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12.2011.138 • TRAC TI 12.2011.138 Generato dall'IA

Exequatur of Dutch Judgment Upheld Despite Alleged Service Defect

Numero d'incarto 12.2011.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court decision that granted the exequatur of a Dutch judgment and ordered the seizure of the appellant's assets, arguing that the Dutch decision was not enforceable in its country of origin because it had not been personally served according to Dutch procedural rules, thus violating Swiss public policy or procedural prerequisites for exequatur under the Lugano Convention. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the Dutch judgment was explicitly declared provisionally enforceable in the Netherlands and accompanied by a certificate under the Lugano Convention, establishing its abstract enforceability in the originating state; the lack of subsequent personal service, governed by a specific Dutch rule concerning execution within the Netherlands, only affected the actual enforcement stage, not the fundamental legal enforceability required for recognition abroad.

Regesto Legislator

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Art. 92 LEF, Art. 98 cpv. 3 LEF, Art. 38 CLug, Art. 45 CLug, Art. 43 CLug, Art. 309 lett. a CPC; Exequatur of Dutch Judgment Upheld Despite Alleged Service Defect: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the Dutch judgment was explicitly declared provisionally enforceable in the Netherlands and accompanied by a certificate under the Lugano Convention, establishing its abstract enforceability in the originating state; the lack of subsequent personal service, governed by a specific Dutch rule concerning execution within the Netherlands, only affected the actual enforcement stage, not the fundamental legal enforceability required for recognition abroad.

Parole chiave

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decisione esecutiva riconoscimento e esecuzione vizio di procedura interpretazione della sentenza norme sull'origine oggetto della lite Exequatur CLug

Disposizioni normative citate

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Art. 92 LEF
__________ in comproprietà coattiva in ragione di 1/3 ciascuno dei fondi __________, __________ e __________ RFD di __________, incluso tutto il contenuto che non fosse impignorabile ex art. 92 LEF presente negli stabili ivi edificati, sino a concorrenza del credito complessivo di fr.
Art. 98 cpv. 3 LEF
1 LEF e 960 CC, rispettivamente prendendo in custodia i beni mobili all’interno degli stabili giusta l’art. 98 cpv. 3 LEF,
Art. 38 CLug
62 ad art. 38 CLug; TF 18 dicembre 2002 5P.402/2002
Art. 45 CLug
Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art.
Art. 43 CLug
45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art.
Art. 309 lett. a CPC
4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr.
Art. 327a CPC
art. 327a CPC) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art.
Art. 45 cpv. 1 CLug
Secondo la dottrina, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, op.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 CPC

Cited in the decision preamble as the basis for allocating costs.

art. 52 CLug

Cited when calculating the costs and fees for the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.2011.138 · Lugano 7 novembre 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.388 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza di exequatur e di sequestro 7 luglio 2011 da

CO 1 rappr. da PA 1 contro

AP 1 rappr. da PA 2

con cui l’istante ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 9 giugno 2011 del Tribunale di Amsterdam (n. __________) e di fare ordine all’UE di Locarno di procedere in suo favore al sequestro immediato dei fondi part. n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto e del fondo part. n. __________ in comproprietà coattiva in ragione di 1/3 ciascuno dei fondi __________, __________ e __________ RFD di __________, incluso tutto il contenuto che non fosse impignorabile ex art. 92 LEF presente negli stabili ivi edificati, sino a concorrenza del credito complessivo di fr. 7'466'248.48 (pari a € 6'205'005.56), comunicando senza indugio all’Ufficio del registro fondiario di Locarno di procedere alla relativa annotazione ai sensi dei combinati art. 275 e 101 cpv. 1 LEF e 960 CC, rispettivamente prendendo in custodia i beni mobili all’interno degli stabili giusta l’art. 98 cpv. 3 LEF,

domanda che il Pretore, con decisione 7 luglio 2011 ha accolto (tranne per quanto riguarda la comunicazione all’Ufficio del registro fondiario di

Locarno e la presa in custodia dei beni mobili all’interno degli stabili);

ed ora sul ricorso 8 agosto 2011 con cui il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi beni, al quale l’istante si è integralmente opposta in occasione dell’udienza di discussione del 12 settembre 2011;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con sentenza 9 giugno 2011 (n. __________), emanata nell’ambito di un procedimento sommario denominato “*kort geding*” (in merito alla natura giuridica di quella particolare procedura, cfr. Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 62 ad art. 38 CLug; TF 18 dicembre 2002 5P.402/2002

consid. 2.1), il Tribunale di Amsterdam (NL) ha condannato in via cautelare AP 1 a pagare ad CO 1 l’importo di € 5'932'180.04 oltre interessi al 6.10% dal 1° ottobre 2010 e le

spese giudiziarie di € 4'443.81 (doc. B consid. 7.1 e 7.2). La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva (cfr. doc. B consid. 7.3), come del resto risulta anche dall’attestato rilasciato quello stesso giorno dal Tribunale (doc. C) in forza dell’art. 54 e dell’allegato V della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug], RS 0.275.12).

2. Con istanza 7 luglio 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo, per quanto qui ancora interessa, che la sentenza 9 giugno 2011 del Tribunale di __________ __________, avente per oggetto una pretesa contrattuale (contratto di mutuo), fosse dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato all’UE di Locarno di procedere in suo favore al sequestro di tutti i beni di pertinenza del convenuto indicati in ingresso sino a concorrenza del credito risultante dalla sentenza, di complessivi fr. 7'466'248.48 (corrispondente a € 6'205'005.56, pari all’importo in capitale, agli interessi maturati e alle spese giudiziarie), domanda che il Pretore ha accolto lo stesso giorno.

3. Con il ricorso (*recte*: reclamo) 8 agosto 2011 che qui ci occupa, il convenuto chiede di respingere l’istanza di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi beni. Egli adduce in sostanza che la decisione del Tribunale di Amsterdam, nel frattempo da lui impugnata con un appello in Olanda (doc. I), era manifestamente contraria all’ordine pubblico svizzero, siccome non gli era stata notificata personalmente dalla controparte come invece previsto dall’art.

430 cpv. 3 del Codice di procedura civile olandese (CPC-NL), ciò che, nonostante quanto dichiarato dal Tribunale nel doc. C, ostava alla sua esecutività in patria e all’estero.

In occasione dell’udienza del 12 settembre 2011 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

4. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art.

34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113). Secondo la dottrina, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin, Kommentar

zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con

numerosi rif.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4).

5. Nel caso di specie il reclamante ha evidenziato che il motivo d’impedimento al giudizio di exequatur da lui fatto valere era quello dell’art. 34 n. 1 CLug (reclamo p. 2), disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. In realtà, pur avendo in seguito accennato ad una presunta violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost., concernente il suo diritto di essere sentito (reclamo p. 2 e 4), egli non ha però assolutamente spiegato in cosa potesse consistere quella violazione, per cui la censura dev’essere considerata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 321 CPC *e contrario*). E comunque, nella misura in cui egli non ha rimproverato all’autorità olandese alcuna violazione di norme procedurali o di merito, il motivo d’impedimento all’exequatur da lui evocato risulta in ogni caso privo di consistenza.

6.Rilevando che la decisione del Tribunale di Amsterdam non gli era stata notificata personalmente dalla controparte, come invece stabilito dall’art. 430 cpv. 3 CPC-NL, e che la circostanza ostava alla sua esecutività nello Stato d’origine e con ciò anche all’estero, il reclamante ha invece più che altro lamentato l’assenza di uno dei presupposti per l’exequatur. Pur trattandosi di una censura ricevibile in questa sede (cfr. *supra* consid. 4; Staehelin, op. cit., ibidem; Hofmann/Kunz, op. cit.,

n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4), la stessa dev’essere disattesa, siccome del tutto priva di

fondamento.

6.1 Una decisione straniera può essere dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente se è esecutiva nello Stato d’origine in base al proprio diritto nazionale (Nägeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 e 8 ad art. 47 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 135 III 670 consid. 3.1.3, 127 III 186 consid. 4a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1). Non è per contro necessario che essa possa effettivamente essere o sia già stata oggetto di esecuzione nel suo Paese, bastando al proposito che sia giuridicamente e astrattamente, ovvero teoricamente, eseguibile (Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 31 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 117 segg. ad art. 38 CLug).

6.2 Ora, nel caso di specie è incontestabile che la sentenza del Tribunale di Amsterdam sia esecutiva in quel Paese: essa è in effetti stata espressamente dichiarata esecutiva, sia pure solo provvisoriamente, in quella stessa decisione (cfr. doc. B consid. 7.3; e ciò in applicazione dell’art. 233 CPC-NL, cfr. doc. H p. 2); la sua esecutività è oltretutto stata confermata anche dall’attestato ufficiale rilasciato in seguito dal Tribunale ai sensi dell’art. 54 e dell’allegato V della CLug (doc. C), che non può dunque essere considerato erroneo. Con ciò, essa è passibile di essere eseguita all’estero, beninteso se risultano adempiute anche le altre condizioni per l’exequatur (qui non contestate).

Contrariamente a quanto

ritenuto dal reclamante, il fatto che l’istante rispettivamente i suoi legali non abbiano sino ad oggi provveduto a notificargli personalmente la

sentenza, come invece stabilito dall’art. 430 cpv. 3 CPC-NL (secondo cui “vi si può solo essere dato esecuzione dopo la notifica alla parte alla quale l’esecuzione è indirizzata”, cfr. doc. 4 punto 8 e doc. 8), non inficia in alcun modo il suo carattere esecutivo nello Stato di origine. La norma in questione - e lo stesso reclamante ne è del resto cosciente (cfr. reclamo p. 4)

- si riferisce in effetti all’esecuzione di una sentenza, di altre decisioni o titoli esecutivi in quel Paese (cfr. doc. 4 punto 7), che, come detto, non è però una condizione, ma semmai una conseguenza, del suo carattere esecutivo; essa non ha pertanto nulla a che fare con la sua esecutività giuridica, astratta e con ciò teorica, che resta per contro intatta.

7. Ne discende la reiezione del reclamo del convenuto, manifestamente infondato ed al limite del temerario, e la conseguente conferma del giudizio pretorile.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 52 CLug, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. Il reclamo 8 agosto 2011 di AP 1 è respinto.

II. Le speseprocessuali in complessivi fr. 1’000.- già anticipati dal reclamante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).