Appeal Dismissed: Inadmissibility of Appeal Against Ex Parte Super-Precautionary Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn opposing party appealed a lower court's ex parte super-precautionary ruling which suspended an execution proceeding initiated by the appellant against the respondent. The appellate court found the appeal inadmissible because a super-precautionary measure, granted without hearing the opposing party, is generally not subject to immediate appeal under the relevant procedural code, even though the lower court had already convened a hearing for the subsequent provisional measures. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible, and the costs were borne by the Canton due to the initial erroneous indication of applicable legal remedies in the lower court's decision.
Regesto Legislator
UfficialeAppello contro decisione superprovvisionale inammissibile, spese a carico dello Stato per errata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione pretorile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish that the lower court decision was a provisional measure issued without hearing the counterparty, which supports the inadmissibility ruling.
Mentioned to distinguish between possible legal remedies ('reclamo') applicable to the case.
Mentioned to distinguish between possible legal remedies ('appello') applicable to the case.
Cited in the section on legal remedies, setting the deadline for an ordinary appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies, stating the condition (question of fundamental importance) for an ordinary appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section on legal remedies, concerning the combined submission of ordinary and constitutional appeals.
Testo completo
Incarto n. 12.2011.130 · Lugano 18 luglio 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.188 (provvedimenti supercautelari e cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 1° luglio 2011 da
CO 1 rappr. dagli.ti RA 1 e, contro
RE 1
chiedente in via supercautelare la sospensione della procedura esecutiva n__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
domanda
che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 5 luglio 2011, con la quale ha ordinato la
sospensione della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ nei confronti dell’istante, precisando che la decisione era immediatamente esecutiva e convocando le parti all’udienza del giorno di materdì 30 agosto 2011 alle ore 14.00;
reclamante la convenuta, che con reclamo 13 luglio 2011 chiede di annullare la decisione 5 luglio 2011, con proseguimento della procedura esecutiva;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari del 1° luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la sospensione della procedura esecutiva
n. __________ avviata nei suoi confronti da RE 1, __________;
che con decisione in via supercautelare del 5 luglio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ha ordinato la sospensione della citata procedura esecutiva;
che con reclamo 13 luglio 2011 RE 1 chiede di annullare la decisione 5 luglio 2011, così da proseguire la procedura esecutiva;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte;
che alla procedura provvisionale, avviata il 1° luglio 2011, si applica il Codice di procedura civile;
che la decisione 5 luglio 2011 è pacificamente un provvedimento superprovvisionale, emanato senza sentire la controparte dal giudice, il quale ha già convocato le parti a un’udienza ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 CPC;
che un provvedimento superprovvisionale con il quale il giudice adotta una misura senza sentire la controparte non è in quanto tale suscettibile di impugnazione (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265; sentenza della II CCA del 7 giugno 2011 n. 12.2011.88);
che pertanto l’atto 13 luglio 2011 è manifestamente inammissibile e può così essere evaso senza notificarlo alla controparte;
che non è quindi necessario esaminare quale sia la natura del rimedio giuridico proposto, se reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a o lett. b CPC o appello ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, come sembrebbe indicare il valore di fr. 14'457.40 indicato dalla convenuta;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguirebbero la soccombenza della reclamante, ma essa si è rivolta a questa Camera fondandosi sull’errata indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella decisione impugnata, sicché le spese processuali vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino;
che non vi è motivo di accordare ripetibili alla controparte, alla quale il “reclamo” non è stato notificato;
per questi motivi,
decide:
1. Il “reclamo” 13 luglio 2011 di RE 1 è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).