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12.2009.204 • TRAC TI 12.2009.204 Generato dall'IA

Asset Seizure Damages Recusal Motion Inadmissible Due to Lack of Factual Basis

Numero d'incarto 12.2009.204
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a lawsuit seeking CHF 200,000 in damages stemming from a prior asset seizure, one of the defendant's heirs filed a motion to recuse the trial judge, alleging a conflict of interest, but the motion was deemed inadmissible by the appellate court because it lacked the specific factual basis required by procedural rules to substantiate the claim of bias or grave reasons for disqualification. The court reasoned that a legally mandated, motivated application for recusal was not presented, as the moving party merely reiterated the assertion of a conflict without detailing any supporting circumstances, leading to the motion being dismissed and costs imposed on the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPC, Art. 26 CPC, Art. 29 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; Asset Seizure Damages Recusal Motion Inadmissible Due to Lack of Factual Basis: The court reasoned that a legally mandated, motivated application for recusal was not presented, as the moving party merely reiterated the assertion of a conflict without detailing any supporting circumstances, leading to the motion being dismissed and costs imposed on the applicant.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione base fattuale impiego illecito di valori patrimoniali conflitto d'interessi sequestro di mezzi di prova spese di procedura Ricusa pretore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning that leads to the dispositive order regarding the allocation of court costs based on the losing party.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

This article was cited to determine the litigious value for a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.204 · Lugano 7 dicembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con petizione 9 aprile 2001 da

contro

__________ P__________,ed ora, defunta, la sua comunione ereditaria, composta di: - __________ IS 1

- __________ IS 1, entrambe rappr. dallo studio legale __________- IS 1,

ed ora sull’istanza di ricusa 29 ottobre 2008 di IS 1 nei confronti della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, avv. __________,

lette le osservazioni alla domanda di ricusa della Pretora ricusata;

preso atto che la controparte non ha formulato osservazioni;

esaminati gli atti e i documenti dell’incarto;

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che in data9 aprile 2001 __________ ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano una petizione intesa ad ottenere il pagamento da parte di __________ P__________ di fr. 200'000.- quale risarcimento del danno da esso asseritamente subito a dipendenza del sequestro di suoi averi disposto dal Pretore a seguito dell'istanza 13 aprile 1999 della convenuta;

che, con risposta 26 ottobre 2001, __________ P__________, alla quale in corso di causa è subentrata la sua comunione ereditaria composta di __________ IS 1, __________ __________ e IS 1, si è opposta alla petizione;

che con scritto 29 ottobre 2008 indirizzato alla Pretura, IS 1 ha, tra l'altro, addotto l'esistenza di un conflitto d'interessi nella persona della Pretora, avv. __________;

che, intimato alle parti lo scritto in questione in applicazione degli art. 27, 30 e 31 CPC, la Pretora ha in seguito trasmesso gli atti alla Camera civile di appello, osservando che la fattispecie è collegata a una precedente segnalazione inviata da IS 1 al Consiglio della magistratura, il quale non avrebbe riscontrato manchevolezze nel suo operato;

che, per l’art. 27 CPC, le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcune delle parti (lett. a), rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b);

che l'art.

29 cpv. 2 CPC dispone poi che la ricusazione dev'essere proposta mediante istanza motivata al giudice;

che, in concreto l’interessata si limita ad addurre che "riconfermo inoltre che il pretore __________ ha dei conflitti d'interesse e non può essere giudice in questa procedura", senza tuttavia precisare su quali circostanze essa fondi quest'affermazione né sostanziarla in qualche modo;

che, di conseguenza, l'istanza di ricusa, priva della necessaria motivazione, dev'essere dichiarata irricevibile;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, rimasta silente;

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 200'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:

1. L’istanza di ricusazione è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- - - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).