Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2009.93 • TRAC TI 12.2009.93 Generato dall'IA

Landlords v. Tenants: Appeal of Cost Allocation in Consolidated Property Damage and Rent Dispute

Numero d'incarto 12.2009.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved two consolidated actions: tenants suing landlords for damages related to a chimney fire, and landlords counter-suing tenants for unpaid rent and damages to the property. The initial court partially granted both claims, netting a payment from landlords to tenants, but divided court costs and expenses equally and compensated the parties for legal costs. The landlords appealed only the division of costs and the compensation of legal fees, arguing the equal split was an abuse of discretion. The appellate court agreed that splitting costs equally without justification when there was partial success for both sides was an excess of the lower court's discretion, as costs should typically follow the degree of success (proportionality principle); however, due to the complexity arising from the unified merit decision for two distinct actions, the appellate court modified the cost distribution according to the ratio proposed in the appeal (2/3 to tenants, 1/3 to landlords for court fees and expenses) and specifically allocated the reduced legal costs based on the distinct outcome of each of the two underlying legal actions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 148 CPC, Art. 150 CPC, Art. 9 TOA, Art. 15 TOA, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Landlords v. Tenants: Appeal of Cost Allocation in Consolidated Property Damage and Rent Dispute: The initial court partially granted both claims, netting a payment from landlords to tenants, but divided court costs and expenses equally and compensated the parties for legal costs. The landlords appealed only the division of costs and the compensation of legal fees, arguing the equal split was an abuse of discretion. The appellate court agreed that splitting costs equally without justification when there was partial success for both sides was an excess of the lower court's discretion, as costs should typically follow the degree of success (proportionality principle); however, due to the complexity arising from the unified merit decision for two distinct actions, the appellate court modified the cost distribution according to the ratio proposed in the appeal (2/3 to tenants, 1/3 to landlords for court fees and expenses) and specifically allocated the reduced legal costs based on the distinct outcome of each of the two underlying legal actions.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per risarcimento danni locatore ripartizione delle spese divisione della proprietà spese legali azione parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 CPC

Cited as the basis for ordering costs and reimbursement of legal fees based on respective failure.

art. 119 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the combined filing of an ordinary appeal and a constitutional appeal.

art. 117 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited to establish the admissibility threshold for an appeal based on a question of fundamental legal importance.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2009.93 · Lugano 30 luglio 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini (in sostituzione della presidente, astenuta)

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. LA.99.51, già inc. n. 48/94 loc (in materia di locazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione (*recte*: istanza) 1° dicembre 1994 e complemento di petizione (*recte*: istanza) 6 febbraio 1995 da

AO 1 AO 2 RA 2 contro

AP 1 AP 2 AP 3 RA 1

chiedente la condanna dei locatori al pagamento della somma di fr. 67'693.50 oltre interessi al 5% dall'8 settembre 1994, nonché dell'importo di fr. 110'000.– oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995;

nonché nella causa inc. n. LA.95.1 della medesima Pretura, promossa con petizione (*recte*: istanza) introdotta il 29 dicembre 1994/17 febbraio 1995 da

AP 1, AP 2, AP 3, tutti rappr. dall'RA 1, contro

AO 1, AO 2, tutti rappr. dall'RA 2,

chiedente la condanna dei conduttori al pagamento dell'importo di fr. 39'847.15 oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 1994;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza del 23 aprile 2009, dichirando parzialmente accolte tutte le istanze e condannando – dopo compensazione dei rispettivi crediti – i locatori AP 1, AP 2 e AP 3 a versare in solido ai conduttori AO 1 e AO 2 l'importo di fr. 11'155.60 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995, come pure ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le spese, comprese quelle peritali, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le ripetibili;

appellanti i locatori, che con appello del 4 maggio 2009 chiedono di riformare la sentenza impugnata nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese, comprese quelle peritali, in solido a carico di AO 1 e AO 2 nella misura dei 2/3 mentre per il restante ⅓ a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e di obbligare AO 1 e AO 2 a rifondere a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 7'630.– a titolo di ripetibili;

mentre i conduttori con osservazioni del 18 maggio 2009 postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto: che con con petizione (*recte*: istanza) 1° dicembre 1994 e complemento di petizione (*recte*: istanza) 6 febbraio 1995 i conduttori AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio i

locatori AP 1, AP 2 e AP 3, chiedendo che essi fossero condannati a pagare la somma di fr. 67'693.50 oltre interessi al 5% dall'8 settembre

1994, nonché l'importo di fr. 110'000.– oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995, per danni ad essi cagionati dall'incendio del camino dell'ente locato, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

che con petizione (*recte*: istanza) 29 dicembre 1994/17 febbraio 1995 i locatori AP 1, AP 2 e AP 3 hanno convenuto in giudizio i conduttori AO 1 e AO 2, chiedendo che essi fossero condannati a pagare l'importo di fr. 39'847.15 oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 1994, per pigioni e acconti per spese accessorie non pagate dai conduttori, come pure per l'eliminazione dei difetti arrecati dagli inquilini all'ente locato, con protesta di spese e ripetibili;

che il Pretore, congiunte le cause per un'unica istruttoria, al termine di una procedura protrattasi per diversi anni, ha emanato il 23 aprile 2009 un unico giudizio, nei cui considerandi ha ritenuto di accogliere parzialmente le istanze dei conduttori per un importo di fr. 17'650.– (rispetto ai fr. 177'693.50 da essi complessivamente richiesti) e l'istanza dei locatori per un'importo di fr. 6'494.40 (rispetto ai fr. 39'847.15 da essi richiesti) e di procedere ad una “compensazione dei rispettivi crediti”, stabilendo che i locatori dovevano “essere condannati al pagamento di una somma di fr. 11'155.60”;

che nei dispositivi della sentenza il primo giudice ha di conseguenza dichiarato parzialmente accolte le istanze dei conduttori (dispositivo n. 1) e le istanze dei locatori (dispositivo n. 1.1), condannando i locatori a pagare in solido ai conduttori l'importo di fr. 11'155.60 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995 (dispositivo n. 1.2) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le spese, comprese quelle peritali, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2);

che i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 non sono oggetto di impugnativa;

che con appello 4 maggio 2009 i locatori AP 1, AP 2 e AP 3 impugnano il dispositivo n. 2, sostenedo che il Pretore – ponendo la tassa e le spese di giustizia (comprese quelle peritali) a carico di metà per parte e compensando le ripetibili – ha ecceduto e abusato del pur ampio potere di apprezzamento che la

legge gli concede e chiedono pertanto la riforma del predetto dispositivo nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese, comprese quelle

peritali, in solido a carico di AO 1 e AO 2 nella misura dei 2/3 mentre per il restante ⅓ a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e di obbligare AO 1 e AO 2 a rifondere a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 7'630.– a titolo di ripetibili;

che il primo giudice ha – come detto – emanato un unico giudizio per due cause congiunte per l'istruttoria, evadendo le richieste delle parti con un unico dispositivo di merito (dispositivo n. 1.2) e un unico dispositivo per le spese e per le ripetibili (dispositivo n. 2);

che, quand'anche poteva giustificarsi l'emanazione di un'unica sentenza, resta comunque il fatto che non era possibile che le due cause, che di fatto rimanevano separate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 seg. ad art. 72; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 52), fossero evase con un unico dispositivo di merito e un unico dispositivo per le spese e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 72; Olgiati, op. cit., loc. cit.), tale modo di procedere rendendo quanto meno difficoltosa la singola impugnazione dei due giudizi e soprattutto la loro singola riforma o il loro singolo annullamento (II CCA 2 agosto 2007 inc. n. 12.2006.200);

che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere d'apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso;

che la fissazione della tassa di giustizia per le due cause in complessivi fr. 1'400.– non è oggetto di contestazione;

che gli appellanti contestano per contro la ripartizione paritaria della tassa e delle spese di giustizia, come pure la compensazione delle ripetibili;

che in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti il giudice non è affatto libero nella ripartizione dell'onere della tassa e delle spese giudiziarie e nell'attribuzione delle ripetibili, dovendo le stesse essere poste a carico delle parti in proporzione alla rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa ripartizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 148);

che nel caso in esame non sussistono giusti motivi per discostarsi dal predetto principio, né tantomeno il Pretore li indica;

che il primo giudice, limitandosi a fondare il proprio giudizio di ripartizione paritaria degli oneri processuali e di compensazione delle ripetibili con semplice riferimento al fatto che entrambe le parti – in cause diverse, ma trattate congiuntamente – sarebbero “pressoché totalmente soccombenti”, ha manifestamente ecceduto del proprio potere di apprezzamento;

che la riforma del dispositivo su tasse, spese e ripetibili non appare scevra di difficoltà, essendo il merito di due cause distinte stato deciso con un unico dispositivo (n. 1.2), non impugnato in questa sede;

che, per superare questa situazione, non essendo giustificato – vista anche la mancanza di un'impugnativa in relazione al dispositivo di merito (n. 1.2) – ritornare gli atti al Pretore affinché separi formalmente i dispositivi per le due cause, ritenuto che il senso dei due giudizi appare tutto sommato chiaramente dai considerandi della sentenza di prime cure, questa Camera provvede a riformare il dispositivo n. 2, conformemente a quanto si dirà in seguito;

che, per quanto concerne la tassa di giustizia, fissata dal primo giudice complessivamente – e in modo incontestato – per i due giudizi in fr. 1'400.–, appare equo ritenere una ripartizione della stessa sui due giudizi in proporzione ai rispettivi valori di causa, segnatamente in ragione di fr. 1'150.– per la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc. e fr. 250.– per la causa inc. n. LA.95.1;

che, per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc., la tassa di giustizia (fr. 1'150.–) e le spese andrebbero accollate, tenendo conto della soccombenza, in ragione di 9/10 ai conduttori (istanti) AO 1 e AO 2 e di 1/10 ai locatori (convenuti) AP 1, AP 2 e AP 3; la medesima ripartizione dovrebbe valere per le spese peritali, ritenuto che le perizie (prova a futura memoria e perizia medica) sono state chieste dai conduttori (istanti) ed erano destinate a comprovare le loro pretese;

che, per quanto attiene la causa inc. LA. 95.1, la tassa di giustizia (fr. 250.–) e le spese andrebbero accollate, tenendo conto della soccombenza, in ragione di 5/6 ai locatori (istanti) AP 1, AP 2 e AP 3 e di 1/6 ai conduttori (convenuti) AO

1 e AO 2;

che, tuttavia, il computo complessivo della ripartizione della tassa di giustizia e delle spese delle due cause, secondo i criteri suddetti, eccede le richieste degli appellanti, per cui ci si deve attenere alla ripartizione proposta con l'appello, secondo cui la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) e le spese giudiziarie – comprese quelle peritali – complessive delle due cause (inc. LA.

95. 51, già inc. 48/94 loc. e inc. LA.95.1) vanno poste in solido a carico di AO

1 e AO 2 nella misura dei 2/3, mentre il restante 1/3 va posto a carico di AP 1, AP 2 e AP 3, sempre con vincolo di solidarietà;

che, per quanto concerne le ripetibili, giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra, tra l'altro, le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);

che, secondo il diritto previgente, applicabile alla fattispecie in esame (art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), l'indennità per gli onorari di patrocinio era fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati - che non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro

fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App; m. 66 ad

art. 150);

che la - ormai abolita - TOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.-, un onorario normale variante dal 8 al 15% e per un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 200'000.–, un onorario normale tra il 6 e il 10% (art. 9 TOA), come pure che per i procedimenti civili di natura speciale l'onorario va dal 30% all'80% di quello normale (art. 15 TOA);

che, per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc., le ripetibili vanno fissate tenendo conto del valore di causa di fr. 177'696.50 e – considerata la lunga durata della causa – di un onorario normale dell'8% (art.

9 TOA), ridotto del 40% (art. 15 TOA); tenuto conto della soccombenza preponderante dei conduttori (istanti) che hanno ottenuto vittoria solo per fr. 17'650.–, appare pertanto equo attribuire ai locatori (convenuti) AP 1, AP 2 e AP 3 un'indenità per ripetibili ridotte di fr. 6'850.–;

che, per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 1, le ripetibili vanno fissate tenendo conto del valore di causa di fr. 39'847.15 e – considerata la lunga durata della causa – di un onorario normale dell'11.5% (art. 9 TOA), ridotto del 40% (art. 15 TOA); tenuto conto della soccombenza preponderante dei locatori (istanti) che hanno ottenuto vittoria solo per fr. 6'494.40, appare pertanto equo attribuire ai conduttori (convenuti) AO 1 e AO 2 un'indenità per ripetibili ridotte di fr. 1'850.–;

che, in parziale accoglimento dell'appello, le tasse, le spese di giustizia e le ripetibili vanno commisurate e ripartite come sopra esposto, con conseguente riforma del dispositivo n. 2 del giudizio di prima sede;

che gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore litigioso di almeno fr. 7'860.30 [fr. 7'630.– (per ripetibili richieste) + fr.

233.30 (differenza tra 2/3 della tassa di giustizia di fr. 1'400.– e ½ della medesima tassa), seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

4 maggio 2009 di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 è così riformata:

1. (invariato).*

1.1 (invariato).*

1.2 *(invariato).*

2. *La tassa di giustizia, le spese giudiziarie e le ripetibili sono stabilite e ripartite come segue:*

2.1 *La tassa di giustizia di* *fr. 1'400.– e le spese giudiziarie – comprese quelle peritali – complessive delle due cause (inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc. e inc. LA.95.1) sono poste in solido a carico di Adriana e Leandro Galassi nella misura dei 2/3, mentre il restante 1/3 è posto, pure con vincolo di solidarietà, a carico di AP 1, AP 2 e AP 3;*

2.2 Ritenuta la soccombenza preponderante nell'istanza 1° dicembre 1994 e complemento d'istanza 6 febbraio 1995 (causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc.), AO 1 e AO 2 sono condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, a AP 1, AP

2 e AP 3 complessivi fr. 6'850.– per ripetibili ridotte;*

2.3 Ritenuta la soccombenza preponderante nell'istanza

29 dicembre 1994/17 febbraio 1995 (causa inc. LA. 95.1.), AP 1, AP 2 e AP 3 sono condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, ad AO 1 e AO 2 complessivi fr. 1'850.– per ripetibili ridotte;*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 2/10 e per 8/10 sono a carico degli appellati. Questi ultimi rifonderanno, con vincolo di solidarietà, agli appellanti fr. 150.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).