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12.2010.170 • TRAC TI 12.2010.170 Generato dall'IA

Foreign Entity Security for Costs in Bankruptcy Subordination Dispute

Numero d'incarto 12.2010.170
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant, a legal entity domiciled abroad, contested the amount of security for costs ordered by the lower court in an accelerated procedure seeking to subordinate the respondent's bankruptcy claim to the appellant's own claim based on a subordination agreement. The court partially upheld the appeal, agreeing that the deadline set by the lower court was invalid given the subsequent appeal with suspensive effect, and ordered the security to be provided within 15 days of the decision becoming final, under penalty of the case being struck. However, the court ultimately found the appellant failed to establish grounds to significantly reduce the security amount, overruling arguments regarding calculation rates and the applicability of certain regulatory reductions, and ultimately revised the required security amount from CHF 50,000 to CHF 37,500, considering the actual potential benefit to the appellant in the priority dispute.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura accelerata in causa di contestazione della graduatoria del fallimento, ammontare della cauzione processuale dovuta dalla parte domiciliata in Liechtenstein, determinazione del valore litigioso in una causa di contestazione della graduatoria

Parole chiave

Generato dall'IA
privilegio nel fallimento prestazione di garanzia persona giuridica decisione straniera riduzione delle spese giudiziarie calcolo della prestazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders as the basis for allocating legal costs based on the degree of success.

art. 50 OTLEF

Cited in the final orders as the basis for determining the cantonal portion of the appeal costs (justice fee) for this accelerated procedure.

LTG

Cited in the final orders as part of the legal basis for setting the justice fee for the appeal.

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

Cited in the final orders as part of the legal basis determining the costs structure applied to the decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.170 · Lugano 22 dicembre 2010/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Pellegrini

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa a procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti -inc. n. AC.2007.17 della Pretura __________ - promossa con petizione 23 maggio 2007 da

AP 1 (patrocinata dall' RA 1) contro

AO 1 (patrocinata dall' RA 2)

con cui l'attrice ha chiesto, previa sospensione fino decisione definitiva nella parallela causa promossa contro la massa fallimentare di __________ in liquidazione, __________ (inc. n. AC.2007.10 della medesima Pretura), che il credito

capitale di fr. 2'568'320.22 di spettanza di AO 1, __________, inserito in IIIa classe nella graduatoria di quel fallimento sia postergato rispetto

al suo credito di fr. 1'050'000.– oltre interessi (complessivi fr. 1'458'222.–) inserito nella stessa classe;

ed ora sulla domanda di una cauzione processuale presentata dalla convenuta il 15 giugno 2007 -contestualmente al memoriale di risposta che proponeva la reiezione della petizioneper un importo iniziale di fr. 90'000.– poi diminuito a fr. 50'000.–, richiesta avversata dall'attrice e che il Pretore ha accolto con decreto del 31 agosto 2010;

appellante l'attrice con atto di appello 13 settembre 2010, con cui previa concessione dell'effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato affinché la cauzione processuale di fr. 50'000.– sia ridotta a fr. 3'000.–, con l'ingiunzione di un nuovo termine per la sua prestazione, protestate tasse e spese di prima sede e tasse, spese e ripetibili in secondo grado;

mentre la convenuta con osservazioni 13 ottobre 2010 postula la reiezione del ricorso, protestate tasse, spese e ripetibili;

richiamati l'ordinanza 14 settembre 2010 del Pretore -e il decreto 17 settembre 2010 della Presidente di questa Cameracon cui all'appello è stato concesso l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 4 luglio 2000 la Commissione federale delle banche (di seguito: CFB) ha pronunciato lo scioglimento immediato

di __________, designando quale liquidatrice __________. Con convenzione 3 settembre 2001 (doc. G) -parzialmente modificata il successivo 19 novembre 2001 (doc. H)- AP 1 ha concesso a __________ in liquidazione (di seguito: __________ in liquidazione) un credito di fr. 1'050'000.–, capitale che avrebbe consentito di finanziare il proseguimento della liquidazione della società procedendo con l'incasso di pretese verso due comuni italiani. L'accordo, unitamente a delle dichiarazioni di postergazione che sarebbero state sottoscritte a favore dell'attrice da buona parte dei creditori di __________ in liquidazione -fra cui __________ (doc. N), di cui AO 1 ha ripreso attivi e passivi secondo contratto di fusione

29 novembre 2006 e bilancio al 30 settembre 2006- autorizzavano fra l'altro il rimborso prioritario di quel finanziamento e degli interessi, rispetto alle loro singole pretese, con l'utile così conseguito.

2. Constatatone l'indebitamento, il 22 dicembre 2006 la CFB ha dichiarato l'apertura del fallimento di __________ in liquidazione, subentrando in veste di liquidatrice

del fallimento (doc. B e C). Il 31 gennaio 2007 l'attrice ha insinuato quale credito garantito da pegno e subordinatamente soggetto a rimborso

prioritario (doc. F), la sua pretesa di complessivi fr. 1'050'000.– oltre interessi al 7% dal 12 settembre 2001 (fr. 1'458'222.– inclusi gli interessi fino al 22 dicembre 2006) di cui al citato finanziamento (supra, consid. A). Dal deposito della graduatoria del fallimento risalente al 4 maggio 2007 risulta

che l'importo dei crediti insinuati e riconosciuti, tutti collocati in IIIa classe, assomma a complessivi fr. 12'796'513.– (doc. D).

3. Con petizione 23 maggio 2007 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 contestando il grado di collocazione del credito di fr. 2'568'320.22 inserito

a suo favore nella graduatoria del fallimento di __________ in liquidazione. L'attrice afferma che il suo credito di fr. 1'050'000.– oltre interessi -anticipato a titolo di finanziamentobeneficiando della dichiarazione di postergazione firmata dalla convenuta, a torto non era stato designato quale credito privilegiato rispetto a quello insinuato da quest'ultima. Con l'azione di cui all'art. 250 cpv. 2 LEF, l'attrice ha così chiesto che la pretesa di fr. 2'568'320.22 di spettanza di AO 1 sia inserita nella graduatoria con la menzione di postergazione a suo favore, così da beneficiare di un rimborso prioritario su un eventuale dividendo riconosciuto alla convenuta.

AO 1 si è opposta a questa richiesta con atto di risposta del 15 giugno 2007. La convenuta ha postulato inoltre la prestazione di una cauzione processuale ex art. 153 cpv. 1 lett. b CPC da versare entro 30 giorni, l'attrice essendo una persona giuridica con sede a __________ (Principato del Liechtenstein), Stato che non beneficiava di un trattato internazionale o multilaterale che ne disponesse l'esenzione. Ha quindi quantificato la cauzione in fr. 90'000.–, posto un valore litigioso di fr. 1'240'000.– (quale saldo residuo non coperto dal dividendo stimato in 10-15% su un credito capitale di fr. 1'458'222.–) e un'aliquota del 7% giusta l'art. 8 TOA (per rinvio dell'art.

13 TOA).

4. Con ordinanza 8 ottobre 2007 il Pretore ha sospeso la causa, poi riattivata il 27 maggio 2010 previa citazione delle parti all'udienza per la discussione sulla prestazione della garanzia processuale. Al contraddittorio del 30 agosto 2010, la convenuta ha ribadito la sua posizione limitandola nondimeno a fr. 50'000.– visto che nel frattempo la TOA era stata abrogata: in effetti, al valore di lite di fr. 1'240'000.–, calcolato conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 131 III

451 consid. 1.2), tornava ora applicabile il tasso del 3-5% di cui all'art. 11 cpv.

1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

Per l'attrice il valore di causa era stimabile tra fr. 250'000.– e fr. 375'000.–, ritenuto un dividendo del 10-15% conteggiato su un credito insinuato dalla convenuta di fr. 2'568'320.–, importi a cui poteva ambire nell'eventualità in cui quest'ultimo fosse stato postergato rispetto alla sua pretesa. In concreto poi, era giustificato considerare l'importo più basso (fr. 250'000.–), la procedura fallimentare non essendo conclusa e non potendosi quindi disporre di valori definitivi. A fronte di una procedura non particolarmente complessa, l'aliquota adeguata da applicare era poi del 6% (art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). L'importo così determinato (250'000.– x 6%) andava ridotto ancora al 20% (15'000.– x 20%) trattandosi di procedura LEF (art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento citato). Di modo che, per finire, le ripetibili potevano essere stimate in fr. 3'000.–.

La convenuta, confermato il suo punto di vista, si è opposta alla riduzione del 20% prevista in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento in quanto questa norma non si estendeva alla procedura accelerata che reggeva l'azione di cui all'art. 250 LEF. L'attrice, preso atto di quanto affermato, si è rimessa alla decisione del Pretore.

5. Con decreto 31 agosto 2010, il Pretore __________, ha respinto la tesi proposta dall'attrice. Anzitutto ha appurato che la richiesta era fondata sull'art. 153 cpv. 1 lett. b CPC e che il luogo della sede dell'attrice era nel Principato del Liechtenstein (a __________) Stato che non aveva aderito né alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) né ad un altro trattato bilaterale riguardante l'esonero dal pagamento di una possibile cauzione. Ciò posto, alla luce della giurisprudenza del TF enunciata in DTF 131 III 451 e in accoglimento della richiesta della convenuta, che aveva stabilito il valore litigioso in fr. 1'240'000.–, per l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, a completa garanzia di un'eventuale pretesa per ripetibili era giustificato riconoscere una cauzione di fr. 50'000.– da porre a carico dell'attrice. Il primo giudice ha ingiunto a quest'ultima la scadenza del 15 settembre 2010 quale termine ultimo per prestare la suddetta garanzia, pena lo stralcio della causa in caso di decorrenza infruttuosa.

Con ordinanza del 14 settembre 2010 il Pretore ha concesso all'appello effetto sospensivo.

6. Con appello 13 settembre 2010 l'attrice chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di ridurre da fr. 50'000.– a fr. 3'000.– la cauzione processuale posta a suo carico, previa fissazione di un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del relativo decreto così modificato. Delle osservazioni di parte convenuta, che conclude per la reiezione dell'appello, si dirà se necessario nel seguito.

7. L'art.

153 cpv. 1 lett. b CPC riconosce alla convenuta la possibilità di *“chiedere, in ogni stadio della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili: se l'attore è domiciliato all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.”*. E, in questa sede non è contestato l'obbligo di prestare una garanzia in applicazione di questa norma, le censure dell'appellante limitandosi di fatto a ridurre a fr. 3'000.– l'ammontare così stabilito dal Pretore (sopra, consid. 6).

Ora, per il resto, l'art. 153 cpv. 2 e 3 CPC prevede che “*il giudice, sentito l'attore, decide con decreto”* e che *“la causa è stralciata dal ruolo, se la cauzione non è prestata nel termine stabilito”*. Di fatto, l'importo sarà adeguato alle presumibili spese giudiziarie e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, comporterà per la parte vincente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 17 ad art. 153), fermo restando che per le ripetibili ci si riferirà ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio stabilite dal 1° gennaio 2008 secondo il Regolamento [di seguito: Regolamento] sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), tenuto conto del libero

apprezzamento del giudice (II CCA, 29 gennaio 2008 inc. 12.2007.252; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice

2000/2004, Lugano 2005, m. 61 ad art. 153).

8. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere fissato un termine per prestare la garanzia di fr. 50'000.– (appello, pag. 5 n. 11) scadente il 15 settembre 2010 ossia prima ancora del termine previsto per interporre un eventuale appello e, oltretutto, di 15 giorni più corto rispetto ai 30 che aveva proposto la convenuta (risposta con domanda di cauzione processuale, pag. 4 n. 9 e pag. 14 n. I/2). Ora, in tal senso l'art. 153 CPC non prevede alcunché (sopra, consid. 7). Il giudice è nondimeno abilitato a fissare a una parte il termine per il compimento di un atto in virtù dell'art. 130 cpv. 1 CPC, che prescrive un minimo di 5 giorni fino ad un massimo di 30, termini comunque prorogabili. E, di fatto, nel caso concreto, imponendo con decreto 31 agosto 2010 -intimato quello stesso giornoall'attrice di versare la cauzione di fr. 50'000.– entro il 15 settembre 2010, il Pretore è rimasto in quello che è il margine di apprezzamento prescritto da questa norma. Vero è che, nel caso concreto, egli ha fissato una precisa data di scadenza che, allo stadio attuale e nonostante la concessione all'appello dell'effetto sospensivo, con evidenza non può più essere rispettata. In siffatte circostanze, ritenuto che una sua eventuale domanda di proroga andrebbe presentata prima che il termine assegnato sia scaduto (art. 130 cpv. 2 CPC) -ciò che risulta appunto impossibilela contestazione dell'appellante merita di essere accolta nel senso che la cauzione dovrà essere fornita dall'attrice entro il termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato del relativo decreto, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di decorrenza infruttuosa di questo termine. Sotto questo profilo pertanto, l'appello è fondato.

9. L'appellante rimprovera quindi al Pretore di non avere esposto il calcolo da lui applicato (appello, pag. 6 n. 13). La censura è però pretestuosa in quanto il Pretore, dopo avere indicato in dettaglio prima la tesi sostenuta dalla convenuta (con le modalità di calcolo da essa ritenute) e poi le obiezioni dell'attrice (con il conteggio da lei proposto), ha appunto respinto l'argomentazione addotta da quest'ultima per accogliere la cauzione di fr. 50'000.– richiesta dalla controparte (decreto impugnato, pag. 2 e 3). Al riguardo, l'appello va quindi disatteso.

10. L'appellante osserva altresì che pur considerando il valore di lite di fr. 1'240'000.– proposto dalla convenuta e applicando l'aliquota massima prevista per tale importo dall'art. 11 cpv. 1 del Regolamento (5%), ritenuta la riduzione indicata al cpv. 2 lett. b di questa stessa norma (riduzione al 70%) si arriverebbe soltanto a fr. 43'400.– e non ai fr. 50'000.– concessi (appello, pag. 6 n. 14). Ma invano. La riduzione tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato giusta l'art. 11 cpv. 1 prevista per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti (art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento) non può in effetti entrare in considerazione in concreto. A prescindere dal fatto che l'azione di contestazione della graduatoria attiene con evidenza alla materia di esecuzione e fallimenti e che, di per sé, la procedura accelerata -che per legge le torna applicabile (art. 250 cpv. 3 LEF)- rientra fra quei *“procedimenti speciali”* riconosciuti come tali dal nostro Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (Libro III, titolo III), laddove la convenuta ha esplicitamente contestato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. b CPC, l'appellante si è limitata a prendere *“atto di quanto affermato e si rimette alla decisione del Pretore”* (verbale

30 agosto 2010, pag. 5). E -come visto (sopra, consid. 9)- di fatto quest'ultimo ha seguito la tesi della controparte. Ciò posto, visto che se una parte si rimette su una questione litigiosa al giudizio del Pretore, il giudizio non è più appellabile dalla stessa parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 307), l'interessata non è legittimata a censurare ora la decisione anche sotto questo profilo. Di modo che, senza questa riduzione, a fronte di un valore di causa di fr. 1'240'000.– e di un'aliquota tra il 3 e il 5% (art. 11 cpv. 1 del Regolamento), l'onorario netto minimo si attesta a fr. 37'200.– mentre quello massimo a fr. 62'000.–. Posto che sulla determinazione dell'ammontare della cauzione processuale il Pretore dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso allorquando la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 150, con riferimento alla TOA), la cifra di fr. 50'000.– stabilita dal primo giudice appare legittima.

11. A detta dell'appellante il valore litigioso va quantificato in fr. 250'000.–, ottenuto applicando il dividendo del 10% al credito di fr. 2'568'320.– inserito in graduatoria a favore della convenuta. Visto che con la sua petizione l'attrice aveva chiesto di menzionare il suo credito quale privilegiato rispetto a quello della convenuta, in caso di accoglimento l'attrice non si sarebbe certo vista integralmente riconoscere il saldo residuo non già coperto dal dividendo che comunque le spettava (fr. 1'240'000.–): il suo beneficio si sarebbe limitato al presumibile dividendo di pertinenza della convenuta (appello, pag. 6 n. 15).

a) Ora, per quanto attiene il valore litigioso, va ricordato che in una causa di contestazione della graduatoria esso non corrisponde a quello nominale del credito contestato bensì a quello dell'aumento del dividendo che, per effetto

dell'azione medesima, spetterebbe alla parte che ha promosso la contestazione (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, n. 124 seg. ad art. 250; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 11).

L'attrice, con l'accoglimento della sua petizione, tende a che il credito di fr. 2'568'320.– della convenuta sia inserito nella IIIa classe della graduatoria *“con la menzione che tale credito è postergato nei confronti del credito vantato da AP 1 …”* (petizione, pag. 9 n. 11). Pacifico pertanto che l'azione promossa contro la convenuta si fonda sull'art.

250 cpv. 2 LEF (Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 250). L'attrice rivendica questo suo diritto avvalendosi di una dichiarazione di postergazione a suo favore (petizione, pag. 7 n. 5 con rinvio al doc. N). Di per sé, nella misura in cui il procedente si pretende a beneficio di una dichiarazione di postergazione (o subordinazione [*“postposition”, “Rangrücktritt]”*, intesa quale clausola legale, convenzionale o unilaterale, con cui si dispone che il credito subordinato sia pagato solo una volta che uno, o più o persino tutti i creditori del debitore comune siano dapprima disinteressati: Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l'exécution forcée: le cas des subordinations de créance (postpositions), Thèse 1999, Losanna, n. I segg., n. VI segg. e n. 853 segg.) a carattere particolare -che si contrappone a quella di carattere generale, ossia valida nei confronti di tuttioccorre considerare che la rinuncia del creditore subordinato va unicamente a favore di uno o di specifici creditori (Charles Jaques, op cit., n. III e IV). In specie quindi, l'interesse dell'attrice si limita al dividendo cui potrebbe ambire la convenuta, un'eventuale eccedenza non potendo per contro essere riversata alla massa (Charles Jaques, op cit., n. 1520 e nota 4, n. 1533).

Vano l'accenno della parte appellata, convenuta in giudizio, al fatto che altri creditori avevano sottoscritto dichiarazioni di postergazione in favore dell'attrice, lasciando sottintendere con ciò che, in caso di accoglimento delle relative cause pendenti, la pretesa dell'attrice sarebbe per finire risultata integralmente coperta (osservazioni, pag. 4 n. 15/16 con rinvii al memoriale della petizione). Se del caso, le rispettive domande di cauzione saranno esaminate in ciascuna di quelle sedi dove in veste di parte convenuta in giudizio non figura AO 1, ma altri terzi. E, questo, prescinde dall'esito della vertenza che ci occupa nell'ambito della quale l'attrice non può che ambire a quanto la convenuta si vedrebbe riconoscere, e nulla di più. La garanzia processuale va così commisurata ai soli costi di onorario da essa cagionati, senza riguardo alle altre cause in corso.

b) Nel suo memoriale introduttivo l'attrice spiega che le uniche indicazioni fornite dalla liquidatrice del fallimento quantificano gli attivi in fr. 2'188'068.– e i passivi -costituiti da tutti i crediti ammessi in IIIa classein fr. 12'796'513.– (petizione, pag. 3 n. 7; doc. D, pag. 8). Da cui, un dividendo del 17% (fr. 2'188'068.– / fr. 12'796'513.–). Di modo che la pretesa dell'attrice, liquidata per fr. 247'897.– (fr. 1'458'222.– x 17%), risulterebbe scoperta per il saldo residuo di fr. 1'210'325.– (fr. 1'458'222.– x 83%). Il credito della convenuta rispetto cui l'attrice rivendica il diritto a un rimborso preferenziale è di fr. 2'568'320.– (sopra, consid. 11a). L'importo a cui potrebbe ambire l'attrice per soddisfare la sua quota parte di credito ancora scoperta corrisponde quindi al 17% di quella cifra, ossia fr. 436'614.–, che essendo inferiore rispetto alla sua pretesa non ancora soddisfatta configura il valore litigioso nell'azione di contestazione della graduatoria per la quale la convenuta ha chiesto la cauzione processuale.

12. Ciò posto, a fronte di un valore di causa stimabile -secondo i valori risultanti dalla documentazione agli attiin fr. 436'614.–, l'aliquota indicata dall'art. 11 cpv. 1 del Regolamento (sopra, consid. 7) si attesta tra il 6% e il 9%. Diversamente da quanto pretende l'appellante (appello, pag. 8 n. 18), la causa non può a priori dirsi priva di difficoltà. Ritenuto l'importo raggiunto, appare quindi ragionevole applicare un tasso medio del 7.5%, come peraltro propone la convenuta (osservazioni, pag. 5 n. 17), il Pretore avendo altresì adottato l'aliquota media nell'ambito della sua decisione di prima sede (4% su un importo di fr. 1'240'000.–: appello, pag. 6 n. 13; osservazioni, pag. 3 n. 13). L'onorario ipotizzabile di fr. 32'746.–, con l'aggiunta dell'IVA e delle spese vive (art. 14 del Regolamento), può così essere arrotondato a fr. 37'500.–. Per i motivi di cui si è già detto (sopra, consid. 10), non si giustifica per contro la riduzione prevista dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento (appello, pag. 8 n. 17).

13. Di conseguenza, l'appello merita per finire parziale accoglimento nel senso che la cauzione processuale a carico dell'appellante va ridotta a fr. 37'500.– (sopra, consid. 12), da fornire entro il termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato del decreto così riformato, assortito della comminatoria di stralcio della causa in caso di decorrenza infruttuosa (sopra, consid. 8).

Gli oneri processuali seguono il reciproco grado di soccombenza delle parti (art. 148 CPC). L'appellante, in entrambi i gradi di giudizio, ha postulato la riduzione della cauzione dai fr. 50'000.– richiesti a fr. 3'000.–. Essa esce vittoriosa nella misura di 1/4 (fr. 37'500.–) soltanto, per soccombere sui restanti 3/4. Trattandosi di procedura accelerata è il diritto cantonale che determina la tassa di giustizia (art. 50 OTLEF) anche in seconda sede: tenuto conto del valore litigioso di fr. 47'000.– (fr. 50'000.- ./. fr. 3'000.-) la stessa può così essere stabilita in fr. 1'000.– (art. 17 cpv. 1, 19 cpv. 1 LTG). La vicendevole soccombenza delle parti in appello, impone di riconoscere alla convenuta un'indennità a titolo di ripetibili parziali. Per finire, il valore litigioso di fr. 47'000.– è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC, 50 OTLEF, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: I. L'appello 13 settembre 2010 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 2 e 3 del decreto 31 agosto 2010 del Pretore __________, sono così riformati:

*“1. La domanda di cauzione processuale formulata dalla convenuta è parzialmente accolta,e di conseguenza è fatto ordine alla parte attrice di prestare una cauzione processuale dell'importo di fr. 37'500.–.*

2. La cauzione, mediante versamento in contanti presso la Pretura, o consegna alla Pretura di un libretto di deposito presso primario istituto sulla piazza di Lugano o ancora mediante consegna alla Pretura di una fideiussione bancaria incondizionata e a prima richiesta di primario istituto bancario sulla piazza di Lugano, deve essere fornita entro 15 giorni dalla crescita in giudicato del decreto, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di decorrenza infruttuosa di questo termine.*

3. La tassa del presente giudizio e le spese in complessivi fr. 500.–, da anticipare come di rito, sono a carico della convenuta nella misura di fr. 125.–. La rimanenza di fr. 375.– è posta a carico dell'attrice.”*

2. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

totale fr. 1'000.–

già anticipati dall'appellante, restano a carico di AP 1, __________, per fr. 750.–, mentre la rimanenza di fr. 250.– va posta a carico di AO 1, __________. AP 1, __________, verserà a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di ripetibili parziali di appello.

3. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).