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12.2010.177 • TRAC TI 12.2010.177 Generato dall'IA

Interpretation of Judgment Regarding Omitted Unjust Dismissal Compensation

Numero d'incarto 12.2010.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court addressed a request for interpretation concerning its prior appellate decision, which partially awarded an employee outstanding salary (net of deductions) but failed to explicitly include the previously determined non-deductible compensation of CHF 4,750 for unjust immediate dismissal in the operative part of the ruling. The court reasoned that the omission of the compensation amount in the final disposition, despite its clear recognition in the reasoning section regarding the unfairness of the termination (based on unconfirmed suspicions despite the employee's pre-existing medical condition), constituted an evident drafting error correctable via an interpretation request under the applicable procedural code, leading to the modification of the prior ruling to include the additional CHF 4,750 plus interest, without social security deductions.

Regesto Legislator

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Art. 337c cpv. 3 CO, Art. 339 cpv. 1 CPC, Art. 339 cpv. 2 CPC, Art. 334 cpv. 1 CPC, Art. 404 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC-TI; Interpretation of Judgment Regarding Omitted Unjust Dismissal Compensation: The court reasoned that the omission of the compensation amount in the final disposition, despite its clear recognition in the reasoning section regarding the unfairness of the termination (based on unconfirmed suspicions despite the employee's pre-existing medical condition), constituted an evident drafting error correctable via an interpretation request under the applicable procedural code, leading to the modification of the prior ruling to include the additional CHF 4,750 plus interest, without social security deductions.

Parole chiave

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interpretazione della sentenza disdetta ingiustificata licenziamento in tronco risarcimento per errore giudiziario retribuzione non pagata ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 337c cpv. 3 CO
The court confirmed the grounds for awarding indemnity for unjustified immediate dismissal, which was the subject of the clarification request.
Art. 339 cpv. 1 CPC
The request for interpretation/correction of the prior judgment was formally based on this procedural rule.
Art. 339 cpv. 2 CPC
1 CPC) è possibile in caso di accordo tra le parti, rispettivamente, in caso di loro disaccordo – evidente in concreto – mediante un’istanza di interpretazione (art. 339 cpv. 2 CPC), da decidersi dal giudice competente ad esprimersi su tali questioni (CCC 26 luglio 1993 inc.
Art. 334 cpv. 1 CPC
che la domanda di rettifica e di interpretazione di una decisione d’appello dev’essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dalla sua notificazione (art. 334 cpv. 1 CPC);
Art. 404 cpv. 1 CPC
che la procedura di interpretazione è stata avviata nel 2010, sicché le resta applicabile il CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC; Herzog, Basler Kommentar ZPO, n.
Art. 148 CPC-TI
This article governs the awarding of cost indemnities (ripetibili) in this labor law procedure of lesser value.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
Art. 74 cpv. 2 LTF
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 337c cpv. 3 CO

The court confirmed the grounds for awarding indemnity for unjustified immediate dismissal, which was the subject of the clarification request.

art. 339 cpv. 1 CPC

The request for interpretation/correction of the prior judgment was formally based on this procedural rule.

art. 148 CPC-TI

This article governs the awarding of cost indemnities (ripetibili) in this labor law procedure of lesser value.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.177 · Lugano 9 marzo 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1161 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura speciale per lavoro promossa il 9 settembre 2008 da

IS 1 rappr. dall’ RA 1 contro

CO 1 rappr. dall’ RA 2

volta a

ottenere il pagamento di fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008 a titolo di salario e di fr. 14'256.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008 a titolo di indennità per ingiusto licenziamento immediato, domanda avversata dalla controparte

e che il Pretore con sentenza 25 marzo 2010 ha respinto;

nell’ambito della quale questa Camera, con sentenza 10 settembre 2010 (inc. n. 12.2010.74), ha parzialmente accolto l’appello 9 aprile 2010 dell'istante (dispositivo n. I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel senso della condanna al pagamento di fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle trattenute per i premi delle assicurazioni sociali (dispositivo n. I.1) e dell’imposizione alla convenuta delle ripetibili parziali della prima sede in fr. 1’600.- (dispositivo n. I.2) nonché caricando alla convenuta l’indennità ripetibile parziale di fr. 800.- per la procedura di secondo grado (dispositivo n. II);

e sulla quale il Tribunale federale ha statuito il 28 gennaio 2011 (4A_582/2010), respingendo il ricorso in materia civile presentato dalla convenuta contro la sentenza di questa Camera;

ed ora sulla domanda di interpretazione 23 settembre 2010 con cui l'istante chiede di riformare il dispositivo n. I.1 della sentenza d’appello nel senso di completare la condanna della convenuta con il pagamento di fr. 4'750.- senza deduzioni sociali oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, protestando spese e ripetibili;

alla quale la convenuta non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che questa Camera, con sentenza 10 settembre 2010, ha parzialmente accolto l’appello 9 aprile 2010 dell'istante (dispositivo n. I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel senso della condanna al pagamento di fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle trattenute per i premi delle assicurazioni sociali (dispositivo n. I.1) e dell’imposizione alla convenuta delle ripetibili parziali della prima sede in fr. 1’600.- (dispositivo n. I.2) nonché caricando alla convenuta l’indennità ripetibile parziale di fr. 800.- per la procedura di secondo grado (dispositivo n. II);

che essa, per una svista, non ha tuttavia riportato nel dispositivo I.1 l’importo di fr. 4'750.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008 che aveva riconosciuto all’appellante e titolo di indennità per ingiusto licenziamento immediato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO nel considerandi 8 (pag. 8 segg.)

che con la domanda di interpretazione 23 settembre 2010, fondata sull’art. 339 cpv. 1 CPC, l’appellante chiede di correggere il dispositivo n. I.1 della sentenza d’appello nel senso di inserire la condanna anche al pagamento di fr. 4'750.- senza deduzioni sociali oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, rilevando che l’omissione dell’indennità nel dispositivo derivava da evidente errore di redazione;

che la rettifica della sentenza (art. 339 cpv. 1 CPC) è possibile in caso di accordo tra le parti, rispettivamente, in caso di loro disaccordo – evidente in concreto – mediante un’istanza di interpretazione (art. 339 cpv. 2 CPC), da decidersi dal giudice competente ad esprimersi su tali questioni (CCC 26 luglio 1993 inc. n. 9/93);

che la domanda di rettifica e di interpretazione di una decisione d’appello dev’essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dalla sua notificazione (art. 334 cpv. 1 CPC);

che la procedura di interpretazione è stata avviata nel 2010, sicché le resta applicabile il CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC; Herzog, Basler Kommentar ZPO, n. 19 ad art. 334);

che nella fattispecie, come rileva correttamente l’istante, è evidente dalla lettura dei considerandi della sentenza 10 settembre 2010 che questa Camera, dopo aver ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato dell’istante, gli ha riconosciuto oltre al diritto allo stipendio durante il periodo di disdetta ordinario, in fr. 9'880.- al netto delle deduzioni sociali (consid. 7, pag. 7 e 8), anche un’indennità per ingiusto licenziamento immediato pari a un mese di stipendio lordo, in fr. 4'750.-, oltre interessi per i motivi ampiamente esposti nei considerandi 8 e 9;

che il Tribunale federale ha confermato il 28 gennaio 2011 con sentenza 4A_582/2010 la decisione

10 settembre 2010, riservata la decisione sulla domanda di interpretazione;

che non vi sono dunque motivi per modificare quanto esposto al considerandi 8 e 9 della sentenza 12.2010.74 (pag. 8 e 9) in merito alla commisurazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato;

che la datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato il lavoratore sulla base di sospetti che non hanno trovato conferma, già per il fatto che dal fascicolo SUVA richiamato è emerso come il lavoratore presentasse disturbi (degenerazione vacuolare del tendine di Achille), che il 21 aprile 2008 non erano invero più in nesso causale con l’infortunio, ma che potevano aver comportato l’incapacità lavorativa attestata dal medico curante e dai medici del Presidio ospedaliero di M__________ (doc. I, incarto DI.2008.1161);

che dall’istruttoria e dagli atti non risultavano indicazioni in merito alla ripercussione economica del licenziamento immediato sul lavoratore, impiegato presso la convenuta da meno di due anni (doc. A, incarto DI.2008.1161), periodo durante il quale egli aveva lavorato 109 giorni ed era stato assente dal lavoro per malattia o infortunio per 446 giorni (doc. B, incarto DI.2008.1161);

che dal fascicolo processuale non risultavano altri aspetti di rilievo per la determinazione dell’indennità, quali eventuali problemi di reinserimento nel mondo del lavoro o eventuali periodi di disoccupazione;

che tenuto conto del comportamento dell’istante così come descritto al considerando 5 della sentenza 12.2010.74 e delle altre circostanze accertate agli atti, un’indennità per ingiusto licenziamento immediato pari a un mese di stipendio, vale a dire in fr. 4'750.- da versare integralmente senza deduzioni sociali, appariva equa nelle circostanze del caso concreto;

che l’emanazione della presente decisione di correzione, nella forma dell’interpretazione, si rende necessaria perché la parte convenuta ha rifiutato di aderire alla domanda di rettifica, come del resto emerge chiaramente dalla sentenza del Tribunale federale appena citata (cfr. consid. 6);

che nella sentenza del 10 settembre 2010 la ripartizione delle indennità ripetibili di prima e di seconda istanza era avvenuta secondo la soccombenza delle parti (considerando 9) e non è dunque necessario esprimersi al riguardo, il dispositivo rivelandosi corretto;

che in questa sede non si prelevano né tasse di giustizia, né spese, trattandosi di una procedura fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-, ritenuto che la parte convenuta, soccombente, rifonderà all’istante un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC-TI);

per questi motivi,

pronuncia:

1. In accoglimento della domanda 23 settembre 2010 di IS 1 il dispositivo n. I.1 della sentenza 10 settembre 2010 di questa Camera (inc. n. 12.2010.74) è modificato come segue:

I.1L’istanza 9 settembre 2008 di IS 1 è parzialmente accolta e la ditta CO 1 è condannata a pagare a IS 1 fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle trattenute per i premi delle assicurazioni sociali e fr. 4'750.- (non soggetti a prelievi delle assicurazioni sociali) oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008.

2. Non si prelevano né tasse né spese. CO 1 verserà a IS 1 fr. 400.- per ripetibili della procedura di interpretazione.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).