Tenants' Second Rent Claim Barred by Res Judicata Following Valid Service of Process
Sintesi Legislator
Generato dall'IATenants, who had previously sued their landlord in a prior matter regarding rent reduction and outstanding payments, filed a new instance before the lower court with the same claims after conciliation failed, but the landlord raised an objection of *res judicata*, leading the lower court to dismiss the action and deem it rash. The appellate court rejected the tenants' appeal, which was based solely on the claim that they were denied their right to be heard because they did not receive the summons to the hearing, reasoning that the summons was validly notified via registered mail, which tracking information confirmed was received by the tenants, thus rendering their absence and subsequent appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 313bis CPC; Tenants' Second Rent Claim Barred by Res Judicata Following Valid Service of Process: The appellate court rejected the tenants' appeal, which was based solely on the claim that they were denied their right to be heard because they did not receive the summons to the hearing, reasoning that the summons was validly notified via registered mail, which tracking information confirmed was received by the tenants, thus rendering their absence and subsequent appeal without merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part to allow the Chamber to decide on the rejection of the appeal with brief reasoning without notifying the counterparty.
Cited as the basis for allocating court costs according to the outcome of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 12.2010.137 · Lugano 27 agosto 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.113 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 20 maggio 2010 da
AP 1 contro
AO 1 (patrocinato dall’ RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che AP 1 hanno condotto in locazione un appartamento di proprietà di AO 1 dal 1° agosto 2003 al 30 settembre 2004;
che il 16 febbraio 2010 essi hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ chiedendo di poter ottenere “una riduzione della pigione per tutta la durata della locazione in quanto l’appartamento non era in ordine”, nonché il pagamento di loro fatture ancora scoperte per un importo complessivo di fr. 4913.–;
che il 20 aprile 2010 l’Ufficio di conciliazione ha accertato la mancata conciliazione e ha informato le parti del loro diritto di adire il competente Pretore nel termine di 30 giorni;
che con istanza 20 maggio 2010 AP 1 hanno convenuto AO 1 davani al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna riproponendo le loro richieste di riduzione della pigione e di pagamento dell’importo di fr. 4913.–;
che all’udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, è comparso solo il convenuto che si è opposto all’istanza, eccependo preliminarmente l’eccezione di cosa giudicata;
che statuendo il 9 luglio 2010 il Pretore, accertato il valore litigioso in fr. 10'000.– e accolta l’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto, ha respinto l’istanza e dichiarato la lite temeraria, le pretese degli istanti, peraltro neppure comprovate, essendo già state esaminate e respinte nell’ambito della causa OA.2008.155 della medesima Pretura;
che con ricorso (*recte* appello) 24 luglio 2010 AP 1 hanno impugnato la citata sentenza lamentando di non aver “ricevuto nessuna citazione per questa causa” e chiedendo “di mettere la causa dal punto di prima”;
che l’atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che gli appellanti si dolgono sostanzialmente della lesione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo di non aver ricevuto nessuna citazione all’udienza;
che in concreto, con ordinanza 20 maggio 2010, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.660001.00637944, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 30 giugno 2010 per la discussione dell'istanza;
che la raccomandata destinata a AP 1 è giunta all’Ufficio postale di __________ il 22
maggio 2010 ed è stata ritirata il successivo 25 maggio (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito n.
98.00.660001.00637944);
che, pertanto, l'atto deve ritenersi validamente notificato;
che quindi la mancata comparizione all'udienza di discussione deve essere imputata agli appellanti medesimi;
che ciò posto l’appello, basato su questa sola censura, deve essere respinto;
che giusta l'art. 313*bis* CPC questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dell’appello senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e che non si attribuiscono ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L’appello 24 luglio 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, in fr. 100.- (fr. 70.- tassa di giustiza, fr. 30.- spese) sono a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
- AP 1, __________; - avv. RA 1 __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).