Conciliation Attempt Failure Upheld on Non-Appearance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants initiated a request for a mandatory optional conciliation hearing concerning a potential claim for damages of 20,000 Swiss Francs, but the court struck the procedure from the rolls after the opposing party refused to attend the scheduled meeting, citing prior insults. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the failure of the conciliation attempt as mandated by procedural law when a party does not appear, and that the appellants' lack of legal counsel did not prejudice their ability to file the initial request, rendering their claims unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354 CPC, Art. 355 CPC, Art. 359 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Conciliation Attempt Failure Upheld on Non-Appearance: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the failure of the conciliation attempt as mandated by procedural law when a party does not appear, and that the appellants' lack of legal counsel did not prejudice their ability to file the initial request, rendering their claims unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was resolved using the simplified procedure.
This article was cited in the preamble to the ruling section and dictates that costs follow the event (loser pays).
Used to order the appellants to bear the costs of the appeal proceedings following their defeat.
Testo completo
Incarto n. 12.2010.136 · Lugano 25 agosto 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.120 (procedura speciale per conciliazione facoltativa) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza di conciliazione 28 maggio 2010 da
AP 1 contro
AO 1
chiedente la convocazione delle parti per un esperimento di conciliazione (facoltativo) ai sensi dell’art. 354 CPC, fallito in seguito al rifiuto della parte convenuta di incontrare gli istanti, ciò di cui ha dato atto il Pretore nel decreto 8 luglio 2010, stralciando la procedura dai ruoli per fallimento dell’esperimento di conciliazione;
appellanti gli istanti che con atto 25 luglio 2010, denominato ricorso-reclamo, sostengono di non essere stati patrocinati da un avvocato e di aver ricevuto un decreto di stralcio “senza sapere nulla”;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 maggio 2010 gli istanti hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di convocarli con la convenuta per un esperimento di conciliazione facoltativo, essendo intenzionati a promuovere un’eventuale azione di risarcimento del danno e del torto morale per un valore di fr. 20'000.-;
che il Pretore ha convocato le parti per l’esperimento di conciliazione facoltativo;
che con scritto 5 luglio 2010 la parte convenuta ha informato il Pretore che non intendeva incontrare gli istanti, “visto il loro comportamento e gli insulti da loro ricevuti durante le precedenti udienze in pretura”;
che il Pretore ha preso atto del fallimento della conciliazione, ha annullato l’udienza e ha stralciato la procedura dai ruoli con decreto 8 luglio 2010, senza prelevare tasse né spese;
che il 25 luglio 2010 gli istanti hanno presentato a questa Camera uno scritto denominato “ricorso reclamo” nel quale affermano di non essere stati patrocinati da un avvocato e di aver ricevuto un decreto di stralcio senza sapere nulla;
che lo scritto non è stato notificato alla controparte;
che la circostanza di non essere stati patrocinati da un avvocato, addotta in questa sede, non ha avuto alcuna incidenza sulla procedura, gli istanti non avendone avuto alcun pregiudizio, già per il fatto che essi hanno presentato personalmente una domanda di conciliazione conforme a quanto prescritto dall’art. 355 CPC;
che nella
procedura speciale prevista dagli art. 354 a 359 CPC, l’esperimento di conciliazione cade se una parte non compare (art. 359 CPC);
che il Pretore, preso atto del rifiuto della convenuta di incontrare gli istanti e di partecipare alla conciliazione facoltativa, non poteva fare altro che accertare il fallimento dell’esperimento di conciliazione e stralciare la procedura dai ruoli;
che pertanto il decreto 8 luglio 2010 non presta fianco alla critica contenuta nello scarno scritto presentato in questa sede dagli istanti;
che l'appello, manifestamente infondato, può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
25 luglio 2010 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 70.-, spese fr. 30.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).