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12.2010.56 • TRAC TI 12.2010.56 Generato dall'IA

Revision for Contradiction Between Dispositive Clause and Reasoning in Appellate Decision

Numero d'incarto 12.2010.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party sought revision of an appellate court decision, alleging a contradiction between the second dispositive clause, which imposed appeal costs on the appellant, and the first dispositive clause, which granted the appeal against the lower court's rejection of an eviction request, and the reasoning that costs should follow the outcome, but the court determined that revision under the relevant article is only applicable for contradictions between dispositive clauses, not between a dispositive clause and the reasoning, although acknowledging the error as a mere oversight and, exercising the power to correct the judgment, ultimately modified the prior decision to place the appeal costs and indemnity on the opposing party consistent with the successful appeal.

Regesto Legislator

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Art. 340 lett. c CPC, Art. 339 CPC, Art. 339 cpv. 1 CPC, Art. 339 cpv. 2 CPC, Art. 334 cpv. 1 CPC, Art. 87 CPC; Revision for Contradiction Between Dispositive Clause and Reasoning in Appellate Decision: 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Parole chiave

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revisione di una decisione eccezione di incostituzionalità ordine di sfratto modificazione delle conclusioni potere di decisione decisione incidentale impugnabile Sentenza d'appello - rettifica - interpretazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 340 lett. c CPC

This provision was cited as the basis for the revision request concerning the contradictory order in the previous judgment.

art. 339 CPC

The court referenced this article regarding the possibility of rectification (rettifica) of the previous judgment, which was the actual procedural path followed.

art. 87 CPC

Cited to assert that the court is not bound by the legal arguments of the parties when correcting the error.

art. 334 cpv. 1 CPC

Cited as the rule governing the deadline for submitting requests for rectification or interpretation of an appeal decision.

art. 341 cpv. 2 e 342 CPC

Cited in connection with the deadline for submitting a revision request.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is generally associated with cost orders, and although not explicitly cited in the final orders concerning costs, the final order implies cost attribution/reimbursement which is the function of cost articles.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.56 · Lugano 16 agosto 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.1404 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5 ottobre 2009 da

IS 1 rappr. da RA 1 contro

CO 1 rappr. da RA 2

volta ad ottenere lo sfratto immediato della convenuta dallo stabile di proprietà dell’istante, sito nel __________ in __________ a __________, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decreto 23 dicembre 2009 aveva respinto;

nell’ambito della quale questa Camera, con sentenza 24 febbraio 2010 (inc. n. 12.2010.2), ha accolto l’appello 31 dicembre 2009 dell'istante (dispositivo n. I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel senso dell’accoglimento dell’istanza di sfratto (dispositivi n. I.1-I.4) e dell’imposizione alla convenuta degli oneri processuali e delle ripetibili della prima sede (dispositivo n. I.5) nonché caricando all’appellante gli oneri processuali di complessivi fr. 2'000.- e l’indennità ripetibile di fr. 3'000.- per la procedura di secondo grado (dispositivo n. II);

ed ora sulla domanda di revisione 4 marzo 2010 con cui l'istante chiede di riformare il dispositivo n. II della sentenza d’appello nel senso di porre a carico dell’appellata gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado, protestando spese e ripetibili;

mentre la convenuta non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che la scrivente Camera, con sentenza 24 febbraio 2010, ha accolto l’appello dell’istante (dispositivo n. I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel senso dell’accoglimento dell’istanza di sfratto (dispositivi n. I.1-I.4) e dell’imposizione alla convenuta degli oneri processuali e delle ripetibili della prima sede (dispositivo n. I.5); essa, per una svista, ha tuttavia posto a carico dell’appellante, invece che dell’appellata, la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr. 2'000.-) come pure le ripetibili (di fr. 3'000.-) della procedura di secondo grado (dispositivo n. II);

che con la domanda di revisione 4 marzo 2010 che qui ci occupa, fondata sull’art. 340 lett. c CPC, l’appellante chiede di riformare il dispositivo n. II della sentenza d’appello nel senso di porre a carico dell’appellata gli oneri processuali e le ripetibili di seconda istanza, rilevando in sostanza come lo stesso fosse in contraddizione con il dispositivo n. I (ove era stato deciso l’accoglimento dell’appello) e con il dispositivo n. I.5 (ove gli oneri processuali e le ripetibili della prima sede erano stati posti a carico della controparte) rispettivamente con il considerando 8 della sentenza (ove era stato indicato che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi dovevano seguire la soccombenza);

che per giurisprudenza invalsa, il motivo di revisione per cui la sentenza impugnata contiene disposizioni contraddittorie di cui all’art. 340 lett. c CPC si perfeziona solo quando la contraddizione emerga dai singoli dispositivi della sentenza - e non dalle motivazioni - nel senso che essi devono apparire contrapposti gli uni agli altri o escludersi a vicenda (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 219; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 11 ad art. 340; CCC 26 luglio 1993 inc. n. 9/93, 16 agosto 2000 inc. n. 16.2000.57), ritenuto che una contraddizione tra il dispositivo e i considerandi della sentenza non apre la via della revisione della sentenza stessa (Anastasi, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 339),

ma ne permette semmai la rettifica giusta l’art. 339 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 339 e m. 1 ad art. 333; II CCA 23 ottobre

2000 inc. n. 10.2000.5);

che, alla luce di quanto precede, le argomentazioni addotte in questa sede dall’istante non possono comportare la revisione della sentenza d’appello, da una parte non essendo vero che il dispositivo n. II, sicuramente non in contraddizione con la decisione sulle spese e sulle ripetibili di primo grado di cui al precedente dispositivo n. I.5, sia necessariamente in contraddizione con la decisione di accoglimento dell’appello di cui al dispositivo n. I e dall’altra il fatto che il dispositivo n. II - questo sì - sia in contraddizione con le motivazioni addotte nel considerando 8 della sentenza non permettendo di far capo alla norma;

che ciò tuttavia non implica ancora la reiezione dell’istanza;

che in effetti la soluzione procedurale corretta sarebbe stata quella di chiedere la rettifica della sentenza (art. 339 cpv. 1 CPC), possibile in caso di accordo tra le parti, rispettivamente, in caso di loro disaccordo, che va ammesso anche nel caso in cui l’accordo di controparte non sia stato dato né richiesto prima dell’inoltro della domanda di correzione (CCC 26 luglio 1993 inc. n. 9/93), di inoltrare un’istanza di interpretazione (art. 339 cpv. 2 CPC), da decidersi dal giudice competente ad esprimersi su tali questioni (CCC 26 luglio 1993 inc. n. 9/93);

che la domanda di rettifica e di interpretazione di una decisione d’appello - così come del resto la domanda di revisione (art. 341 cpv. 2 e 342 CPC) - dev’essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dalla sua notificazione (art. 334 cpv. 1 CPC), così che in definitiva la scrivente Camera è competente a statuire sulla questione e, non vincolata dalle argomentazioni giuridiche addotte dalle parti (art. 87 CPC), può senz’altro dar seguito alla correzione richiesta, stante l’esistenza di una svista nella redazione del dispositivo n. II della sentenza, che non tiene conto di quanto indicato nei considerandi;

che non si prelevano né tasse di giustizia, né spese per questa pronunzia, ritenuto che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’istante un’equa indennità per ripetibili;

dichiara e pronuncia

1. In accoglimento della domanda 4 marzo 2010 di IS 1, il dispositivo n. II della sentenza 24 febbraio 2010 di questa Camera (inc. n. 12.2010.2) è modificato come segue:

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 2’000.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.

2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’istante fr. 200.- per ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).