Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2010.213 • TRAC TI 12.2010.213 Generato dall'IA

Commercial Registry vs. Company: Dissolution for Lack of Supervision and Outdated Data

Numero d'incarto 12.2010.213
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A commercial registry office initiated proceedings against a company for lacking a supervisory body and having outdated registration data, leading a lower court to order the company's dissolution and bankruptcy liquidation after the company failed to rectify the issues following an initial warning and a subsequent 30-day compliance period. The appellate court rejected the company's appeal, which argued that dissolution was disproportionate, reasoning that since the company disregarded the initial formal notice and the subsequent court-ordered deadline to regularize its legal status, the lower court acted within its discretionary power and did not violate the principle of proportionality by ordering the ultimate measure of dissolution.

Regesto Legislator

Ufficiale

SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello

Parole chiave

Generato dall'IA
scioglimento della società registrazione di società procedura di fallimento società commerciale organo di controllo potere discrezionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313bis CPC

The appeal was rejected based on this procedural provision.

art. 148 CPC

This article governed the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2010.213 · Lugano 10 dicembre 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1352 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 7 settembre 2010 da

AO 1 contro

AP 1 rappr. da RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’organo di revisione, e con i dati concernenti gli organi non aggiornati;

nell’ambito

della quale il Pretore, con sentenza 28 ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento;

appellante la convenuta con atto 11 novembre 2010, con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di procedere alla regolarizzazione delle carenze in essere;

mentre l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

che con istanza 7 settembre 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha convenuto in giudizio AP 1, Lugano, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della società, priva dell’ufficio di revisione, e con i dati concernenti le persone iscritte non corrispondenti alla realtà;

che l'istante ha rilevato di aver invano diffidato a mezzo di lettera raccomandata

11 giugno 2010 e successiva pubblicazione sul FUSC del 28 luglio 2010 le persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale entro 30 giorni;

che il Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva ripristinato

la situazione legale, con decisione 8 settembre 2010 ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena

lo scioglimento della società in caso di decorrenza infruttuosa del termine;

che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni, il Pretore, con sentenza 28 ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

che con l’appello

11 novembre 2010 che qui ci occupa, la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di procedere alla regolarizzazione delle carenze contestate dall’Ufficio del registro di commercio;

che l’appello non è stato intimato all’istante;

considerato

in diritto:

che l’appellante rimprovera al primo giudice di aver ordinato lo scioglimento della società, misura estrema e irrimediabile, quando aveva a disposizione provvedimenti meno drastici, violando così il principio della proporzionalità;

che, come ben rileva l’appellante, nella procedura prevista dagli art. 941a e 731b CO il giudice deve adottare le misure che ritiene più adatte, godendo di vasto potere di apprezzamento;

che l’autorità d’appello può riesaminare liberamente tale valutazione, intervenendo però solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, sono manifestamente ingiuste;

che l’appellante omette di considerare che, trascorso infruttuoso il primo termine assegnatole con diffida 11 giugno 2010 (poi pubblicata sul FUSC del 28 luglio 2010) dall’Ufficio del registro di commercio in data 8 settembre 2010, prima di ordinare lo scioglimento della società, il Pretore ha disposto una prima misura, assegnando alla AP 1 un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale;

che, questa prima misura essendo risultata infruttuosa, nel termine assegnato la situazione non essendo stata regolarizzata, ben poteva il Pretore ordinare lo scioglimento della società, senza con ciò violare il principio della proporzionalità;

che l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

che il valore litigioso ammonta a fr. 20’000.-, corrispondente al capitale sociale della società convenuta (doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);

che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi

pronuncia:

1. L’appello 11 novembre 2010 diAP 1AP 1 in liquidazione è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

3. Intimazione:

- - - __________ - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).