Recusal Motion Struck for Untimely Payment of Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered a motion to recuse a lower court judge, where the moving party had been ordered to pay an advance for anticipated judicial costs within a fixed deadline, which was set for February 8th following a notification on January 22nd. Since the required payment was only made on March 29th, the court ruled that the term was peremptory and the payment was therefore late, leading to the decision to strike the recusal motion from the rolls without examining its merits, while assigning the procedural costs to the moving party who caused them, but denying reimbursement of costs to the opposing party due to the conciseness of their response.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LTG, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF; Recusal Motion Struck for Untimely Payment of Judicial Costs: Since the required payment was only made on March 29th, the court ruled that the term was peremptory and the payment was therefore late, leading to the decision to strike the recusal motion from the rolls without examining its merits, while assigning the procedural costs to the moving party who caused them, but denying reimbursement of costs to the opposing party due to the conciseness of their response.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for striking the recusal motion from the roll due to the failure to pay the advance fee on time.
Cited in the section detailing legal remedies, applicable for filing an appeal to the Federal Tribunal concerning the time limit.
Cited in the section detailing legal remedies, applicable for filing an appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.
Cited in the section detailing legal remedies, establishing when an appeal is admissible (concerning decisions terminating proceedings).
Cited in the section detailing legal remedies, establishing admissibility for decisions concerning only certain claims.
Cited in the section detailing legal remedies, establishing admissibility for preliminary and incidental decisions concerning jurisdiction or recusal motions.
Cited in the section detailing legal remedies, mentioning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section detailing legal remedies, mentioning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section detailing legal remedies, specifying the requirement to present ordinary and constitutional appeals in a single submission.
Testo completo
Incarto n. 12.2010.10 · Lugano 18 maggio 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
vista l’istanza di ricusa presentata l’11 gennaio 2010 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, __________, da
IS 1 rappr. da RA 1
causa da lui promossa il 19 novembre 2009 - inc. n. OA.2009.729 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - contro
CO 1 rappr. da RA 2
richiamata la diffida 20 gennaio 2010 della presidente di questa Camera, mediante la quale al ricusante veniva assegnato un termine di 15 giorni dalla data della ricezione della diffida stessa per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello - introiti AGITI - un deposito di fr. 400.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso (*recte*: l’istanza di ricusa) sarebbe stato stralciato dai ruoli ai sensi dell'art. 12 LTG;
appurato che l’ordinanza è stata recapitata al rappresentante del ricusante il 22 gennaio 2010 (cfr. ricevuta postale agli atti ed estratto Track & Trace relativo all’invio 98.__________), sicché il termine sarebbe giunto a scadenza sabato 6 febbraio 2010, data da riportarsi al successivo giorno feriale, lunedì 8 febbraio 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 29 marzo 2010 e come, ritenuta la perentorietà del termine, lo stesso debba così ritenersi tardivo;
rilevato che, nelle circostanze descritte, l’istanza di ricusa non può essere esaminata nel merito e deve senz’altro essere stralciata dai ruoli;
ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al convenuto, che pure risulta aver formulato, il 18 gennaio 2010, osservazioni all’istanza di ricusa, siccome costui nell’occasione non ha effettuato prestazioni di particolare rilievo, le sue considerazioni essendo state assai concise (con un esposto sul tema di sole 11 righe), tanto più che egli, pur essendosi opposto all’istanza di ricusa, ha ritenuto di doversi in ogni caso rimettere al prudente giudizio di questa Camera;
decreta 1. L'istanza di ricusa 11 gennaio 2010 di IS 1 è stralciata dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.- sono poste a carico del ricusante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).