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12.2011.12 • TRAC TI 12.2011.12 Generato dall'IA

Employee v. Employer: Unpaid Salary, Illness Extension, and Waiver Agreement Validity

Numero d'incarto 12.2011.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued for unpaid salary and family allowances after the employer terminated their indefinite employment contract, which was subsequently extended until April 30 due to the employee falling ill during the notice period, pursuant to legal provisions protecting against dismissal during illness. The lower court partially upheld the claim but recognized a settlement agreement where the employee accepted CHF 30,000 in "special indemnity" in exchange for waiving all further claims, including salary during the illness-extended period, finding the waiver valid under the circumstances. The appellate court rejected the employee's appeal, confirming that even if the waiver agreement were void as contrary to mandatory labor law protections, the CHF 30,000 payment, considered a voluntary payment or compensation for residual debt, would lead to a right of restitution that the employer had already validly set off against the salary claims, and further rejected claims regarding the application of the "Bern scale" for salary during incapacity, ultimately dismissing the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 336c CO, Art. 324a cpv. 2 CO, Art. 322d CO, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 404 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC; Employee v. Employer: Unpaid Salary, Illness Extension, and Waiver Agreement Validity: The lower court partially upheld the claim but recognized a settlement agreement where the employee accepted CHF 30,000 in "special indemnity" in exchange for waiving all further claims, including salary during the illness-extended period, finding the waiver valid under the circumstances. The appellate court rejected the employee's appeal, confirming that even if the waiver agreement were void as contrary to mandatory labor law protections, the CHF 30,000 payment, considered a voluntary payment or compensation for residual debt, would lead to a right of restitution that the employer had already validly set off against the salary claims, and further rejected claims regarding the application of the "Bern scale" for salary during incapacity, ultimately dismissing the appeal entirely.

Parole chiave

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arretrati di salario contratti di lavoro rinuncia a pretese di salario gestione del sinistro protezione dalla disdetta indennizzo per equivalente

Disposizioni normative citate

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Art. 336c CO
I) con la quale invocava il disposto dell'art. 336c CO, AO 1 ha risposto con scritto 5 febbraio 2008 (doc.
Art. 324a cpv. 2 CO
Ne ha concluso che, in assenza di una valida pattuizione di un regime derogatorio, doveva applicarsi la prassi sviluppatasi in applicazione dell'art. 324a cpv. 2 CO che, in applicazione della cosiddetta "scala bernese" (II CCA 16 aprile 2008 inc.
Art. 322d CO
30'000.- la natura di versamento volontario quale contropartita alla rinuncia a far valere ulteriori pretese, qualificandola nel contempo quale gratifica ai sensi dell'art. 322d CO.
Art. 405 cpv. 1 CPC
Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ritenuto che per “*comunicazione della decisione*” s’intende il momento dell’invio dell’atto da parte del tribunale e non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127 consid.
Art. 404 cpv. 1 CPC
La sentenza qui impugnata essendo stata pronunciata e intimata alle parti il 30 dicembre 2010, la procedura di secondo grado rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
Art. 308 cpv. 2 CPC
Used to reject the preliminary objection regarding the inadmissibility of the appeal based on the litigation value.
Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI
Irricevibili sono d'altro canto, per carente motivazione (art. 309 cpv.
Art. 341 cpv. 1 CO
Dalle censure dell'appellante, benché a tratti poco esplicite al riguardo, va dedotta l'invocazione della nullità di un simile contratto, poiché contrario ai disposti imperativi dell'art. 341 cpv. 1 CO.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 308 cpv. 2 CPC

Used to reject the preliminary objection regarding the inadmissibility of the appeal based on the litigation value.

art. 417 lett. e CPC-TI

Cited in conjunction with Art. 148 CPC-TI for the procedural basis of the decision.

art. 148 CPC-TI

Cited as the basis for the procedural orders, specifically referring to the Regulation on fees (Regolamento sulle ripetibili).

art. 66 cpv. 1 LTF

Implied by the imposition of appeal costs (ripetibili) on the appellant, according to standard practice in such decisions.

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Testo completo

Incarto n. 12.2011.12 · Lugano 30 settembre 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.157 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 16 luglio 2008 da

AP 1 rappr. da RA 2 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 1

in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 9'831.-, oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2008, a titolo di pretese salariali e assegni famigliari;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e

che il Pretore, con sentenza 30 dicembre 2010, ha accolto limitatamente all'importo di fr. 617.- condannando l'istante a versare fr. 1'200.- a

titolo di ripetibili alla convenuta;

appellante l'istante con atto di appello 14 gennaio 2011, con cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere interamente la pretesa formulata con l'istanza, con protesta di spese e ripetibili della procedura di appello;

mentre con scritto 26 gennaio 2011 la convenuta ha preliminarmente sollevato l'eccezione di irricevibilità dell'appello, formulando poi il 1° febbraio 2011 le osservazioni all'appello;

letti ed esaminati i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Con contratto 16 gennaio 2006 AP 1 è stato assunto, a partire dal 1° febbraio 2006 e a tempo indeterminato, alle dipendenze di AO 1 in qualità di *controller e auditor di gruppo* (doc. B) con una remunerazione di cui meglio si dirà nei considerandi successivi. Il 19 novembre 2007 AO 1 ha notificato al dipendente, con raccomandata a mano, la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2008 "*nel rispetto dei termini di preavviso concordati*" (doc. F). La lettera di licenziamento indicava altresì che il dipendente era esonerato da subito dal prestare ulteriore attività, pur dovendosi tenere a disposizione fino al termine del periodo di preavviso. Lo scritto precisava inoltre quanto segue: "*Sino alla suindicata data di cessazione del rapporto di lavoro maturerà a suo favore quanto di sua spettanza in base al disciolto contratto che le verrà pagato alla fine di ogni mese come segue:

- Salario di novembre 2007 + indennità speciale di chf. 10'000

- Salario di dicembre 2007 + 13° mensilità + indennità speciale di chf. 10'000

- Salario di gennaio 2008 + 13° mensilità (1 mese) + indennità speciale di chf. 10'000 Nel caso in cui il periodo di preavviso venga prolungato da cause non dipendenti dalla nostra volontà l'indennità speciale sarà rivista*."

2.Il 28 gennaio 2008 AP 1 è divenuto inabile al lavoro per malattia fino al 31 maggio 2008. A fronte della pretesa del dipendente di veder procrastinare il rapporto di lavoro a seguito della malattia insorta, comunicata con lettera 1° febbraio

2008 (doc. I) con la quale invocava il disposto dell'art. 336c CO, AO 1 ha risposto con scritto 5 febbraio 2008 (doc. L) ricordandogli di aver accettato di porre fine al

rapporto di lavoro al 31 gennaio 2008 e di essere stato esonerato dalla prestazione lavorativa già dal 20 novembre 2007. Veniva altresì precisato che "*Inoltre, per aiutarla ulteriormente, Le sono state concesse indennità per un totale di 30'000, oltre al salario e alla tredicesima, per i mesi in cui lei non ha lavorato. Tale indennità copre ampiamente la sua perdita di guadagno dovuta all'attuale stato di salute. In siffatte circostanze, il fatto di pretendere ulteriori salari configurerebbe un chiaro abuso di diritto, non tutelabile dalla legge. Vogliamo inoltre rimarcare che, come da intesa, l'importo di CHF 30'000 sarebbe stato rivisto nel caso in cui il periodo di preavviso fosse stato prolungato da cause non dipendenti dalla nostra volontà. Teniamo sin d'ora ad informarla che, qualora fossero avanzate ulteriore pretese salariali nei nostri confronti, saremo costretti a porre in compensazione, proporzionalmente, le indennità già versate.*"

3.Con istanza 26 febbraio 2008 AP 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 9'831.-, oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2008.

Rievocati i fatti che precedono, AP 1 ha rilevato che in virtù dell'art. 336c CO, ritenuto il periodo di protezione di 90 giorni, il contratto di lavoro

avrebbe preso termine solo il 30 aprile 2008. La compagnia assicurativa aziendale avendogli versato un'indennità di perdita di guadagno solo dopo un

periodo di carenza di 30 giorni, ovvero dal 27 febbraio 2008, l'istante ha rivendicato il salario per il mese di febbraio 2008. A questo ha aggiunto le pretese per la quota parte di tredicesima mensilità e di bonus

aziendale e gli assegni familiari per il periodo dal 28 gennaio al 30 aprile 2008. A mente dell'istante, la posizione di rifiuto della convenuta non terrebbe conto

dell'irrinunciabilità dei diritti del lavoratore a seguito di malattia e del fatto che non può esserci relazione tra la pretesa salariale e le tre indennità speciali di fr. 10'000.- versate in aggiunta alle tre mensilità. Si tratterebbe infatti del saldo del bonus annuo di fr. 16'000.- previsto dal contratto di lavoro, ancora dovuto per gli anni 2006 e 2007, essendo stato versato un solo acconto di fr. 2'000.- nell'aprile 2007.

4.All'udienza di discussione la convenuta si è opposta all’istanza. Rievocate le circostanze che hanno condotto al licenziamento, essa ha dapprima evidenziato che il versamento di fr. 30'000.- in tre scadenze mensili faceva seguito all'accordo raggiunto al momento del licenziamento, ed *"avveniva a titolo per l'appunto "speciale" e quindi non in esecuzione di un obbligo contrattuale ed inoltre condizionato al fatto che con quelle tre mensilità e con l'indennità speciale, ogni ragione di credito del dipendente doveva ritenersi definitivamente liquidata e il rapporto contrattuale definitivamente chiuso a prescindere da ogni e qualsiasi causa formale che avrebbe potuto comportarne un prolungamento, in quanto tale causa fosse non dipendente dalla volontà della convenuta*" (verbale udienza 7 ottobre 2008, pag. 5 ad 4). Qualsiasi obbligo del datore di corrispondere il salario o altre prestazioni durante il periodo di protezione sarebbe pertanto già stato onorato con il versamento di un importo maggiore a titolo di indennità speciale. Per tale somma vi sarebbe peraltro un diritto alla restituzione a seguito di mancato rispetto della condizione stabilita nell'accordo di cessazione del rapporto di impiego. Fino a concorrenza del relativo credito viene pertanto sollevata l'eccezione di compensazione con eventuali crediti del dipendente. Le somme versate nulla avrebbero inoltre a che vedere con il bonus di cui al contratto di lavoro, al quale il dipendente non aveva diritto.

5.Con l'allegato conclusivo l'istante ha ribadito le proprie argomentazioni sottolineando il carattere abusivo del preteso accordo di rinuncia ai diritti del dipendente, invocandone quindi la nullità. Il principio di affidamento impone di considerare che la cessazione del rapporto di impiego non sia stata concordata, ma fosse al contrario conseguenza di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Quanto da questi versato al dipendente null'altro sarebbe che il dovuto in base al contratto e l'imprevisto prolungamento dello stesso ha fatto sorgere le ulteriori pretese oggetto dell'istanza. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle conclusioni della convenuta, riconfermatasi nelle sue tesi, si dirà per quanto necessario nei considerandi seguenti.

6.Il Pretore, con la sentenza 30 dicembre 2010 qui impugnata, ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a pagare all'istante la somma di fr. 617.-, mettendo a carico di quest'ultimo fr. 1'200.- a titolo di ripetibili, tenuto conto della sua soccombenza predominante. Il Pretore ha preliminarmente precisato che il rapporto di lavoro, disdetto in modo conforme ai disposti legali, non ha preso termine il 31 gennaio 2008, ma il 30 aprile 2008 a seguito dell'intervenuta malattia che ha prolungato il periodo di preavviso di 90 giorni ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv.

2 CO. Il Giudice di prime cure ha quindi esaminato le conseguenze del periodo di malattia sul diritto del lavoratore a percepire il salario. Ne ha concluso che, in assenza di una valida pattuizione di un regime derogatorio, doveva applicarsi la prassi sviluppatasi in applicazione dell'art. 324a cpv. 2 CO che, in applicazione della cosiddetta "scala bernese" (II CCA 16 aprile 2008 inc. n. 12.2008.10), prevede nel caso concreto il riconoscimento del salario pieno per una mensilità, ovvero fr. 7'275.- lordi, con l'aggiunta di fr. 606.- lordi quale tredicesima mensilità pro rata. Il giudizio pretorile ha quindi esaminato la questione a sapere se, con l'accettazione dell'indennità speciale di complessivi fr. 30'000.-, il dipendente abbia rinunciato ai diritti salariali maturati durante il periodo di malattia, rispondendo al quesito in maniera affermativa. Ritenuto che tra datore di lavoro e dipendente, seppur per atti concludenti, è stato concluso un valido accordo sul disciplinamento delle conseguenze di fine rapporto, alla luce dell'equivalenza delle reciproche concessioni la transazione adempie ai requisiti imposti dalla legge. Il Pretore ha inoltre respinto la pretesa dell'istante di veder riconosciuto nel pagamento dell'indennità straordinaria il versamento del bonus contrattualmente pattuito relativo agli anni 2006 e 2007. Né nell'interpretazione dell'accordo iniziale, alla luce dei documenti relativi alle trattative per la stipulazione del contratto di lavoro, né nel tenore della lettera di licenziamento o nelle registrazioni aziendali di tipo contabile e statistico, è stata ravvisata la prova della tesi del dipendente, la cui pretesa di riconoscimento di un bonus pro rata anche per l'anno 2008 è quindi stata respinta. A mente del giudice di prime cure il versamento dell'indennità speciale di fr. 30'000.- non era dovuto ed è pertanto avvenuto a titolo spontaneo, nell'ambito di un accordo transattivo tra le parti, con la contropartita del vedersi riconoscere come liquidata ogni e qualsiasi pretesa salariale derivante dal contratto. Il Pretore ha infine riconosciuto il diritto dell'istante a percepire fr. 617.- a titolo di assegni familiari per i mesi da gennaio ad aprile 2008. Considerata la soccombenza pressoché totale, l'istante è stato condannato a versare fr. 1'200.- di ripetibili alla convenuta.

7.Con appello 14 gennaio 2011, l'istante chiede che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso di accogliere

interamente la pretesa formulata con l'istanza 16 luglio 2008, protestando spese e ripetibili di appello. Ribadita la sua versione relativa ai motivi che hanno condotto alla disdetta del contratto, egli ritiene essersi trattato di un atto unilaterale e contesta l'esistenza di un accordo tra le parti in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di impiego. Al Pretore viene anzitutto rimproverato di aver erroneamente considerato di un solo mese, in luogo di due, il periodo durante il quale è riconosciuto al dipendente il salario pieno malgrado l'assenza per malattia. Il Pretore avrebbe infatti applicato la "scala bernese" partendo dall'erroneo convincimento che il rapporto di impiego fosse durato due soli anni, risultando invece evidente che nel febbraio 2008 il lavoratore avesse iniziato il terzo anno alle dipendenze della convenuta. L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di aver intravvisto nelle circostanze del licenziamento una rinuncia ai diritti salariali maturati dal dipendente durante il periodo di malattia. Rileva altresì una contraddizione nelle tesi pretorili, nella misura in cui questi riconosce al pagamento di fr. 30'000.- la natura di versamento volontario quale contropartita alla rinuncia a far valere ulteriori pretese, qualificandola nel contempo quale gratifica ai sensi dell'art. 322d CO. Sia l'accordo iniziale tra le parti che le successive pattuizioni verbali conducono a ritenere tale somma quale versamento del bonus contrattualmente pattuito e quindi dovuto al dipendente, come dimostrano il suo ammontare (corrispondente esattamente a due annualità di bonus dedotto l'acconto già versato) e il tenore della lettera di licenziamento ("*quanto di sua spettanza in base al disciolto contratto*", doc. F). Accertato che quanto versato null'altro era che una componente del salario dovuto, non può quindi trovare conferma il giudizio pretorile che ha erroneamente ritenuto sussistere un consenso in merito alle conseguenze finanziarie dello scioglimento del contratto. Nessuna rinuncia potrebbe essere validamente pattuita per pretese eventuali e future, non ancora sorte, come è stato il caso per i salari a seguito di una malattia sopraggiunta inaspettatamente solo dopo la disdetta unilaterale (doc. F).

8.Dello scritto 26 gennaio 2011 con cui la convenuta ha preliminarmente sollevato l'eccezione di irricevibilità dell'appello e delle osservazioni 1° febbraio 2011 con cui la stessa postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

9.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ritenuto che per “*comunicazione della decisione*” s’intende il momento dell’invio dell’atto da parte del tribunale e non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127 consid. 2; II CCA 28 luglio 2011 inc. n. 12.2011.5). La sentenza qui impugnata essendo stata pronunciata e intimata alle parti il 30 dicembre 2010, la procedura di secondo grado rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). È pertanto respinta l'eccezione di irricevibilità dell'appello, in virtù dell'art. 308 cpv. 2 CPC che limita la proponibilità dell'appello in controversie patrimoniali ai casi in cui il

valore litigioso è di almeno 10'000.- franchi, sollevata dall'appellata con scritto 26 gennaio 2011 e ribadita nelle osservazioni 1° febbraio

2011. Contro la sentenza pretorile è pertanto dato il rimedio giuridico dell'appello.

10. Preliminarmente occorre esaminare la censura relativa alla qualifica giuridica data dal Pretore al versamento di fr. 30'000.- al dipendente in aggiunta allo stipendio mensile, con l'indicazione "indennità speciale" (doc. F). Come detto, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter riconoscere in tale versamento un bonus corrisposto a seguito di un obbligo contrattuale relativo agli anni 2006 e 2007. Tale giudizio si fonda sull'interpretazione del contratto di lavoro e del tenore della lettera di licenziamento, sull'esame dei documenti relativi alle trattative precontrattuali e sulla valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie relative alle registrazioni aziendali a scopo contabile e statistico. L'appellante contesta tale conclusione senza indicare in modo puntuale gli elementi che fanno apparire erroneo il ragionamento criticato. Egli si limita sostanzialmente a contrapporre una sua versione, sia delle circostanze accertate che del significato da attribuire alla lettera di licenziamento (doc F), per la quale propone un'interpretazione sulla base del tenore letterale. Ciò non basta a scalfire la conclusione pretorile fondata su altra interpretazione e un diverso apprezzamento delle circostanze, che non appaiono destituite di fondamento. Irricevibili sono d'altro canto, per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI), le censure proposte formulando una serie di dubbi e quesiti, senza indicare con sufficiente precisione per quali motivi le risposte date dal Pretore sarebbero scorrette e in che modo gli elementi invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso. Va pertanto confermata la conclusione pretorile secondo la quale nel versamento al dipendente di un'indennità speciale di fr. 30'000.- non è ravvisabile il pagamento di un bonus contrattualmente dovuto, trattandosi di una prestazione fornita a titolo spontaneo, nell'ambito di un accordo transattivo tra le parti.

11. L’appellante critica il Pretore per aver considerato raggiunto un valido accordo tra le parti che prevedeva il versamento dell'indennità speciale di fr. 30'000.- e, quale contropartita, il riconoscimento dell'avvenuta liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto, compreso il credito salariale sorto a seguito di prolungamento per malattia. Dalle censure dell'appellante, benché a tratti poco esplicite al riguardo, va dedotta l'invocazione della nullità di un simile contratto, poiché contrario ai disposti imperativi dell'art. 341 cpv. 1 CO. La critica non appare del tutto priva di pertinenza, considerato come il Pretore abbia ammesso la sussistenza di un valido accordo con motivazioni non prive di contraddizioni a proposito dell'adesione "*per atti concludenti all'impostazione del datore di lavoro circa il disciplinamento delle conseguenze di fine rapporto*" e all'equivalenza tra il diritto al salario e l'indennità corrisposta (sentenza impugnata pag. 6 n. 4.2.). Visto quanto esposto al precedente considerando, la questione può comunque rimanere indecisa. Infatti, la pretesa nullità dell'accordo di rinuncia al salario maturato durante il periodo di prolungamento del contratto a seguito di malattia, non permetterebbe comunque di accogliere le domande dell'appellante. In effetti, una simile nullità comporterebbe per il dipendente conseguenze ancor più sfavorevoli in merito ai reciproci rapporti creditori, considerato il

diritto alla ripetizione di quanto versato a seguito di un contratto nullo. Ne consegue che, se anche venisse accolta la tesi dell'appellante, il pagamento dell'indennità speciale a titolo volontario andrebbe considerato quale versamento a saldo del debito residuo, ovvero della mensilità e della rispettiva quota parte della tredicesima. D'altro canto, l'avvenuto pagamento in adempimento di un accordo nullo farebbe sorgere un diritto alla restituzione, ovvero un credito che il datore di lavoro ha subito posto in compensazione già con lo scritto 5 febbraio 2008 (doc. L), così come eccepito in ogni successiva comparsa in causa (verbale di udienza 7 ottobre 2008 pag. 7 n. 17-18, conclusioni pag. 13 n. 4.2., osservazioni all'appello pag. 6 n. 4). L'accertamento della pretesa nullità dell'accordo di fine rapporto di lavoro non sarebbe quindi di alcun sostegno alle pretese pecuniarie avanzate dall'appellante, che vanno integralmente respinte.

12. Nulla muta neppure l'accoglimento della tesi dell'appellante relativa alla corretta applicazione della "*scala bernese*". Il Pretore ha effettivamente concluso, in modo errato, che il rapporto di lavoro è durato due soli anni. Con l'inizio del terzo anno di attività il lavoratore ha invece acquisito il diritto a due mensilità ai sensi dell'art. 324a cpv. 2 CO. In ogni caso, alla luce delle prestazioni direttamente fornite dall'assicurazione malattia, l'oggetto della lite è stato determinato con l'istanza 26 febbraio 2008 chiedente unicamente il pagamento del salario per il mese di febbraio 2008, ovvero per il periodo di carenza. Tale limitazione della pretesa è stata ribadita con l'appello (pag. 3 n. 1) e non stupisce quindi che lo stesso appellante, sollevata la censura, non abbia esteso la domanda ad un'ulteriore mensilità.

13. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 gennaio 2011 è respinto. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore eguale e non superiore a fr. 30'000.–. L’appellante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili d'appello, calcolata sulla base del valore litigioso di fr. 9'831.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI per rinvio dell’art. 417 lett. e CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

pronuncia: 1. L’appello

14 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 700.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).