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12.2011.108 • TRAC TI 12.2011.108 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Procedural Security

Numero d'incarto 12.2011.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court decision that ordered them to pay a specific sum plus interest and execution costs, arguing for a reduced payment amount. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for procedural costs, despite being notified twice with a final warning specifying that non-payment would preclude a review of the appeal's merits under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Procedural Security: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for procedural costs, despite being notified twice with a final warning specifying that non-payment would preclude a review of the appeal's merits under the relevant procedural code.

Parole chiave

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controllo della procedura versamento dell'anticipo delle spese impugnabilità della decisione di rinvio esame nel merito prestazione di garanzia opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

The court declared the appeal inadmissible because the required advance payment was not made, referencing this article in the reasoning leading to the decision.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision was cited implicitly in the context of the cost assessment which, although not explicitly named in order 2, is the basis for ordering the appellant to pay the court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2011.108 · Lugano 18 luglio 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere: · Bettelini

visto l'appello 31 maggio 2011 presentato da

AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro

la decisione 19 aprile 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa promossa nei suoi confronti da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

premesso che con decisione 19 aprile 2011

(OA.2008.526) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di fr. 20'388.15 oltre interessi al 5% dal 24 maggio

2008, oltre a fr. 365.85 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008 e a fr.

215.90 per spese di esecuzione, rigettando per tali importi in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

preso atto che AP 1 ha interposto appello il 31 maggio 2011 contro la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di

accogliere la petizione per fr. 14'295.60, con conseguente modifica del giudicato sulle spese processuali;

constatato che l’appellante è stata invitata il 3 giugno 2011 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 2'200.- entro il 20 giugno 2011 in garanzia delle spese processuali presumibili;

accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 28 giugno 2011 all’appellante, tramite il suo patrocinatore, è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente all’11 luglio 2011 per versare l’anticipo di fr. 2'200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

preso atto che sia l’invito 3 giugno 2011 sia la diffida 28 giugno 2011 sono state spedite con invio raccomandato e che nessun pagamento è intervenuto entro l’11 luglio 2011;

ritenuto che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

considerato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

decide: 1. L'appello

31 maggio 2011 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese processuali per complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 50.-, spese fr. 50.-) sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).