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12.2010.228 • TRAC TI 12.2010.228 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Ratification by Heirs of Deceased Appellant

Numero d'incarto 12.2010.228
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought reversal of a lower court's decision that had dismissed their petition demanding payment of over 290,000 currency units for alleged salary claims and investment reimbursement stemming from a past cohabitation relationship that produced two children. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed in the name of the original party, who had already died before the appeal was submitted, and the appellant's counsel failed to obtain ratification of the appeal from the deceased's heirs within the stipulated deadlines, rendering the appeal procedurally defective, with the resulting costs of the appeal procedure being imposed upon the counsel who initiated the action on behalf of the deceased.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibilità di appello presentato da un avvocato il cui cliente era già morto e i cui eredi non hanno ratificato l'operato del patrocinatore nel termine impartito dalla Camera

Parole chiave

Generato dall'IA
erede revoca dell'esecutore testamentario rimborso delle spese successione del defunto ripetibili istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 CPC-TI
che la procedura giudiziaria è rimasta sospesa per legge fino alla scadenza del termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (art. 104 CPC-TI);
Art. 99 cpv. 3 CPC-TI
This article was cited to justify the failure to ratify the appeal by the heirs within the given timeframe.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.
Art. 74 cpv. 2 LTF
Art. 119 LTF
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
art. 313*bis* CPC-TI
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure mentioned in this article.
art. 97 n. 4 CPC-TI
The declaration of inadmissibility was based on the lack of a procedural requirement (appeal filed in the name of a deceased person).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313*bis* CPC-TI

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure mentioned in this article.

art. 97 n. 4 CPC-TI

The declaration of inadmissibility was based on the lack of a procedural requirement (appeal filed in the name of a deceased person).

art. 99 cpv. 3 CPC-TI

This article was cited to justify the failure to ratify the appeal by the heirs within the given timeframe.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.228 · Lugano 26 agosto 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.801 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9 novembre 2005 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 290'853.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda alla quale la controparte si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 22 novembre 2010;

appellante l’attore, che con atto d'appello 13 dicembre 2010 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili in prima e seconda istanza;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che tra AP 1 e AO 1 era sorta una relazione sentimentale, conclusa a fine novembre 2000 e dalla quale sono nate due figlie, ora maggiorenni;

che con petizione 9 novembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 290’853.- a titolo di pretese salariali per l’attività da lui prestata nell’esercizio pubblico gestito dalla ex compagna e per il rimborso di un importo a suo tempo investito in tale attività;

che la convenuta si è opposta alla domanda, affermando che l’impegno dell’attore era da considerare quale contributo al mantenimento della famiglia;

che con sentenza 22 novembre 2010 la Pretora ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta fr. 20'000.- a titolo di ripetibili;

che con appello 13 dicembre 2010 AP 1, patrocinato dall’avv. RA 2, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, con oneri processuali a carico della convenuta, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

che con scritto 25 gennaio 2011 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato alla Camera la morte del suo cliente, chiedendo la sospensione dei termini di appello, in particolare quello assegnato per il versamento dell’anticipo per le spese;

che a quel momento il termine per il versamento delle spese era già decorso infruttuoso;

che da indagini esperite da questa Camera è emerso tuttavia che la morte di AP 1 risaliva già al 24 novembre 2010;

che l’appello è stato presentato il 13 dicembre 2010, di modo che la procedura ricorsuale rimane retta dal Codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv.

1 e 405 cpv. 1 CPC);

che la procedura giudiziaria è rimasta sospesa per legge fino alla scadenza del termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (art. 104 CPC-TI);

che l’appello, introdotto in nome di una persona già deceduta, difettava di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC-TI; DTF 129 I 302 consid. 1.2.1);

che con ordinanza 14 marzo 2011 la presidente della Camera ha assegnato al patrocinatore dell’appellante un termine per indicare i nomi degli eredi del suo mandante e comunicare se essi ratificavano l’appello introdotto il 13 dicembre 2010;

che nel termine impartito, successivamente prorogato il 12 maggio 2011 e il 26 maggio 2011, il patrocinatore ha comunicato il nome degli eredi, che non risultano aver rinunciato all’eredità;

che il patrocinatore non ha potuto produrre la loro ratifica dell’appello e il 4 agosto 2011, dopo la scadenza del termine impartito, ha chiesto una nuova proroga per interpellare gli eredi;

che con ordinanza 8 agosto 2011 la presidente della Camera ha respinto la tardiva richiesta,

che l’appello risulta quindi essere stato presentato in nome di una persona già defunta da un patrocinatore il cui operato non è stato ratificato dagli eredi nel termine impartito ai sensi dell’art. 99 cpv. 3 CPC-TI;

che ne deriva la nullità dell’appello 13 dicembre 2010 (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 9 n. 80 pag. 245; JdT 2004 III 10);

che vista la carenza del presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC-TI), l'appello è da dichiarare irricevibile con la procedura semplificata dell'art. 313*bis* CPC-TI, senza necessità di intimazione alla controparte, alla quale non si giustifica di assegnare ripetibili, il rimedio nemmeno essendole stato notificato;

che le spese non possono essere addebitate a un soggetto giuridico non esistente, e vanno pertanto poste a carico del patrocinatore (Rep. 1994, 368; II CCA 4 febbraio 2005 inc. 12.2004.173; TF 7 aprile 1992, inc. 4C.353/1991; Vogel/Spühler, op. cit., 11 n. 28 pag. 296);

che nella fattispecie il valore litigioso in appello ammontava a fr. 290'853.-, ma che si giustifica nondimeno di moderare la tassa di giustizia, viste le particolarità del caso e la circostanza che la causa termina senza decisione di merito;

Per i quali motivi,

vista la LTG,

pronuncia:

1. L’appello 13 dicembre 2010 presentato in nome di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 150.-

sono poste a carico dell'avv. RA 2.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).