Tenant Eviction Following Mutual Lease Termination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned the eviction of tenants who failed to vacate an apartment after their lease was definitively terminated by mutual agreement on December 31, 2009, following an earlier termination due to rent arrears. The appellate court upheld the lower court's decision to grant the eviction because the termination date was no longer contested, and the tenants failed to produce any admissible evidence in the appeal establishing a new agreement for lease extension beyond December 31, 2009, noting that the exact amount of outstanding rent was irrelevant in the summary eviction procedure where the contract's cessation is established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321cpv. 1 lett. b CPC, Art. 313bis CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 506 e segg. CPC; Tenant Eviction Following Mutual Lease Termination: The appellate court upheld the lower court's decision to grant the eviction because the termination date was no longer contested, and the tenants failed to produce any admissible evidence in the appeal establishing a new agreement for lease extension beyond December 31, 2009, noting that the exact amount of outstanding rent was irrelevant in the summary eviction procedure where the contract's cessation is established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble for the procedure used to dismiss the appeal without notifying the opposing party.
Cited in the preamble as the basis for the summary eviction procedure applied.
Cited in the preamble, likely regarding the applicable law for costs or judicial fees.
Testo completo
Incarto n. 12.2010.64 · Lugano 20 maggio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.194 (sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza
3 febbraio 2010 da
AO 1 contro
AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto dei convenuti dall’appartamento di 2 ½ locali oltre posteggio scoperto al secondo piano dell’immobile sito in via Roncobello
12 a Pregassona/Lugano;
domanda alla quale il convenuto presente all’udienza del 10 marzo 2010 si è opposto e che il Pretore ha accolto con decreto 11 marzo 2010;
appellante la parte convenuta, che con appello 23 marzo 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il decreto di sfratto e di confermare il contratto di locazione, con protesta di spese e ripetibili, previa concessione al rimedio dell’effetto sospensivo;
letti ed esamianti gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
che con contratto 2 agosto 2007 AO 1 ha dato in locazione ai coniugi AP 1 e AP 2 un appartamento di 2 ½ locali di sua proprietà, sito in via __________ a __________ (doc. A);
che il contratto, di durata indeterminata, poteva essere disdetto la prima volta il 31 luglio 2010 con un preavviso di tre mesi e prevedeva un canone di locazione di fr. 1'300.- mensili, comprensivo di spese e posteggio scoperto n. 6;
che inoltre i conduttori hanno preso in locazione dal 1° luglio 2008 un altro parcheggio al canone di fr. 70.- mensili (doc. A1);
che la locatrice ha disdetto il contratto per mora dei conduttori e che in seguito alla contestazione della disdetta da parte di questi ultimi, davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 4 EST le parti contrattuali hanno concordato la fine definitiva del contratto di locazione per il 31 dicembre 2009 (doc. B);
che l’istante ha chiesto il 3 febbraio 2010 lo sfratto dei convenuti, non essendo avvenuta la riconsegna dei locali alla data pattuita;
che all’udienza di discussione 10 marzo 2010 è comparso solo il convenuto AP 1, che si è opposto all’istanza adducendo l’esistenza di trattative per la proroga del contratto fino al 31 luglio 2010, per le quali aveva versato un importo di fr. 5'500.- pari a quattro mesi scoperti del 2008, confermando inoltre di non aver versato le mensilità del 2009;
che con il decreto impugnato il Pretore, accertata la fine del contratto di locazione per il 31 dicembre 2009 e la mancata sottoscrizione di un nuovo contratto, ha accolto l’istanza e ha decretato lo sfratto dei coniugi AP 1 e AP 2 nel termine di 10 giorni dall’intimazione del decreto, mettendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 100.- e un’indennità di fr. 100.- alla parte istante;
che con atto di appello del del 23 marzo 2010 i convenuti chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio pretorile nel senso di annullare il decreto di sfratto e confermare il contratto di locazione;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
che alla fattispecie è applicabile la procedura sommaria dello sfratto (art. 506 ss. CPC), le parti avendo pattuito la fine del contratto di locazione per il 31 dicembre 2009 (doc. B), sicché non è più contestata la validità della disdetta per mora dei conduttori;
che gli appellanti producono numerosi documenti (da E a AA) a sostegno delle loro affermazioni sull’esistenza di trattative con la controparte per la proroga del contratto di locazione fino al 31 luglio 2010;
che tali documenti non sono mai stati prodotti davanti al Pretore e sono pertanto irricevibili ai sensi dell’art. 321cpv. 1 lett. b CPC, sicché non si può tener conto per questo giudizio dei fatti e delle circostanze ivi risultanti;
che gli appellanti medesimi ammettono che non è stato sottoscritto alcun contratto di locazione dopo il 31 dicembre 2009;
che non è contestata la validità della disdetta, accettata dagli appellanti per il 31 dicembre 2009, né la loro morosità, pacificamente ammessa, anche se essi adducono non esservi “chiarezza circa l’importo scoperto per pigioni arretrate” e ammettono di essere “debitori di alcune mensilità per la pigione”, a loro dire dal maggio 2009, ciò che corrisponde ad almeno fr. 10'400.-;
che la verifica degli importi ancora scoperti non ha alcuna rilevanza per la procedura di sfratto, per la quale è sufficiente l’accertamento della fine del contratto di locazione, pacifica in concreto;
che in siffatte circostanze a giusta ragione il Pretore, accertata la fine del contratto di locazione al 31 dicembre 2009 e la mancata riconsegna dei locali, ha pronunciato lo sfratto;
che l’appello deve dunque essere respinto senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 313bis CPC;
che l’emanazione del giudizio odierno rende superflua la decisione sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello;
che nella misura in cui gli appellanti sembrano chiedere la concessione di un termine più ampio per trovare un accordo con la controparte, la stessa deve essere respinta, in quanto la nostra legislazione non prevede il differimento dell’esecuzione dello sfratto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508);
che la tassa di giustizia e le spese sono a carico degli appellanti in solido, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato;
Per i quali motivi,
visti gli art. 506 e segg. CPC, 313bis CPC e la LTG
pronuncia:
1. L’appello
23 marzo 2010 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 100.-
fr. 300.-
sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto della locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).