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12.2009.152 • TRAC TI 12.2009.152 Generato dall'IA

Appeal on Judicial Recusal Due to Criminal Complaints Filed Against Litigant

Numero d'incarto 12.2009.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal reviewing a lower court judge's decision to recuse themselves from a definitive rejection of opposition to an executive payment order for cantonal taxes, initiated after the opposing party (the debtor) sent the judge an aggressive enforcement order demanding damages for moral and material injury, coupled with insulting emails, leading the judge to file criminal complaints for insult, defamation, and slander against the debtor and subsequently against the debtor's representative for further abusive communications. The appellate court admitted the judge's self-recusal, reasoning that while the debtor's animosity alone was insufficient, the act of the judge filing criminal complaints against a party in the case creates a serious animosity and an objective appearance of bias or prejudice, incompatible with the requirement for an impartial judge, and consequently transferred the case to a different lower court judge for further proceedings while reserving jurisdiction over the recusal of the lower court secretaries who also co-filed the criminal complaints.

Regesto Legislator

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Art. 26 CPC, Art. 27 CPC, Art. 29 cpv. 1 CPC, Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 30 cpv. 3 CPC, Art. 363 CPC; Appeal on Judicial Recusal Due to Criminal Complaints Filed Against Litigant: The appellate court admitted the judge's self-recusal, reasoning that while the debtor's animosity alone was insufficient, the act of the judge filing criminal complaints against a party in the case creates a serious animosity and an objective appearance of bias or prejudice, incompatible with the requirement for an impartial judge, and consequently transferred the case to a different lower court judge for further proceedings while reserving jurisdiction over the recusal of the lower court secretaries who also co-filed the criminal complaints.

Parole chiave

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sindacato giurisdizionale denuncia penale procedura per diffamazione autorizzazione all’esecuzione ricusazione di pubblici ministeri domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 I 22
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPC

The core of the decision is admitting the request for judicial recusation based on the grounds listed in this article.

art. 30 cpv. 1 CPC

Cited to establish the Appellate Court's competence to rule on the recusal and subsequently to transmit jurisdiction for the abstention motions of the deputy secretaries.

art. 30 cpv. 4 CPC

Cited to confirm that since no procedural acts occurred after the motion submission, no acts need to be annulled.

art. 35 LOG

Cited for the transmission of the file to the adjacent District Court judge for dealing with the substantive case after the main judge's recusal.

art. 29 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the judge's obligation to abstain upon recognizing grounds for recusal, although not directly cited in the dispositive orders.

art. 26 CPC

Cited in the reasoning to distinguish between exclusion and recusal, not used in the dispositive.

art. 363 CPC

Cited analogously in the reasoning regarding potential oral hearings, not used in the dispositive.

art. 72 segg. LTF

Cited in the legal remedies section, but not in the operative orders.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the legal remedies section regarding appealability, but not in the operative orders.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the legal remedies section regarding grounds for appeal, but not in the operative orders.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the legal remedies section regarding appeal deadlines, but not in the operative orders.

art. 116 LTF

Cited in the legal remedies section regarding subsidiary constitutional appeal grounds, but not in the operative orders.

art. 113 LTF

Cited in the legal remedies section regarding subsidiary constitutional appeal, but not in the operative orders.

art. 74 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the pecuniary threshold for appeal, but not in the operative orders.

art. 76 LTF

Cited in the legal remedies section regarding appeal legitimacy, but not in the operative orders.

art. 115 LTF

Cited in the legal remedies section regarding subsidiary constitutional appeal legitimacy, but not in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.152 · Lugano 1° settembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2009.485 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° luglio 2009 da

AP 1 rappr. dalRA 1 contro

AO 1

*giudicando ora* *sul caso di ricusazione riconosciuto il 6 agosto 2009* dal Pretore nei riguardi del convenuto;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto: A. Il 1° luglio 2009 lo Stato del Canton Ticino, rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di __________ un'istanza di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti di IS 1 (1940) chiedendo che fosse respinta l’opposizione da questi interposta al precetto esecutivo n. 595701 dell’UE di __________, per fr. 22’701.35 oltre interessi al 3% dal 21 ottobre 2008 a titolo di imposta cantonale 2003, fr. 1'452.90 come interessi aggiornati al 20 ottobre 2008 e fr. 30.- come spese.

B. Il

30 dicembre 2008 IS 1 ha fatto notificare al Pretore un precetto esecutivo per fr. 10 000.– indicando quale titolo di credito “risarcimento danni morali e materiali (si tratta di un acconto) siccome egli è un incapace corrotto da PA 1. Si è mostrato ripetutamente un bugiardo e un prepotente,

dedito all'uso improprio della forza. Non sarà mai un giudice”. Lo stesso giorno IS 1 ha inviato al Pretore una e-mail contenente

varie offese verso il magistrato. L'8 gennaio 2009 il Pretore ha sporto querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria, diffamazione e calunnia. In seguito a nuovi messaggi di posta elettronica del 16 giugno e dell’8 e 9 luglio 2009, inviati da AO 1 alla Pretura di Bellinzona, al Pretore e ai Segretari assessori, il magistrato e i suoi collaboratori hanno sporto il 5 agosto 2009 querela penale al Ministero Pubblico nei confronti di AO 1, per ripetuta ingiuria, ripetuta diffamazione e ripetuta calunnia.

C. Il Pretore, ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha comunicato alle parti il 6 agosto 2009 la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, le parti non hanno presentato osservazioni. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera civile di appello.

considerando

in diritto: 1. Il Pretore ravvisa negli scritti e nel precetto esecutivo indirizzatigli da IS 1, così come nelle querele penali da lui introdotte contro il convenuto, l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art.

27 CPC, esso dispone che le parti possono *ricusare* il giudice se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

2. La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).

3. Nella fattispecie è possibile che il convenuto nutra inimicizia grave e profonda verso il Pretore, come traspare dalle comunicazioni per posta elettronica, ma ciò non basta per giustificare una ricusa. L'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, lo scopo della ricusazione essendo quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di garantire la scelta del magistrato che meglio le aggrada (v. DTF 134 I 22 consid. 4.3.2). Né una parte può prevalersi delle sue intemperanze, verbali o scritte, nei confronti del magistrato per ottenere la ricusa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 27).

Se non che, l'8 gennaio 2009 e il 5 agosto 2009 il Pretore ha querelato penalmente il convenuto. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile, sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25 ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non risultando che il magistrato abbia compiuto atti di procedura dopo l’introduzione dell’istanza 1° luglio 2009, non vi sono atti da annullare (art.

30 cpv. 4 CPC).

4. Nella sua comunicazione del 24 agosto 2009, il Pretore segnala che la richiesta di astensione vale anche per tutti i Segretari assessori della Pretura, estensori con lui della querela penale 5 agosto 2009 nei confronti del convenuto. Se non che, la Camera civile di appello non è competente per statuire sull’astensione dei segretari assessori, che compete al giudice da cui dipendono (art. 30 cpv.

1 CPC) e pertanto, qualora quest’ultimo fosse a sua volta ricusato, al Pretore viciniore. L’incarto viene quindi trasmesso al Pretore del Distretto di __________ (art. 35 LOG) per la trattazione dell’istanza 1° luglio 2009 e la decisione sull’astensione dei tre segretari assessori.

5. Dato che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e dall'assegnare ripetibili. Il valore di causa ammonta a fr. 24'184.25.

Per questi motivi,

decreta: 1. La ricusazione riconosciuta il 6 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di __________ nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. EF.2009.485) è ammessa.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. L’incarto è trasmesso per competenza al Pretore del Distretto di __________, affinché statuisca sulla domanda di astensione dei tre segretari assessori della Pretura del Distretto di __________.

4. L’incarto è trasmesso al Pretore del Distretto di Riviera per statuire sull’istanza 1° luglio 2009 (inc. EF.2009.485).

5. Intimazione:

- RA 1 - AO 1

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ e alla Pretura del Distretto di __________con l’incarto).

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.