Appealability of Grant of Legal Aid After Favorable Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a lower court decision that initially denied legal aid but was later reversed to grant the aid and cancel a required security deposit; however, the appellate court found that the appellant's subsequent letter challenging the favorable decision could not be treated as a valid legal remedy because the relevant statute explicitly prohibits the opposing party from appealing the granting of legal aid, leading the court to strike the matter from the docket as moot, while also waiving any court fees due to the case's unique circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 Lag, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 351 e seguenti CPC; Appealability of Grant of Legal Aid After Favorable Reversal: The appellant contested a lower court decision that initially denied legal aid but was later reversed to grant the aid and cancel a required security deposit; however, the appellate court found that the appellant's subsequent letter challenging the favorable decision could not be treated as a valid legal remedy because the relevant statute explicitly prohibits the opposing party from appealing the granting of legal aid, leading the court to strike the matter from the docket as moot, while also waiving any court fees due to the case's unique circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, which prevents the opposing party from appealing the granting of legal aid, is mentioned in the reasoning explaining why the received writing could not be treated as a remedy.
These procedural articles were cited in the context of the court invoking its authority to issue the final orders.
This law was cited in the context of the court invoking its authority to issue the final orders.
Testo completo
Incarto n. 12.2010.50 · Lugano 25 marzo 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
visto il ricorso 21 febbraio 2010 presentato da
AP 1 Solduno contro
il decreto 3 febbraio 2010 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa contro l'appellante da
AO 1 rappr. da RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 8 gennaio 2010 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’istante e gli ha ingiunto di prestare una cauzione processuale di fr. 850.-;
che il successivo 3 febbraio 2010 il Pretore ha annullato le precedenti decisioni, ha concesso all’istante il beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha annullato il termine per il versamento della cauzione processuale;
che con scritto 21 febbraio 2010 al Pretore, il convenuto ha chiesto di annullare la decisione del 3 febbraio 2010 e di ripristinare quella dell’8 gennaio 2010;
che tale scritto, trattato come ricorso contro la concessione dell’assistenza giudiziaria, è stato trasmesso dalla Pretura a questa Camera;
che il 3 marzo 2010 il convenuto ha comunicato che il suo scritto del 21 febbraio 2010 non era da considerare un ricorso;
che nelle circostanze descritte la lettera 21 febbraio 2010 non può essere trattata come rimedio giuridico;
che del resto un ricorso sarebbe stato improponibile, l’art. 35 Lag non consentendo alla controparte di ricorrere contro l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che la procedura va pertanto stralciata dai ruoli siccome priva di oggetto;
che viste le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo di tasse e spese, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’atto non era ancora stato intimato;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la Lag,
decreta 1. L’atto
21 febbraio 2010 di Fernando Respini è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).