Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2009.83 • TRAC TI 12.2009.83 Generato dall'IA

Employee v. Subsequent Employer (Wages and Thirteenth-Month Salary Dispute)

Numero d'incarto 12.2009.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An employee sued a subsequent employer for outstanding wages following the transfer of the employment contract from the original employer, with the initial court partially awarding the claim, including a thirteenth-month salary payment based on an interpretation favorable to the employee. The appellate court upheld the transfer of obligations but reversed the decision regarding the thirteenth-month salary, reasoning that under the applicable collective bargaining agreement, the employee had not worked the required minimum duration (six months) to accrue any right to the prorated thirteenth month, thus reducing the total awarded amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 CCNL, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, Art. 113 LTF, Art. 117 LTF; Employee v. Subsequent Employer (Wages and Thirteenth-Month Salary Dispute): The appellate court upheld the transfer of obligations but reversed the decision regarding the thirteenth-month salary, reasoning that under the applicable collective bargaining agreement, the employee had not worked the required minimum duration (six months) to accrue any right to the prorated thirteenth month, thus reducing the total awarded amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
tredicesima contratti di lavoro insinuazione del credito salario minimo pagamento continuato del salario controversie di lavoro Lavoro - CCNL del settore alberghiero - tredicesima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 12 CCNL

The substance of the dispute regarding the 13th month salary was settled by interpreting this article of the collective bargaining agreement.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing remedies, specifying the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section detailing remedies, specifying the conditions for admissibility of the appeal based on the value in dispute.

Art. 113 LTF

Cited in the section detailing remedies, regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

Art. 117 LTF

Cited in the section detailing remedies, regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

Art. 119 LTF

Cited in the section detailing remedies, concerning the requirement to file ordinary and constitutional appeals in a single submission.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2009.83 · Lugano 22 luglio 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1244 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 9 ottobre 2008 da

AO 1 rappr. da RA 2, contro

AP 1 rappr. RA 1

in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'780.– oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 2 aprile 2009, con cui ha parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante fr. 5'590.– lordi e fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto riconvenzionale fr. 60.– d'indennità;

appellante la convenuta con atto di appello 17 aprile 2009, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all'importo di fr. 5'190.– lordi e di ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare all'istante, con protesta di ripetibili di seconda sede;

mentre l'istante non ha formulato osservazioni all'appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è stato assunto a partire dal 1° novembre 2007 da S__________ (in seguito S__________), in qualità di manutentore generale, per un “salario lordo mensile x 13” di fr. 4'800.– (doc. A). A S__________ è poi subentrata AP 1. AO

1 ha poi disdetto il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2008, con effetto il 31 marzo 2008 (doc. B). Dopo l'accettazione della disdetta da parte di AP 1 (doc. D), AO 1 ha chiesto a AP 1 una liquidazione salariale di complessivi fr. 8'182.63 lordi (doc. G). L'incontro con il rappresentante legale di AP 1 è rimasto infruttuoso.

2. Con istanza 9 ottobre 2008, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi. Alla medesima si è opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'780.– oltre interessi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

3. Con sentenza

2 aprile 2009, il Pretore ha accertato che il CCNL del settore alberghiero faceva parte integrante del contratto di lavoro stipulato dall'istante con S__________ (doc. A). Il primo giudice ha anche ritenuto più convincente la tesi dell'istante secondo cui il contratto in questione sarebbe stato ceduto a AP 1, con conseguente trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti e obblighi, restando pertanto immutati gli elementi oggettivi del contratto, con semplice sostituzione del datore di lavoro nella pattuizione contrattuale. Il primo giudice ha accolto le pretese dell'istante limitatamente allo stipendio del mese di marzo 2008 (fr. 4'800.–) e alla “relativa tredicesima” (fr. 400.–, indicati dall'istante nel conteggio prodotto all'udienza di discussione del 1° dicembre 2008), come pure agli assegni famigliari (fr. 390.–, riconosciuti dovuti dalla convenuta: cfr. conclusioni pag. 13), quindi per complessivi fr. 5'590.– lordi. Il Pretore ha pure condannato la convenuta a rifondere all'istante fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto riconvenzionale fr. 60.– d'indennità.

4. Con appello

17 aprile 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all'importo di fr. 5'190.– lordi e di ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare all'istante, con protesta di ripetibili di seconda sede. In sostanza l'appellante limita la propria contestazione al riconoscimento da parte del primo giudice della tredicesima mensilità, rilevando che essa non sarebbe dovuta a norma del CCNL applicabile alla fattispecie in esame. Le pretese dell'istante e le ripetibili di prima sede andrebbero dunque ridotte di conseguenza.

L'appellato non ha formulato osservazioni.

5. Il Primo giudice ha accertato che le pretese dell'istante vanno valutate con riferimento al contratto di lavoro sottoscritto il 28 agosto 2007 tra S__________, nella veste di datore di lavoro, e AO 1, in qualità di lavoratore (doc. A), essendo AP

1 in seguito subentrata a S__________ nelle pattuizioni contrattuali. Sempre secondo il Pretore, il contratto in questione faceva parte integrante del CCNL del settore alberghiero. L'applicazione delle norme del CCNL non è più oggetto di contestazione. Anche AP 1 fa in effetti riferimento alla predetta convenzione collettiva, con esplicito rinvio a quanto disposto dall'art. 12 cpv. 1 e 2 CCNL. Detta norma prevede che il diritto alla tredicesima mensilità sussiste a partire dalla fine del 6° mese di lavoro e che dal 7° mese di lavoro il collaboratore ha diritto, per un anno completo, al pagamento pro-rata della tredicesima. Dal testo contrattuale, quindi, emerge chiaramente che la tredicesima mensilità è dovuta unicamente a far tempo dal 7° mese di lavoro, venendo in tal caso calcolata nella misura del 50% del salario mensile lordo a partire dal 7° mese di lavoro, del 75% del salario mensile lordo a partire dal 2° anno di lavoro e del 100% del salario mensile lordo a partire dal 3° anno di lavoro.

Non occorrono molte parole per ritenere che nel caso in esame l'istante non ha maturato il

diritto alla tredicesima mensilità, avendo egli stesso disdetto il rapporto contrattuale comunque prima della fine del sesto mese di lavoro. L'appello su questo punto si rivela dunque fondato. Si cercherà del resto invano nella motivazione del giudice di prime cure una valida giustificazione per la quale la tredicesima debba essere attribuita al lavoratore nonostante quanto disposto dalla predetta norma. D'altronde neppure la rivendicazione dell'istante appare chiara. Il conteggio per il calcolo della tredicesima, che il Pretore sembra dare per acquisito, cifrando la pretesa in fr. 400.–, fa infatti riferimento al mese di maggio, quindi ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era cessato. A nulla giova neppure il fatto, per altro neanche rilevato dall'appellato, che al punto 7 del contratto, in corrispondenza del “salario lordo mensile” si stato aggiunta a mano la scritta “x 13”. Il punto 9 del contratto, indicando che “la tredicesima mensilità si basa sull'art. 12 CCNL”, non lascia infatti spazio a dubbi o ad interpretazioni differenti da quella testè ritenuta.

6. L'appello va dunque accolto, con riduzione di fr. 400.– dell'importo riconosciuto dal primo giudice all'appellato e con necessità di riformare anche il giudizio sull'indennità per ripetibili di prima sede. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro chiaramente inferiore a fr. 30'000.–. Vista la soccombenza in questa sede, vengono accordate ripetibili d'appello calcolate tenendo conto dell'esiguo valore ancora oggetto di contestazione (fr. 400.–).

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 17 aprile 2009 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 2 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è riformata come segue:

1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1, Lugano, è condannata a versare a AO 1, Porlezza, l'importo di fr. 5'190.– lordi (dal quale vanno dunque dedotti gli oneri sociali e previdenziali).*

*§ Non si prelevano tasse e spese mentre la convenuta verserà all'istante fr. 190.– d'indennità.*

2. (invariato)*

II. Non si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 50.– per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).