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12.2010.17 • TRAC TI 12.2010.17 Generato dall'IA

Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Costs Advance

Numero d'incarto 12.2010.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court's decision to strike a case from the rolls, but subsequently refused to pay the ordered advance on judicial costs, despite being formally notified of the payment deadline. The appellate court reasoned that since the required advance was not paid, the appeal could not be examined and must therefore be struck from the rolls, holding the appellant responsible for the procedural costs incurred.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Costs Advance: The appellate court reasoned that since the required advance was not paid, the appeal could not be examined and must therefore be struck from the rolls, holding the appellant responsible for the procedural costs incurred.

Parole chiave

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anticipo delle spese precetto esecutivo termine processuale perentorio violazione dei doveri d'ufficio legittimazione a ricorrere assistenza giudiziaria in materia civile Stralcio per mancato pagamento anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

The appeal was struck from the roll based on the warning issued under this article due to the failure to pay the advance for court costs.

art. 66 al. 1 LTF

Costs of the present proceedings, including the judicial fee, were charged to the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 12.2010.17 · Lugano 16 marzo 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 25 gennaio 2010 presentato da

AP 1 contro

il decreto di stralcio 23 dicembre 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa promossa dall'appellante contro

AO 1

richiamata la diffida 1° febbraio 2010 della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorni dalla data della ricezione per effettuare sul

c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese

giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli ai sensi dell'art. 312 CPC;

appurato che l’ordinanza è stata consegnata alla destinataria il 3 febbraio 2010 (cfr. ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnato è giunto a scadenza il 18 febbraio 2010;

constatato che la ricorrente ha comunicato l’8 febbraio 2010 di non voler versare l’anticipo e che entro il termine non è intervenuto alcun versamento;

considerato che nelle circostanze descritte l’appello sfugge a qualsiasi esame e deve dunque essere stralciato dai ruoli;

ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato;

decreta 1. L'appello

25 gennaio 2010 di AP 1 avverso il decreto di stralcio 23 dicembre 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.- sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).