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12.2011.133 • TRAC TI 12.2011.133 Generato dall'IA

Company Dissolution Reversed Due to Post-Appeal Compliance with Auditing Requirements

Numero d'incarto 12.2011.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought the dissolution and bankruptcy liquidation of a company for failing to appoint an authorized auditing body, a decision upheld by the lower court after the company failed to respond to initial summons. On appeal, the higher court deemed arguments regarding the proportionality of the measure inadmissible as they were new facts not raised below, but it accepted the subsequent fact that the company had rectified the violation by appointing a new auditing body before the appeal decision. Recognizing that restoring legality, even during the appeal process, prevents dissolution if procedural rules permit new facts (*nova*), the court overturned the dissolution and bankruptcy order, thereby rejecting the original request, while partially splitting the appeal costs due to the delay in compliance.

Regesto Legislator

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Art. 727c CO, Art. 154 cpv. 3 ORC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 731b OR, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Company Dissolution Reversed Due to Post-Appeal Compliance with Auditing Requirements: On appeal, the higher court deemed arguments regarding the proportionality of the measure inadmissible as they were new facts not raised below, but it accepted the subsequent fact that the company had rectified the violation by appointing a new auditing body before the appeal decision. Recognizing that restoring legality, even during the appeal process, prevents dissolution if procedural rules permit new facts (*nova*), the court overturned the dissolution and bankruptcy order, thereby rejecting the original request, while partially splitting the appeal costs due to the delay in compliance.

Parole chiave

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scioglimento della società spese di procedura violazione delle norme procedurali beni scoperti successivamente requisiti di proporzionalità nomina dell'ufficio di revisione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied to equitably allocate half of the anticipated judicial costs to the appealing party.

Art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC

Cited in the reasoning regarding the non-charging of procedural costs to the applicant (the Canton) due to federal law, relevant to the cost decision.

Art. 315 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining why the request for a suspensive effect was superfluous (it was conferred by law under this article).

Art. 405 cpv. 1 CPC

Cited as the applicable procedural law for the federal appeal procedure.

Art. 317 cpv. 1 CPC

Cited to determine the inadmissibility of one ground of appeal because new facts were not presented diligently before the lower court.

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Testo completo

Incarto n. 12.2011.133 · Lugano 25 agosto 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.343 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 17 maggio 2011 da

CO 1 contro

RI 1 rappr. da RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione abilitato ex art. 727c CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito

della quale il Pretore, con sentenza 28 giugno 2011, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento;

appellante la convenuta con ricorso 18 luglio 2011, con cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare il querelato giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e l’ordine di liquidazione in via di fallimento, con ordine all’istante di iscrivere il nuovo ufficio di revisione abilitato, il tutto protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante con osservazioni 16 agosto 2011 si è opposto al gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 maggio 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1, chiedendo che nei confronti della società, priva di un organo di revisione abilitato ex art. 727c CO (il revisore iscritto A__________ __________ SA non adempiendo i requisiti di legge) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B1-B5) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 19 maggio 2011 il Pretore ha notificato l’istanza e ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;

che il termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione 28 giugno 2011, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo scioglimento della convenuta (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento (dispositivo n. 2), senza aver prelevato né tasse né spese (dispositivo n. 3);

che con il ricorso (*recte*: appello) 18 luglio 2011 che qui ci occupa, cui l’istante si è opposto con osservazioni 16 agosto 2011, la convenuta chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di riformare il querelato giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e l’ordine di liquidazione in via di fallimento, evidenziando da una parte come nelle particolari circostanze il provvedimento adottato nei suoi confronti fosse sproporzionato e adducendo dall’altra che nel frattempo, il 15 luglio 2011, la situazione di legalità era stata da lei ripristinata, con la nomina di un nuovo ufficio di revisione abilitato (F__________ __________ SA, cfr. nuovi doc. C e D), di cui auspicava per altro l’iscrizione a registro;

che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui nelle particolari circostanze il provvedimento adottato nei confronti della convenuta sarebbe sproporzionato dev’essere dichiarata irricevibile, dato che le circostanze alla base della stessa, evocate per la prima volta solo in questa sede, avrebbero potuto ragionevolmente essere addotte anche innanzi al Pretore;

che diversa è invece la situazione per quanto riguarda l’altra censura d’appello, quella secondo cui la situazione di legalità sarebbe comunque stata ripristinata dopo la decisione del Pretore con la nomina da parte della convenuta di un ufficio di revisione abilitato (F__________ __________ SA in sostituzione di A__________ __________ SA, cfr. nuovi doc. C e D);

che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (*nova*) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369);

che nel caso di specie la nomina del revisore abilitato, debitamente provata dai doc. C e D allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio *novum*, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747): ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato,

con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme -

Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362);

che l’ulteriore richiesta d’appello di far ordine all’istante di iscrivere il nuovo ufficio di revisione abilitato è per contro irricevibile, la stessa costituendo di fatto una nuova domanda riconvenzionale;

che, in definitiva, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che l’istanza va respinta;

che per quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 16 novembre 2009 inc. n. 12.2009.153, 7 gennaio 2010 inc. n. 12.2009.217, 16 marzo 2010 inc. n. 12.2010.39, 2 aprile 2010 inc. n. 12.2010.58,

27 agosto 2010 inc. n. 12.2010.134, 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.213, 13 aprile 2011 inc. n. 12.2011.67, 14 giugno 2011 inc. n. 12.2011.43, 28 giugno 2011 inc. n. 12.2011.89), vale quanto segue: visto che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che il Pretore non aveva caricato alle parti né tasse né spese né ripetibili e in questa sede la convenuta non ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità per ripetibili da lei pretesa; quanto alle spese e alle ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che l’istante si è opposto a torto all’appello, ma che nondimeno per diritto federale ad esso (rispettivamente al

Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto

conto che la convenuta è sì risultata in larga misura vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57): nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese giudiziarie anticipate (di fr. 900.-) e di compensare le ripetibili della procedura di secondo grado;

che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda preliminare di conferimento dell’effetto sospensivo all’appello, per altro superflua visto che l’art. 315 cpv. 1 CPC lo conferiva per legge (II CCA 28 giugno 2011 inc. n. 12.2011.89);

Per i quali motivi

decide:

I. L’appello 18 luglio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 giugno 2011 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

1. L’istanza è respinta.*

2. (annullato)*

3. (invariato)*

II. La tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 450.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione:

Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.