Appellant's Motion to Recuse Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a motion to recuse a lower court judge but failed to remit the required advance payment for court costs within the stipulated fifteen-day deadline after being notified of the requirement, leading the appellate court to dismiss the recusal motion for non-payment. The court reasoned that because the advance payment was not made, the motion could not be examined and was therefore struck from the record, with the costs of the appeal, including a reduced fee and reimbursement for the opposing party's expenses, assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 72 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant's Motion to Recuse Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs: The court reasoned that because the advance payment was not made, the motion could not be examined and was therefore struck from the record, with the costs of the appeal, including a reduced fee and reimbursement for the opposing party's expenses, assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for recusal was struck from the rolls based on the warning issued under this procedural rule due to non-payment of the advance.
This article was cited to justify the decision on court costs and indemnities.
This article governs the allocation of court costs imposed on the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.2009.200 · Lugano 29 dicembre 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
vista l’istanza di ricusa presentata nei confronti del Pretore del Distretto di __________ avv. __________, il 2 novembre 2009 da
AP 1
nella procedura giudiziaria DI.2009.72 (istanza di revoca dei poteri) da lui promossa contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
ricordato che il 16 novembre 2009 il ricusante è stato invitato a depositare entro 15 giorni dalla ricezione, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.- sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI-, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli ai sensi dell'art. 312 CPC;
accertato che l’ordinanza è stata consegnata al destinatario il 17 novembre 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto il 2 dicembre 2009;
constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento;
considerato che nelle circostanze descritte l’istanza di ricusa sfugge a qualsiasi esame e deve dunque essere stralciata dai ruoli;
ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre si giustifica di attribuire alla controparte, che ha presentato osservazioni all’istanza 2 novembre 2009 e ha partecipato a un’udienza, un’equa indennità per ripetibili;
richiamato l’art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta 1. L'istanza di ricusa 2 novembre 2009 di AP 1 è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio, in complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia fr. 100.-, spese fr. 100.-), sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 400.- per ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.