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12.2009.49 • TRAC TI 12.2009.49 Generato dall'IA

Judge Recusal and Case Transfer Following Shareholder Interest and Prior Family Representation

Numero d'incarto 12.2009.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a case involving a request to reject an opposition to a payment enforcement order, the lower court judge declared self-exclusion from the proceedings because his deceased father had previously acted as legal counsel for the opposing party and its administrator, and because the judge himself was a shareholder in the opposing company. The appellate court confirmed this exclusion, reasoning that the judge's personal financial interest as a shareholder, combined with the prior relationship between his father and the opposing party, constituted sufficient grounds for mandatory exclusion or, alternatively, a grave reason for recusation under the relevant procedural codes, further holding that the case must be transferred to the nearest competent lower court judge, as the local statute attempting to assign the case to a deputy secretary judge was unconstitutional.

Regesto Legislator

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Art. 30 CPC, Art. 27 CPC, Art. 35 lett. e LOG, Art. 80 Cost, Art. 75 Cost, Art. 34 LOG; Judge Recusal and Case Transfer Following Shareholder Interest and Prior Family Representation: The appellate court confirmed this exclusion, reasoning that the judge's personal financial interest as a shareholder, combined with the prior relationship between his father and the opposing party, constituted sufficient grounds for mandatory exclusion or, alternatively, a grave reason for recusation under the relevant procedural codes, further holding that the case must be transferred to the nearest competent lower court judge, as the local statute attempting to assign the case to a deputy secretary judge was unconstitutional.

Parole chiave

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esclusione del socio decisioni incidentali opposizione patrocinio obbligatorio azione di separazione domanda tardiva di ricusazione Esclusione di magistrato, azionista di società parte in causa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 e seg. CPC

These articles were cited in the preamble to the orders ('visti') and served as the substantive basis for confirming the judge's exclusion.

art. 35 lett. e LOG

This article was cited in the reasoning to justify the transmission of the case to the neighboring judge following the successful challenge, although not explicitly repeated in the final numbered dispositive orders 1 or 2, it is essential for the procedural consequence of order 1.

art. 27 CPC

This article was cited in the reasoning (not the final dispositive) as an alternative basis for affirming the exclusion based on serious reasons, which supports the decision in order 1.

art. 30 CPC

This article was cited in the reasoning to establish the competence of the Appellate Court to rule on the exclusion request, which is the subject of the decision in order 1.

art. 26 lettera a CPC

This article was cited in the reasoning (not the final dispositive) regarding a potential mandatory ground for exclusion, which supports the decision in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.49 · Lugano 26 febbraio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sulla dichiarazione di astensione 12 febbraio 2009 dell’avv. Dott. __________, Pretore della giurisdizione del distretto di __________, dall’occuparsi della causa inc. n. EF.2009.9 promossa con istanza 11 febbraio 2009 da

CO 2 contro

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto ed in diritto:

che con istanza 11 febbraio 2009 alla Pretura del distretto di __________, CO 2 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ per l’importo di fr. 91'139.40 oltre interessi;

che il 12 febbraio 2009 il Pretore della Pretura del distretto di __________ ha dichiarato di escludersi dal trattare la procedura promossa nei confronti della convenuta, evidenziando come il suo defunto padre, avv. __________, era stato negli ultimi anni e fino alla sua scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 - legale sia della società sia dell’amministratore unico di quest’ultima, e inoltre di essere azionista della società convenuta;

che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

che anche quando le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come appare verificarsi in concreto, dal momento che al decreto 12 febbraio 2009 né l’istante né la convenuta hanno reagito - l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e dell'amministratore della stessa;

che, anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che l'avv. __________ è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;

che l’accoglimento della domanda di astensione del Pretore implica automaticamente che la causa debba essere trasmessa per la continuazione della procedura al Pretore viciniore, ovvero a quello del Distretto di __________ (art. 35 lett. e LOG), non essendo possibile un’attribuzione della causa al Segretario assessore della Pretura adita;

che in effetti, in base alla sentenza 13 maggio 2008 del Tribunale federale (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184 consid. 5.5.1), l’art. 80 Cost., che autorizza il legislatore cantonale a regolamentare l’organizzazione giudiziaria, le competenze e le procedure, non consente a quest’ultimo di introdurre un nuovo titolare del

potere giurisdizionale, laddove i detentori di tale potere (Giudici di pace, Pretori e Tribunale d’appello) sono chiaramente ed esaustivamente

definiti nell’art. 75 Cost.;

che in tali circostanze la disposizione dell’art. 34 LOG, che attribuisce tale potere al Segretario assessore, è incostituzionale, non essendo possibile ammettere l’introduzione di un nuovo titolare della giurisdizione civile mediante una normativa di rango inferiore, tanto più che oltretutto si tratterebbe di un “giudice ordinario” che non soggiace alle medesime modalità di nomina degli altri magistrati;

che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione.

Per i quali motivi,

visti gli art. 26 e seg. CPC

decreta:

1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di __________ avv. Dott. __________, dall'occuparsi della procedura inc. __________ avente per oggetto __________.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ e alla Pretura del Distretto di __________con l’incarto).

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

(Rimedi giuridici pagina seguente)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72, 92, 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).