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12.2009.31 • TRAC TI 12.2009.31 Generato dall'IA

Judge's Criminal Prosecution of Party Invalidates Self-Recusal in Dispute Case

Numero d'incarto 12.2009.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed the lower court judge's self-recognized recusal in a definitive opposition rejection case stemming from a financial dispute, where the judge subsequently filed a criminal complaint for defamation, insult, and slander against one of the parties following abusive communications and a separate debt collection notice initiated by that party. The court reasoned that while animosity from the party towards the judge is insufficient for recusal, the judge initiating a criminal prosecution against a party inherently creates a situation demonstrating serious enmity and the appearance of bias, thereby compelling the admission of the recusal as the presiding judge could no longer exercise judgment with the required impartiality.

Regesto Legislator

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Art. 26 CPC, Art. 27 CPC, Art. 29 cpv. 1 CPC, Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 30 cpv. 3 CPC, Art. 363 CPC; Judge's Criminal Prosecution of Party Invalidates Self-Recusal in Dispute Case: The court reasoned that while animosity from the party towards the judge is insufficient for recusal, the judge initiating a criminal prosecution against a party inherently creates a situation demonstrating serious enmity and the appearance of bias, thereby compelling the admission of the recusal as the presiding judge could no longer exercise judgment with the required impartiality.

Parole chiave

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azione penale domanda di ricusazione sindacato giurisdizionale rettificazione della decisione violazione dei diritti della personalità ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 I 22
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPC

The court admitted the recusal based on the grounds described in this article (grave enmity/prevention).

art. 30 cpv. 4 CPC

Cited as the basis for not annulling procedural acts after admitting the recusal.

art. 29 cpv. 1 CPC

Although cited in the reasoning (Considerando 1) regarding the judge's duty to recuse, this specific article was not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.

art. 30 cpv. 1 CPC

Although cited in the reasoning (Considerando 1) regarding which body rules on recusal, this specific article was not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.

art. 30 cpv. 3 CPC

Although cited in the reasoning (Considerando 2) regarding the non-appealability of the decision, this specific article was not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.

art. 26 CPC

Cited in the reasoning to distinguish between exclusion and recusal, but not in the dispositive orders.

art. 363 CPC

Cited by analogy in the reasoning, but not in the dispositive orders.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of appeals to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the grounds for appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the time limit for appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 72 segg. LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of appeals to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 74 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the pecuniary threshold for appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 76 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding standing to appeal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the subsidiary constitutional appeal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the subsidiary constitutional appeal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

art. 115 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding standing for the subsidiary constitutional appeal, but not in the dispositive orders of this specific decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.31 · Lugano 2 febbraio 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2006.622 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 settembre 2006 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro AO 1

*giudicando ora* *sul caso di ricusazione riconosciuto il 22 gennaio 2009* dal Pretore nei riguardi del convenuto;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto: A. Il 18 settembre 2006 CO 1 (1941) ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti del marito IS 1 (1940) chiedendo che fosse respinta l’opposizione da questi interposta al precetto esecutivo n. 539120 dell’UE di Bellinzona, per fr. 25'749.75 oltre accessori. Con sentenza 15 giugno 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato nulla la sentenza emanata il 4 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha rinviato l’incarto per nuova decisione.

B. Il

30 dicembre 2008 IS 1 ha fatto notificare al Pretore un precetto esecutivo per fr. 10 000.– indicando quale titolo di credito “risarcimento danni morali e materiali (si tratta di un acconto) siccome egli è un incapace corrotto da PA 1. Si è mostrato ripetutamente un bugiardo e un prepotente,

dedito all'uso improprio della forza. Non sarà mai un giudice”. Lo stesso giorno IS 1 ha inviato al Pretore una e-mail contenente

varie offese verso il magistrato. L'8 gennaio 2009 il Pretore ha sporto querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria, diffamazione e calunnia.

C. Il Pretore, ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha comunicato alle parti l'8 gennaio 2009 la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, l'istante ha comunicato il 12 gennaio 2009 di rinunciare a presentare osservazioni, mentre il convenuto è rimasto silente. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera civile di appello.

considerando

in diritto: 1. Il Pretore ravvisa nello scritto e nel precetto esecutivo indirizzatigli da IS 1, così come nella querela penale da lui introdotta contro il convenuto, l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art.

27 CPC, esso dispone che le parti possono *ricusare* il giudice se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

2. La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).

3. Nella fattispecie è possibile che il convenuto nutra inimicizia grave e profonda verso il Pretore, come traspare dalle comunicazioni per posta elettronica, ma ciò non basta per giustificare una ricusa. L'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, lo scopo della ricusazione essendo quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di garantire la scelta del magistrato che meglio le aggrada (v. DTF 134 I 22 consid. 4.3.2). Né una parte può prevalersi delle sue intemperanze, verbali o scritte, nei confronti del magistrato per ottenere la ricusa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 27).

Se non che, l'8 gennaio 2009 il Pretore ha querelato penalmente il convenuto. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile, sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25 ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non risultando che il magistrato abbia compiuto atti di procedura dopo la sentenza della Camera d’esecuzione e fallimenti del 15 giugno 2007, non vi sono atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC).

4. Dato che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e dall'assegnare ripetibili.

Per questi motivi,

decreta: 1. La ricusazione riconosciuta il 22 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. EF.2006.622) è ammessa.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.