Annuity Claim Dismissed for Failure to Pay Procedural Advance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sued the respondent seeking payment of an annuity and exemption from insurance premiums, while also repeatedly requesting judicial assistance, which the lower court denied twice for failing to meet the indigence requirement. Subsequently, the lower court struck the case from the roll because the appellant failed to pay the required procedural advance by the extended deadline of June 15, 2011, despite prior notice of the consequences for non-payment, which led to the appeal arguing for annulment of the strike-out decision, reinstatement, and a third attempt to secure free legal aid. The appellate court reasoned that the procedure was governed by the prior cantonal procedural code, under which the strike-out was mandatory following the missed deadline, and rejected the appellant's argument that the lower court should have considered late-filed motions as a request for reinstatement, leading to the dismissal of the appeal and the denial of the renewed request for free legal aid, though exceptional fee exemption was granted due to the appellant's financial situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LTG, Art. 148 CPC, Art. 404 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 147 cpv. 2 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC; Annuity Claim Dismissed for Failure to Pay Procedural Advance: Subsequently, the lower court struck the case from the roll because the appellant failed to pay the required procedural advance by the extended deadline of June 15, 2011, despite prior notice of the consequences for non-payment, which led to the appeal arguing for annulment of the strike-out decision, reinstatement, and a third attempt to secure free legal aid. The appellate court reasoned that the procedure was governed by the prior cantonal procedural code, under which the strike-out was mandatory following the missed deadline, and rejected the appellant's argument that the lower court should have considered late-filed motions as a request for reinstatement, leading to the dismissal of the appeal and the denial of the renewed request for free legal aid, though exceptional fee exemption was granted due to the appellant's financial situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for the lower court's decision to strike the case from the roll, which the appeal sought to overturn.
This article was cited in rejecting the appellant's request for legal aid on appeal because the appeal lacked probability of success.
This procedural article was cited to justify not notifying the appeal to the opposing party due to its manifest lack of merit.
Although not explicitly cited in the dispositive, the disposition states 'Non si attribuiscono ripetibili,' which typically relates to costs governed by procedural rules like Art. 66 LTF, but since the dispositive itself only lists cost provisions in point 3 without explicit citation of Art. 66 LTF (e.g., Art. 66 LTF), no cost provision is strictly extractable based on the rule to cite only explicitly cited provisions in the dispositive orders 1-4.
Testo completo
Incarto n. 12.2011.147 · Lugano 10 ottobre 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.698 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 28 ottobre 2008 (azione di accertamento) da
AP 1 ora rappr. dall’ RA 1 contro
AO 1 rappr. da RA 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 28 ottobre 2008 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenere il versamento di fr. 32’003.75 a titolo di pagamento di una rendita e di esenzione dal pagamento del premio di un contratto di assicurazione LCA, con riserva di adeguamento, chiedendo nel contempo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che la convenuta si è opposta alle pretese con risposta 16 marzo 2009;
che l’attore ha ribadito nella replica 6 maggio 2009 le proprie domande, contestate dalla convenuta nella duplica 8 giugno 2009;
che all’udienza preliminare del 22 settembre 2009 le parti hanno confermato le rispettive domande, offrendo numerosi mezzi di prova;
che con decreto 26 novembre 2009 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attore;
che il 29 giugno 2010 l’attore ha presentato una nuova domanda di assistenza giudiziaria, sulla quale il Pretore si è espresso il 7 marzo 2011 respingendola per carenza del requisito dell’indigenza;
che la decisione, munita dell’indicazione dei rimedi di diritto, non è stata impugnata all’autorità di seconda istanza;
che il 14 aprile 2011 la Pretura ha inviato all’attore una richiesta di versamento dell’anticipo per le spese processuali, assegnandogli un termine di 30 giorni per pagare fr. 1'000.-;
che il termine di pagamento è stato prorogato sino al 15 giugno 2011 con decisione 13 maggio 2011;
che il 17 giugno 2011, dopo la scadenza di tale termine, il nuovo patrocinatore dell’attore ha inoltrato una terza domanda di ammissione al gratuito patrocinio, fondata su nuovi fatti, e ha postulato la riconsiderazione della precedente decisione sull’assistenza giudiziaria e la sospensione della procedura giudiziaria nell’attesa della decisione sulla denuncia penale sporta dalla convenuta nei confronti dell’attore;
che con decisione 21 giugno 2011 il Pretore, preso atto della scadenza infruttuosa del termine per il versamento dell’anticipo delle spese, ha stralciato la causa dai ruoli ai sensi dell’art. 12 LTG;
che con appello 23 agosto 2011 l’attore chiede che la decisione impugnata sia annullata, che sia accolta la sua domanda di gratuito patrocinio e che l’incarto sia ritrasmesso alla Pretura per la continuazione dell’istruttoria,
subordinatamente che sia ritrasmesso per decisione sulle istanze 17 giugno 2011, in via ancor più subordinata che le istanze 17 giugno 2011 siano considerate quale istanza di
restituzione dei termine ai sensi dell’art. 148 CPC;
che con l’appello l’attore ha riproposto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, fornendo a richiesta della Presidente della Camera la documentazione a sostegno dell’asserita situazione di indigenza;
che l’appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) si pone in primo luogo il quesito di sapere quale sia il
diritto applicabile all’appello;
che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale vigente;
che di conseguenza, la procedura in questione essendo stata avviata con petizione 28 ottobre 2008, alla stessa rimane applicabile il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC è applicabile a ogni decisione emanata nel 2011 (DTF dell’8 agosto 2011, 5A_320/2011 consid. 2.3.2);
che il decreto di stralcio è una decisione che mette fine alla lite e che può quindi essere impugnata con appello, il valore di causa essendo superiore in concreto a fr. 10'000.-;
che tuttavia nell’ambito dell’appello viene valutata la correttezza del decreto di stralcio secondo le norme del CPC-TI, applicabile alla procedura di prima istanza fino alla sua conclusione;
che a torto l’appellante ritiene applicabile alla procedura pendente davanti al Pretore il CPC, non avvedendosi che in prima sede rimangono applicabili i disposti del CPC-TI;
che il termine per il pagamento dell’anticipo è pacificamente scaduto infruttuoso il
15 giugno 2011 e che le istanze 17 giugno 2011 sono state presentate solo dopo tale scadenza;
che nella fattispecie la seconda domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta con decreto 7 marzo 2011, passato in giudicato senza essere stato impugnato, e che anche la richiesta di versamento dell’anticipo emanata il 14 aprile 2011 non è stata impugnata;
che nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile cantonale si applica la tariffa previgente (art. 33 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010) e che di conseguenza al caso concreto rimane applicabile la Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, il cui art. 12 prevedeva lo stralcio dal ruolo della petizione “se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato”;
che l’appellante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la decisione di proroga del termine per il pagamento dell’anticipo, inviata il 13 maggio 2011, non conteneva l’indicazione delle conseguenze insite nel mancato rispetto del termine;
che la censura rasenta il pretesto, poiché l’appellante medesimo ammette (punto 10.2 dell’appello) che tale indicazione figurava sulla decisione 14 aprile 2011, contro la quale non è stato interposto alcun rimedio di diritto;
che pertanto l’attore, anche allora patrocinato da un legale, era stato reso attento alle conseguenze del mancato pagamento dell’anticipo delle spese;
che il Pretore non aveva del resto motivo di procedere ai sensi dell’art. 147 cpv. 2 CPC, come ritiene l’appellante in questa sede, tale norma non essendo applicabile al procedimento pendente in Pretura, avviato nell’ottobre 2008, e dunque ancora retto dal CPC-TI;
che il giudice esamina d’ufficio il rispetto del termine per il versamento dell’anticipo nell’ambito della verifica dei presupposti processuali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 147);
che dopo aver constatato la scadenza infruttuosa del termine per il versamento dell’anticipo, il primo giudice doveva pertanto procedere allo stralcio della petizione dai ruoli, come previsto dall’art. 12 LTG 1965, senza che gli fosse possibile tenere conto delle istanze presentate il 17 giugno 2011, prima invero dell’emanazione del decreto di stralcio ma dopo la scadenza del termine di pagamento (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 147);
che lo stralcio della petizione era pertanto corretto in base alle norme procedurali ticinesi applicabili;
che in questa sede l’appellante sostiene, in via subordinata, che il Pretore avrebbe comunque dovuto considerare le istanze 17 giugno 2011 alla stregua di una domanda di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC, alla luce delle circostanze addotte nella terza domanda di ammissione al gratuito patrocinio, segnatamente l’impossibilità di versare l’anticipo causa il pignoramento delle rendite dell’attore, che il magistrato non avrebbe potuto ignorare;
che l’appellante non può essere seguito in tale argomentazione, da un lato perché le istanze 17 giugno 2011, preparate da un avvocato, non spendevano una sola parola sul tema della restituzione in intero, e dall’altro perché in una procedura retta dalla massima dispositiva, come è il caso in concreto, non spetta al giudice estrapolare dai fatti addotti da una parte argomentazioni e domande processuali che la parte medesima non si è curata di presentare e di motivare;
che l’appello deve dunque essere respinto in ogni suo punto e la decisione impugnata confermata, senza che sia necessario notificare il rimedio alla controparte per osservazioni, stante la manifesta sua infondatezza (art. 312 cpv. 1 CPC);
che in questa sede l’appellante ha rinnovato la domanda di ammissione al gratuito patrocinio e, a richiesta della presidente della Camera, ha completato e motivato la sua richiesta;
che a prescindere dall’esistenza di una situazione economica precaria, attestata nella documentazione qui prodotta, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere respinta, l’appello non presentando probabilità di successo (art. 117 lit. b CPC);
che nondimeno si può tenere conto della situazione economica dell’appellante dispensandolo, a titolo eccezionale, dal versare spese processuali, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;
per questi motivi,
decide:
1. L’appello
23 agosto 2011 di AP 1 è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio presentata il 23 agosto 2011 da AP 1 è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).