell’appellante ha trasmesso alla Camera un originale dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 12 aprile 2013, perfezionato con il pagamento di quanto pattuito, e ha chiesto di registrarlo a verbale, darne atto alle parti e chiudere la procedura;
che in tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca pretesa e di non aver più alcun contenzioso e hanno stabilito che le spese e tasse di giustizia anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico, compensate le ripetibili;
che la decisione impugnataè stata emessa dopo il 1° gennaio 2011 sicché alla procedura di appello si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero;
che la transazione – compresa ogni singola pattuizione ivi contenuta – ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 22.2.2013 in SJZ 109/2013 pag. 216) e mette fine alla causa;
che l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
che in caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili;
che il valore litigioso in seconda istanza era di fr. 1'423'844.30 per l’appello e di fr. 55'185.70 per l’appello incidentale;
che nella determinazione della tassa di giustizia si può rimanere ai limiti inferiori della tariffa, in applicazione degli art. 7, 13 e 21 LTG, vista anche la buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la loro controversia;
per questi motivi
decide: 1. Si prende atto della transazione sottoscritta dalle parti il 12 aprile 2013, che viene allegata quale parte integrante della presente decisione. L’appello 26 agosto 2011 di AP 1 e l’appello incidentale 17 ottobre 2011 di AO 1 sono stralciati dai ruoli.
2. Le spese processuali dell’appello, in complessivi fr. 800.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
3. Le spese processuali dell’appello incidentale, in complessivi fr. 100.-, già anticipate dall’appellante incidentale, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
4. Notificazione:
- avv. RA 1__________ - studio legale RA 2__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
La presidente
giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).