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12.2010.82 • TRAC TI 12.2010.82 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Out-of-Court Settlement Regarding Provisional Transfer of Funds

Numero d'incarto 12.2010.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a provisional precautionary measure granted by a lower court that ordered the transfer of substantial funds, amounting to approximately 92 million Swiss Francs held via foreign companies, to allow one spouse to benefit from an Italian tax amnesty scheme ("scudo fiscale") before its deadline, against the opposition of the other spouse involved in ongoing litigation over the significant marital assets. The appellate court ultimately struck the appeal from the record because the parties reached an out-of-court settlement regarding the dispute, resulting in the appellant bearing the procedural costs while the claims for reimbursement were mutually waived.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF, art. 351 e seguenti CPC-TI, art. 113, 117 LTF; Appeal Struck Due to Out-of-Court Settlement Regarding Provisional Transfer of Funds: The appellate court ultimately struck the appeal from the record because the parties reached an out-of-court settlement regarding the dispute, resulting in the appellant bearing the procedural costs while the claims for reimbursement were mutually waived.

Parole chiave

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trasferimento di patrimonio fine del processo prestazione provvisorie rimborso delle spese contenzioso tributario amnistia fiscale Provvedimenti cautelari, stralcio per intervenuto accordo tra le parti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited in the context of considering the final costs based on the case value and the amicable resolution.

art. 351 e seguenti CPC-TI

Cited in conjunction with LTG as the procedural basis for the decree, though the final ruling is based on agreement.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, detailing the term for an ordinary appeal to the Federal Tribunal.

art. 113, 117 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, detailing the option for a subsidiary constitutional appeal.

art. 119 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, regarding the procedure for presenting both ordinary and constitutional appeals simultaneously.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.82 · Lugano 24 maggio 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 28 aprile 2010 presentato da

AP 1 rappr. da RA 1 contro

il decreto cautelare emanato il 27 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa (provvedimenti cautelari, DI.2010.600) promossa nei suoi confronti e nei confronti di

TERZ 1 (rappr. dall’avv.RA 3 TERZ 4, , TERZ 3, , TERZ 2 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

chiedente l’adozione di misure provvisionali per consentirgli di beneficiare dello scudo giuridico facendo riemergere in Italia fondi depositati in Svizzera;

considerato

in fatto e in diritto:

che il 16 dicembre 2003 i coniugi AO 1 e AP

1 hanno concluso a Lugano una convenzione con la quale si accordavano sull’amministrazione congiunta di diverse società “di comodo” denominate TERZ 2, TERZ 4, TERZ 3, e incaricavano congiuntamente l’avv. TERZ 1 di amministrare TERZ

4 (cfr. doc. A);

che il

patrimonio così depositato in Svizzera ammontava il 31 marzo 2010 a € 64'512'670.- pari al cambio di 1.43 a circa fr. 92'253'118.- come risulta dal doc. J;

che in sostanza AO 1 e AP 1 hanno depositato in Svizzera un patrimonio di un valore almeno pari a novanta milioni di franchi svizzeri, facendo uso di strutture societarie estere;

che essi, il marito noto imprenditore attivo nel settore immobiliare e la moglie pure attiva nel settore immobiliare alle Canarie, si sono poi separati nel 2004 e da allora sono in lotta per il controllo dell’ingente patrimonio in Svizzera, in Italia e all’estero, con il marito da un lato e la moglie e le tre figlie dall’altro (cfr. doc. E, F, G, 2, 12), in un vortice di cause civili, denunce penali e segnalazioni all’Agenzia delle Entrate;

che AO 1,

intenzionato a beneficiare del cosiddetto terzo scudo fiscale, la cui scadenza era il 30 aprile 2010, si è rivolto con

istanza di provvedimenti cautelari urgenti 22 aprile 2010 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, convenendo in causa la moglie, l’avv. TERZ 1, TERZ 2, TERZ 4, TERZ 3 per chiedere diverse misure urgenti che gli permettessero di usufruire dello scudo;

che all’udienza di discussione indetta il 26 aprile 2010 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la moglie, mentre la legale convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore e le società estere, panamense e del Liechtenstein, non sono comparse in giudizio;

che statuendo il 27 aprile 2010 il Pretore ha accolto la domanda cautelare subordinata e ha fatto ordine all’avv. TERZ 1 eseguire diversi bonifici a debito di diversi conti per permettere l’adesione allo scudo fiscale dell’istante, ha assegnato all’istante un termine di novanta giorni per convalidare l’istanza cautelare con l’azione di merito e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese a carico della moglie convenuta, con l’obbligo di versare all’istante fr. 13'500.- per ripetibili;

che con appello 28 aprile 2010 AP 1 chiede che in riforma del decreto cautelare 27 aprile 2010 l’istanza cautelare del 22 aprile 2010 sia respinta, con protesta di tasse e ripetibili;

che con decreto 30 aprile 2010 la Presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo all’appello e con decreto provvisionale di stessa data ha respinto la domanda di misure supercautelari in appello;

che con lettera 18 maggio 2011 i patrocinatori delle parti e l’avv. TERZ 1 hanno comunicato che le parti hanno trovato un accordo e postulano pertanto lo stralcio della vertenza, tasse e spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate;

che il valore di causa minimo della vertenza ammonta a circa 3 milioni di franchi svizzeri, necessari all’istante per aderire allo scudo fiscale (7,5% dei capitali controllati dalle parti, doc. J);

che nella valutazione della tassa di giustizia si tiene conto dell’ingente valore di causa, del fatto che la vertenza termina senza giudizio e della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere autonomamente la vertenza (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC-TI e la vigente LTG,

decreta: 1. L’appello

28 aprile 2010 di AP 1 è stralciato dai ruoli per accordo extragiudiziale.

2. Gli oneri processuali del presente decreto, fissati in complessivi fr. 1'000.- (tassa di giustizia fr. 800.-, spese fr. 200.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).