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12.2009.81 • TRAC TI 12.2009.81 Generato dall'IA

Withdrawal of Opposition to Foreign Judgment Exequatur and Allocation of Procedural Costs

Numero d'incarto 12.2009.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An opposition to the exequatur of a foreign civil judgment was withdrawn by the opposing party after the court of origin suspended the enforceability of that judgment. The appellate court consequently struck the opposition from the rolls due to the withdrawal, ruling that the opponent must bear the procedural costs, including a non-proportional court fee considering the case's value, while denying the opposing parties reimbursement for costs due to their lack of substantial legal action to date.

Regesto Legislator

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Art. 352 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF, art. III del Protocollo n. 1 alla CL, vigente TG; Withdrawal of Opposition to Foreign Judgment Exequatur and Allocation of Procedural Costs: The appellate court consequently struck the opposition from the rolls due to the withdrawal, ruling that the opponent must bear the procedural costs, including a non-proportional court fee considering the case's value, while denying the opposing parties reimbursement for costs due to their lack of substantial legal action to date.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione spese di procedura sentenza civile censure procedurali mancato anticipo delle spese recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 CPC

Cited as the legal basis for ordering the withdrawal of the opposition from the rolls.

art. III del Protocollo n. 1 alla CL

Cited in relation to the calculation and imposition of judicial costs.

vigente TG

Cited as the legal basis for the imposition of costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.81 · Lugano 11 novembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

vista l’opposizione a exequatur del 13 maggio 2009 presentata da

AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro

la sentenza 11 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella vertenza relativa al riconoscimento e all’esecuzione in Svizzera della sentenza del 23 aprile 2008 del Tribunale civile di Biella, che la oppone a

AO 1 AO 2 rappr. dall’ RA 2 AO 3

preso atto che con lettera 29 ottobre 2009 l’opponente ha dichiarato di ritirare l’opposizione, la Corte d’appello di Torino avendo sospeso con ordinanza 29 settembre 2009 l’efficacia esecutiva della sentenza di cui è chiesto l’exequatur;

considerato che per quanto precede l’opposizione è da stralciare dai ruoli per desistenza dell’opponente, alla quale vanno caricate tasse e spese;

che nella commisurazione della tassa di giustizia, che ai sensi dell’art. III del Protocollo n. 1 alla CL non può essere proporzionale al valore di causa di € 350'000, si tiene nondimeno conto dell’impegno sinora chiesto alla Camera per la trattazione dell’opposizione e della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alle controparti, che non hanno sinora compiuto apprezzabili atti di patrocinio;

visti l’art. 352 CPC, l’art. III del Protocollo n.

1 alla CL e la vigente TG,

decreta 1. L’opposizione

13 maggio 2009 di AP 1 è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali del presente giudizio, in complessivi fr. 600.- (tassa di giustizia fr. 500.-, spese fr. 100.-), già anticipati dall’opponente, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

- - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).