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12.2010.42 • TRAC TI 12.2010.42 Generato dall'IA

Labor Appeal Dismissed for Untimely Filing Under Accelerated Procedure

Numero d'incarto 12.2010.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a labor dispute where a first instance court ordered a defendant to pay a sum of money, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, noting that for disputes valued under a certain threshold, the accelerated procedure applies, which mandates a ten-day deadline for filing an appeal. The court reasoned that since the judgment was sent on February 4th and received on February 5th, the deadline expired on February 15th, making the appeal, which was postmarked February 19th, irretrievably tardy, thus precluding any review of the merits, with no costs or attorney's fees awarded.

Regesto Legislator

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Art. 416 cpv. 1 CPC, Art. 417 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 417 litt, Art. 100 cpv. 1 LTF; Labor Appeal Dismissed for Untimely Filing Under Accelerated Procedure: The court reasoned that since the judgment was sent on February 4th and received on February 5th, the deadline expired on February 15th, making the appeal, which was postmarked February 19th, irretrievably tardy, thus precluding any review of the merits, with no costs or attorney's fees awarded.

Parole chiave

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deposito tardivo controversie di lavoro precetto esecutivo disdetta tardiva procedura accelerata procedimento pregiudiziale d'urgenza Lavoro - appello - termine d'impugnazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge and denying costs to the respondent.

art. 417 CPC

Mentioned in the reasoning (not dispositive) regarding the free procedure for labor disputes.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.42 · Lugano 25 febbraio 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14/20 gennaio 2010 da

AO 1 PA 1 contro

AP 1

in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 8'000.–, aumentato in sede di udienza di discussione a fr. 8'660.55 oltre interessi e che il Pretore, con sentenza 4 febbraio 2010, ha accolto;

appellante la convenuta la quale, con scritto 8 febbraio 2010, contesta la decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che, nella particolare procedura per le controversie in materia di lavoro come quella che ci occupa a dipendenza del valore di causa inferiore ai fr. 30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta, per quanto non stabilito dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle disposizioni degli art. 389 e seg. CPC che regolano la procedura accelerata (art. 418 CPC);

che, nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art.

398 cpv. 1 CPC) ed altrettanto deve quindi valere per le particolari procedure in materia di lavoro come, del resto, è già stato giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 4);

che, nel caso concreto, la sentenza dedotta in appello è stata spedita il 4 febbraio 2010 e il relativo plico raccomandato è stato recapitato alla convenuta il 5 febbraio 2010 (cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta, con riferimento alla spedizione 98.00.660001.00614664), con la conseguenza che il termine per ricorrere scadeva il giorno di lunedì 15 febbraio 2010;

che l’appello in questione, datato 8 febbraio 2010, ma spedito il 19 febbraio 2010 (come risulta dalla busta di spedizione), è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato senza possibilità di giudicarne il merito;

che, per l’art. 417 litt. e CPC la procedura è gratuita, mentre alla parte appellata non vanno riconosciute ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 8/19 febbraio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.

2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si accordano ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).