Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2009.149 • TRAC TI 12.2009.149 Generato dall'IA

Negative Declaration and Counterclaim for Damages Involving Property Invasion and Patrimonial Mandate

Numero d'incarto 12.2009.149
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The initial action sought a negative declaration that the plaintiff was not indebted to the defendant for an amount claimed in an execution proceeding, leading to a counterclaim by the defendant for a larger sum related to damages from a property invasion in 2002 and mismanagement of a patrimonial mandate. The court upheld the lower court's finding that the court had territorial competence due to the material connection between the main action and the counterclaim, but it overturned the lower court's decision regarding the statute of limitations for the mandate-related claims, ruling that the ten-year limitation period had not yet expired because the mandate relationship was still active as of early 1998. However, the court annulled the ruling on the statute of limitations for the 2002 incident claims, finding the lower court's decision premature because a related criminal proceeding was still pending, and consequently returned the matter to the lower court to suspend the civil proceedings until the criminal matter was resolved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 181 CPC, Art. 6 cpv. 1 LForo, Art. 8 LDIP, Art. 6 LForo, Art. 400 CO, Art. 127 CO; Negative Declaration and Counterclaim for Damages Involving Property Invasion and Patrimonial Mandate: The court upheld the lower court's finding that the court had territorial competence due to the material connection between the main action and the counterclaim, but it overturned the lower court's decision regarding the statute of limitations for the mandate-related claims, ruling that the ten-year limitation period had not yet expired because the mandate relationship was still active as of early 1998. However, the court annulled the ruling on the statute of limitations for the 2002 incident claims, finding the lower court's decision premature because a related criminal proceeding was still pending, and consequently returned the matter to the lower court to suspend the civil proceedings until the criminal matter was resolved.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda riconvenzionale termine di prescrizione procedure connesse azione di accertamento negativo diritti patrimoniali azione di rivendicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 CPC

Cited in the conclusion for ruling on costs and fees for both instances based on the respective failure of the parties.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies to establish the deadline for filing an ordinary appeal to the Federal Tribunal concerning pecuniary matters.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies to establish the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal when the value in dispute is below the threshold.

art. 90 LTF

Cited in the section on legal remedies to state that appeals are admissible against decisions ending the proceedings.

art. 91 LTF

Cited in the section on legal remedies to define when an appeal is admissible against a decision concerning only certain claims or ending the proceedings for only some parties.

art. 92 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility of appeals against separate decisions on competence or recusation.

art. 93 LTF

Cited in the section on legal remedies to define the admissibility of appeals against other interlocutory or incidental decisions.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies as the article governing the subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 117 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 119 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals simultaneously.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2009.149 · Lugano 18 giugno 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.123 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione (azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 da

AO 1 rappr. da PA 2 contro

AP 1 rappr. da PA 1

volta ad accertare che l’attore non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con il PE n. __________ dell’UE di __________ e che l’esecuzione in questione era nulla, nonché a far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di __________ di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza, domanda

avversata dal convenuto, che con domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE;

ed ora sulle eccezioni di prescrizione delle pretese vantate dal convenuto e di incompetenza territoriale del giudice adito ad esaminare la domanda riconvenzionale sollevate dall’attore con la risposta riconvenzionale, e sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 30 luglio 2009, con cui ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ha respinto l’eccezione di prescrizione relativamente alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002 ed ha accolto l’eccezione di prescrizione - respingendo con ciò in ordine la petizione - relativamente alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore;

appellanti entrambe le parti: il convenuto con atto di appello 18 agosto 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche l’eccezione di prescrizione relativa alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attore con atto di appello 3 settembre 2009 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere anche le eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione relativa alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002, pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 18 settembre 2009 e l'attore con osservazioni 23 settembre 2009 postulano la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A. Nel corso del 1984 AO 1 ha acquistato l’immobile denominato “Villa __________” sito sulla part. n. __________ RFD di __________, che da allora risulta essere occupato da un suo cliente, il cittadino __________ AP 1.

B. Dal 1998 AO 1 si è attivato in diversi modi per cercare di riprendere possesso dell’immobile. Invano.

Dopo aver innanzitutto notificato nel settembre 1999 all’occupante e alla moglie la disdetta di un presunto contratto di locazione in essere, egli ha promosso nei loro confronti un’istanza di sfratto (inc. n. SF.2000.119), accolta dal Pretore, ma respinta dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 23 ottobre 2000 (inc. n. 12.2000.119).

L’8/9 ottobre 2002, preso atto dell’assenza dell’occupante dalla villa, egli si è quindi introdotto nell’immobile e ha provveduto a far cambiare i cilindri delle porte, cercando di impedire a quest’ultimo di accedervi. L’iniziativa non ha però dato l’esito sperato ed anzi l’occupante ha reagito, inoltrando una denuncia penale contro ignoti per furto e violazione di domicilio.

Il 7 ottobre 2003 ha poi inoltrato un’azione possessoria nei confronti dell’occupante (inc. n. DI.2003.735 rich.), che è stata tuttavia respinta dal Pretore con sentenza 21 ottobre 2005.

Il 28 novembre 2003 ha in seguito inoltrato nei confronti dell’occupante un’azione petitoria (inc. n. OA.2003.766 rich.), nell’ambito della quale quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto che la controparte fosse tenuta a fornirgli tutta la documentazione in merito all’utilizzo delle somme asseritamente versatele e in particolare di DM 1'300'000.- per l’acquisto della villa e fr. 8'500'000.- confluiti su un conto. Il 1° settembre 2004 il Pretore ha respinto l’eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale, decisione questa che è stata parzialmente riformata il 7 settembre 2005 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2004.166) nel senso della sola improponibilità dell’azione di rendiconto relativa alla pretesa di fr. 8'500'000.-, pronunzia che è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 21 marzo 2006 (inc. n. 4C.356/2005).

Tra le parti è pure pendente un’azione volta al disconoscimento di un debito di fr. 957'516.- vantato dal proprietario, promossa dall’occupante (inc. n. OA.2002.695 rich.).

C. Il 24/30 maggio 2006 AP 1 ha escusso AO 1 con il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. B) al fine di ottenere il pagamento di un importo di fr. 2'765'000.- oltre interessi. A giustificazione del suo credito egli ha indicato la seguente causale: “*1) fr. 2'750'000.- risarcimento danni materiali e morali a seguito

della violazione di domicilio* *[e] della razzia compiuta dal detentore* *[l’] 8/9 ottobre 2002 a __________ e dell’inesecuzione del mandato di

amministrazione patrimoniale; 2) fr. 15'000.- ripetibili a* *[*recte*: e]* *tassa di giustizia come alle sentenze 23 ottobre 2000 della Seconda

Camera civile* *[del] Tribunale di appello; 21 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano; 7 settembre 2005 della Prima Camera civile del Tribunale di appello e 21 marzo 2006 del Tribunale federale svizzero*”.

D. Con

petizione (azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per far

accertare che egli non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con il PE e che l’esecuzione era nulla, nonché per far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza.

E. Con

domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 AP 1 ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta al PE. Egli, in sintesi, pretende il risarcimento di fr. 5'300'000.- per il danno causatogli nell’ambito del mandato di gestione patrimoniale svolto dall’attore e di fr. 552'387.20 per il danno procuratogli a seguito dei fatti accaduti il 7/8 ottobre 2002 presso la villa di __________.

L’attore (convenuto riconvenzionale) si è opposto alla domanda riconvenzionale, eccependo tra l’altro l’incompetenza territoriale del giudice adito e sollevando l’eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese del convenuto (attore riconvenzionale).

F. Dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame delle eccezioni formulate nei confronti della domanda riconvenzionale (art. 181 CPC, cfr. verbale 13 novembre 2007), il Pretore, con la decisione 30 luglio 2009 qui impugnata, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale (dispositivo n. 1) e l’eccezione di prescrizione relativamente alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002 (dispositivo n. 2), caricando all’attore la relativa tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’500.- nonché le ripetibili di fr. 2'000.- (dispositivo n. 3). Egli ha invece accolto l’eccezione di prescrizione relativamente alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore e in tale misura ha respinto in ordine la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 4), caricando al convenuto la relativa tassa di giustizia e le spese di fr. 10'000.- come pure le ripetibili di fr. 30'000.- (dispositivo n. 5).

G. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti:

il convenuto, con appello 18 agosto 2009, chiede di respingere anche l’eccezione di prescrizione relativa alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore; quest’ultimo, con appello 3 settembre 2009, chiede invece di accogliere anche le eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione relativa alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002. Delle argomentazioni d’appello delle parti e delle osservazioni 18 e 23 settembre 2009 con cui esse postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

Sull’eccezione di incompetenza territoriale

1. Nel caso di specie il Pretore, richiamato l’art. 6 cpv. 1 LForo, disposizione secondo cui al giudice presso cui è pendente la domanda principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse, ha concluso per la sua competenza territoriale a statuire sulla domanda riconvenzionale promossa dal convenuto e ha respinto l’eccezione sollevata dalla controparte. Egli ha in sostanza rilevato da una parte che la petizione e la domanda riconvenzionale erano materialmente connesse, visto e considerato che il loro oggetto era identico, la sola differenza risiedendo nella posizione assunta dalle parti in causa, e dall’altra che erano pure dati gli altri presupposti di ricevibilità dell’azione enunciati dalla dottrina, ovvero la competenza per materia del giudice a statuire su entrambe le cause, l’applicazione della medesima procedura per entrambe e la tempestività dell’inoltro della domanda riconvenzionale.

In questa sede l’attore chiede nuovamente di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che non vi sia connessione tra l’azione di accertamento negativo da lui promossa e la pretesa riconvenzionale azionata dal convenuto, che non poggiano sullo stesso complesso di fatti e non nascono dallo stesso tipo di contratto, ciò che a suo dire vale sicuramente per l’importo di riconvenzione eccedente la somma di fr. 2'765'000.- di cui al PE.

1.1 La connessione materiale cui si riferisce l'art. 6 cpv. 1 LForo è identica a quella prevista sul piano internazionale dagli art. 8 LDIP e 6 n. 3 CL (FF 1999 p. 2445). Il suo scopo è quello di evitare giudizi contraddittori, favorendo una liquidazione rapida ed efficace di vertenze tra loro correlate (DTF 129 III

232 consid. 3). Le due azioni non devono

necessariamente essere dello stesso tipo o della stessa natura (Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 12 ad art.

6 LForo; Müller/Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 8 ad art. 6 LForo; Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 9 seg. ad art. 6 LForo). Basta che si fondino sulla medesima causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa fattispecie o sullo stesso contratto (RtiD II-2006 p. 769; DTF 129 III 232 consid. 3.1, TF

21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5 segg., cfr. pure, seppur riferita all'art. 6 n. 3 CL, DTF 130 III 619 consid. 5).

1.2 Alla luce di quanto precede, la censura dell’attore non può trovare accoglimento, la connessione materiale tra la petizione e la domanda riconvenzionale essendo innegabile, ritenuto che entrambe si basano sugli stessi fatti e su tesi giuridiche almeno analoghe: la petizione ha in effetti lo scopo di accertare che l’attore non era debitore dell’importo vantato dal convenuto con il PE, ovvero che quest’ultimo non era tra l’altro creditore nei suoi confronti del preteso “*risarcimento danni materiali e morali”* di fr. 2'750'000.- fatto

valere *“a seguito della violazione di domicilio* *[e] della razzia compiuta dal detentore* *[l’] 8/9 ottobre 2002 a __________ e dell’inesecuzione del mandato di amministrazione patrimoniale”,* con la conseguente richiesta di annullamento del PE(cfr.

doc. B); mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto mira alla condanna dell’attore al pagamento di fr. 5'852'387.20, somma corrispondente ai danni cagionatigli nell’ambito del mandato di gestione patrimoniale da lui svolto e a

seguito dei fatti accaduti l’ 8/9 ottobre 2002 a __________, nonché al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al medesimo PE. Non

occorrono molte parole per affermare che le questioni oggetto delle due cause, pur non essendo del tutto identiche, si fondano sul “medesimo complesso di

fatti” ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LForo (DTF 130 III 607 consid. 5, TF

21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5.3), sicché appare opportuno deciderle insieme, onde evitare la pronunzia di due giudizi

contraddittori (DTF 129 III 232 consid. 3, TF 21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5.3). Poco importa poi se l’importo di cui alla domanda

riconvenzionale sia superiore a quello fatto valere con il PE, decisiva per l’applicazione della norma essendo in effetti solo la connessione materiale tra le due azioni.

Sull’eccezione di prescrizione (pretese derivanti dal mandato)

2. In merito all’eccezione di prescrizione relativa alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore, il Pretore ha innanzitutto osservato che le pretese contrattuali del mandante ex art. 400 CO, come quella in esame, si prescrivevano nel termine di 10 anni a contare dalla fine del mandato. Egli ha quindi rilevato che l’istruttoria aveva permesso di accertare che nel 1990 non vi erano più pratiche aperte a nome del convenuto presso lo studio dell’attore (cfr. testi M__________ __________ e S__________ __________) e che al riguardo il convenuto, fatta eccezione per il PE di cui al doc. B del 24 maggio 2006, non era stato in grado di fornire alcuna prova dell’interruzione del termine di prescrizione prima di tale data, né tra l’altro risultava che l’attore fosse stato oggetto di denuncia penale per appropriazione indebita o amministrazione infedele. Non risultando così provata l’esistenza di eventuali incarichi all’attore dopo il 1990, il primo giudice ha quindi ritenuto che ogni pretesa del convenuto basata sull’art. 400 CO doveva essere dichiarata prescritta.

In questa sede il convenuto chiede di respingere l’eccezione. Premesso che il termine decennale di prescrizione iniziava a decorrere solo dalla conclusione dei rapporti contrattuali a seguito di adempimento rispettivamente di accordo reciproco, di scadenza del termine convenuto, di revoca o di disdetta, egli rileva che nel caso di specie non vi era mai stata una revoca del contratto di mandato fra le parti e che i loro rapporti erano ancora in essere per quanto concerneva Villa __________: dagli atti risultava in effetti che l’attore era stato avvocato e consulente finanziario del convenuto almeno fino al 1998 (cfr. doc. 5 [*recte*: 4 p. 2] inc. OA.2003.766 rich., doc. GG, BBB, GGG e HHH inc. OA.2002.265 rich. [*recte*: OA.2002.695]), data in cui i rapporti personali tra loro si erano deteriorati; e oltretutto il fatto che l’attore si fosse rifiutato di rendere conto del proprio operato nell’ambito della domanda riconvenzionale 12 dicembre 2004 (inc. OA.2003.766 rich.) ostava alla prescrizione dell’azione di restituzione dei capitali consegnati a suo tempo all’attore, in tali circostanze il termine di prescrizione non avendo in effetti ancora iniziato a decorrere.

2.1 In

diritto, è pacifico che le pretese del mandante nei confronti del mandatario volte alla restituzione di eventuali somme messe a sua disposizione nell’ambito del rapporto contrattuale sono soggette al termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO (Fellmann, Berner Kommentar, n. 168 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 24 ad art. 400 CO; II CCA 11 settembre 2006 inc. n. 12.2005.175) e che il termine inizia a decorrere dalla data di adempimento rispettivamente cessazione del mandato (Fellmann, op. cit., n. 169 ad art. 400 CO; Weber, op. cit., ibidem; Derendinger, Die Nichtund die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, n. 142; sentenza II CCA citata). Tra le parti rimane unicamente litigiosa la data di decorrenza del termine di prescrizione e l’esistenza di eventuali atti interruttivi della stessa.

2.2 Innanzitutto, contrariamente all’assunto del convenuto, il fatto che l’attore non abbia reso conto del suo operato nell’ambito della domanda riconvenzionale 12 dicembre 2004 (inc. OA.2003.766 rich.) non è determinante per l’esito dell’eccezione, non essendo vero che una tale inadempienza impedirebbe l’inizio del termine di prescrizione: nemmeno l’autore citato dal convenuto (Derendinger, op. cit., n. 356 segg.) si è del resto espresso in quei termini. Decisiva - come detto - resta in definitiva la data di adempimento rispettivamente cessazione del contratto tra le parti, nell’ambito del quale il convenuto sostiene di aver affidato all’attore, alla fine degli anni Settanta, la cura di propri interessi patrimoniali e fiscali in __________, con tra l’altro la consegna a costui di somme rilevanti. Nel caso di specie l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), pur avendo ammesso di aver svolto dei mandati per conto del convenuto, non è stato in grado di dimostrare se e quando il contratto di “gestione patrimoniale” preteso dalla controparte - ammesso e non concesso che sia esistito, questione questa da lui fermamente contestata, ma che non va esaminata in questa sede - sarebbe stato adempiuto o sarebbe giunto a scadenza. In effetti negli allegati preliminari egli si è più che altro limitato ad affermare che quei mandati sarebbero terminati da oltre una quindicina d’anni, al più tardi all’inizio degli anni Novanta, e di non aver da allora svolto alcuna attività a favore del convenuto, sennonché l’istruttoria non ha permesso di confermare tale assunto, visto e considerato che agli atti sono stati versati vari documenti che dimostrano come l’attore si sia attivato a favore del convenuto anche in epoca successiva (cfr. doc. 5 [*recte*:

4 p. 2] inc. OA.2003.766 rich., doc. GG, GGG e HHH inc. OA.2002.695 rich., riferiti alla problematica di Villa __________ ed a questioni fiscali). A questo proposito non può essere condiviso l’assunto del Pretore secondo cui le testimoni sentite in causa avrebbero riferito che dal 1990 non vi erano più pratiche aperte a nome del convenuto presso lo studio dell’attore: infatti mentre la contabile M__________ __________ non ha in sostanza riferito nulla di rilevante sulla questione essendo stata alle dipendenze dell’attore solo dal 1995 ed essendosi comunque limitata a dichiarare di non essere a conoscenza di fatturazioni da parte sua, il che non è però decisivo per l’eventuale esistenza di mandati, la deposizione apparentemente in quei termini della segretaria dell’attore S__________ __________, per altro nemmeno così categorica, è stata smentita dai documenti gli atti, contenenti anche missive al convenuto che la teste in questione aveva scritto per conto dell’attore dopo quell’anno (cfr. la sua sigla “S__________” sui doc. 5 [*recte*: 4 p. 2] inc.

OA.2003.766 rich., BBB e HHH inc. OA.2002.695 rich.). Sempre a questo proposito è ben vero che nel suo interrogatorio formale del 13 agosto 2007 e nel giuramento di edizione da lui reso il 15 dicembre 2008 (nell’inc. OA.2003.766 rich.), l’attore ha affermato di non aver svolto mandati per il convenuto dopo il 1990 e di non disporre più dei necessari giustificativi, che nel frattempo sarebbero stati distrutti: sennonché la forza probatoria dell’interrogatorio formale è di principio assai scarsa, specie se, come si è visto, le dichiarazioni dell’interrogato non hanno poi trovato conferma negli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 764 ad art. 276); quanto al suo giuramento di edizione, in merito allo stesso vale almeno per analogia quanto si è detto per l’interrogatorio formale, tanto più che a quel momento l’attore ha comunque ammesso di essere però ancora in possesso di documentazione “riferita alla lite che lo vede opposto al signor AP 1, rispettivamente a corrispondenza varia riferita a pagamenti o altri oneri riferiti all’abitazione casa __________”, riconoscendo con ciò che quella pratica era ancora attuale.

Dalle prove assunte è semmai risultato che ad inizio 1998 tra le parti era ancora in essere una relazione contrattuale, e meglio un mandato, proprio con riferimento a tale immobile (il cui acquisto, a detta del convenuto, sarebbe avvenuto a titolo fiduciario e sarebbe stato finanziato con parte del denaro di cui chiede il rimborso): non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui l’attore, con riferimento a Villa __________, abbia allora ritenuto di dover chiedere istruzioni al convenuto in merito all’eventuale sottoscrizione di una convenzione relativa alla canalizzazione (cfr. doc.

BBB inc. OA.2002.695 rich.). Ora, non avendo l’attore preteso che la sua attività per il convenuto fosse avvenuta sulla base di singoli contratti puntuali che si erano susseguiti nel corso del tempo, si deve ritenere che le loro relazioni contrattuali abbiano continuato ad essere effettive, nell’ambito di un mandato globale, almeno fino a quella data, sicché al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale, il 24 maggio 2007, il termine decennale di prescrizione non era ancora scaduto. In tali circostanze l’eccezione di prescrizione relativa alle (eventuali) pretese contrattuali del convenuto deve così essere respinta.

Sull’eccezione di prescrizione (pretese derivanti dai fatti del 7/8 ottobre 2002)

3. Per quanto riguarda la pretesa di risarcimento degli asseriti danni provocati dall’attore in occasione del tentativo di prendere possesso di Villa __________, fatti avvenuti nell’ottobre 2002, il Pretore ha osservato che giusta l’art. 60 CO l’azione di risarcimento o di riparazione del danno si prescriveva di principio in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato aveva conosciuto il danno e la persona responsabile e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che aveva causato il danno (cpv. 1), fermo restando che, se l’azione derivava da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabiliva una prescrizione più lunga, questa si applicava anche all’azione civile (cpv. 2).

Ciò premesso, nel caso di specie il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che a seguito dei fatti in parola il convenuto aveva sporto querela nei confronti dell’attore per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio, per i quali il Codice penale svizzero contemplava una prescrizione compresa fra i 7 e i 15 anni. Egli ha quindi osservato che il successivo decreto di abbandono del 28 ottobre 2004 (doc. C) era stato parzialmente annullato il 13 dicembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali (doc. D), la quale, segnatamente con riferimento al reato di violazione di domicilio, aveva ritenuto di dover rinviare l’incarto al Procuratore Pubblico affinché completasse le informazioni preliminari con riferimento all’applicazione degli art. 19 CP (errore sui fatti) e/o 20 CP (errore di diritto).

Con decreto 11 febbraio 2009 (doc. II° inc. n. DI.2003.735 rich.) il Procuratore Pubblico aveva in seguito posto l’attore in stato d’accusa siccome ritenuto colpevole di violazione di domicilio. Ora, nonostante l’attore avesse interposto opposizione al decreto d’accusa e l’incarto fosse allora pendente presso la Pretura Penale, il Pretore ha ritenuto nondimeno innegabile che già prima dei fatti dell’ottobre 2002 l’attore aveva visto respinta la sua domanda di sfratto, non risultando adempiuti i presupposti per ritenere illecita l’occupazione della casa da parte del convenuto.

A suo giudizio l’attore, nella sua veste di avvocato, non poteva dunque ignorare la portata di tale decisione, né risultava altrimenti dimostrato che egli potesse affermare che la casa era stata abbandonata, tanto più che tutti gli effetti personali del convenuto si trovavano ancora presso la villa. Tali accertamenti lo hanno indotto ad escludere l’eventualità di un errore di fatto o di diritto, ex art. 19 e 20 CP, cosicché, dovendosi ritenere adempiuti i requisiti soggettivi e oggettivi del reato di violazione di domicilio, risultava applicabile il termine di prescrizione penale di 7 anni, con la conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione fatta valere dall’attore.

In questa sede l’attore ribadisce il benfondato dell’eccezione di prescrizione, rimproverando al Pretore di aver anticipato in modo inammissibile la decisione dell’autorità penale e contestando che nel caso di specie fossero date le condizioni per ammettere l’esistenza del reato di violazione di domicilio. Dal punto di vista oggettivo, nega di aver realizzato con il suo comportamento i presupposti del reato, tanto più che il convenuto non poteva essere considerato l’avente

diritto di cui all’art. 186 CP, per cui il reato nemmeno era possibile. Dal punto di vista soggettivo, non era a suo dire vero che la sua domanda di sfratto era stata respinta per il fatto che non risultavano adempiuti i presupposti per ritenere illecita l’occupazione della casa da parte del convenuto e neppure era vero che egli, nella sua veste di avvocato, non poteva ignorare la portata di tale decisione, né che non risultava dimostrato che egli potesse affermare che la casa era stata abbandonata: tale conclusione era in aperto contrasto con le risultanze dell’inchiesta penale (cfr. verbale 15 dicembre 2008), da cui risultava anzi che egli poteva ritenere che la villa era effettivamente stata abbandonata e che la stessa era stata oggetto di assalto da parte di terzi estranei.

3.1 Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Affinché si possa applicare la disposizione, occorre che le pretese civili si lascino effettivamente ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale (Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., n. 69 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire Romand, n. 30 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO; II CCA

6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubb. In RtiDI-2007 40c 796, 23 novembre 2007

inc. n. 12.2006.204, 29 agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Diversa è invece la situazione nel caso in cui il giudice penale

abbia in precedenza già reso il suo giudizio. In tal caso il giudice civile è di

principio vincolato dalla decisione di condanna (Brehm, op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem) o di assoluzione (Brehm, op. cit., n. 79 segg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem); in presenza di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere,

il giudizio risulta invece vincolante solo nella misura in cui ciò sia stato previsto dal diritto processuale cantonale (Brehm, op. cit., n. 86 seg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem).

3.2 Nel caso di specie il procedimento penale nei confronti dell’attore per i fatti avvenuti nell’ottobre 2002 era già in corso al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale e lo era ancora al momento dell’emanazione della decisione sull’eccezione di prescrizione, visto e considerato che nei confronti del decreto d’accusa 11 febbraio 2009 del Procuratore Pubblico era stata interposta opposizione e l’incarto era con ciò pendente presso la Pretura Penale. In tali circostanze la decisione con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore fosse senz’altro colpevole del reato di violazione di domicilio appare innanzitutto prematura e deve essere annullata: a parte il fatto che non sembra neppure che egli si sia fondato sulle risultanze del procedimento penale - non essendosi in particolare espresso sulla completazione delle informazioni preliminari ad opera del Procuratore Pubblico ed in particolare sulle prove addotte dall’attore in quella sede a sostegno di un suo errore di fatto e di

diritto - si osserva in effetti che al momento dell’emanazione della decisione qui impugnata, l’attore aveva ancora la possibilità di far assumere altre prove in occasione del pubblico dibattimento innanzi alla Pretura Penale, sicché nemmeno si poteva ritenere che al momento del giudizio sull’eccezione l’istruttoria fosse conclusa. Anzi, visto il carattere vincolante della decisione del giudice penale, che oltretutto si preannunciava imminente, il Pretore nemmeno avrebbe potuto pronunciarsi a titolo pregiudiziale, ma avrebbe dovuto sospendere d’ufficio la causa in attesa della decisione di quest’ultimo (cfr. Brehm, op. cit., n. 78 ad art. 60 CO), tanto più che nella fattispecie erano date le 4 condizioni cumulative per ottenere la sospensione del processo civile in pendenza di una causa penale (ovvero il processo penale riguardava fatti pertinenti allegati nel processo civile; questi fatti costituivano il fondamento dell’azione civile e dovevano essere stabiliti nell’istruttoria penale; questi fatti avevano influenza sul risultato dell’azione civile; e infine la sospensione si rivelava indispensabile tenuto conto della natura della contestazione, dello stato di avanzamento delle due procedure e dei

vantaggi o degli inconvenienti che la sospensione avrebbe comportato, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 210 ad art. 107). Nelle particolari circostanze il

fatto che il Pretore non abbia sospeso la causa civile, va dunque sanzionato quale eccesso del pur ampio potere di apprezzamento, che egli disponeva sulla particolare questione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 107). È vero che il codice di rito non vieta espressamente alla scrivente Camera di sospendere a sua volta la causa, se lo ritiene opportuno (del resto l’incarto penale attualmente versato agli atti - cfr. doc. II° inc. n. DI.2003.735 - è largamente incompleto, il che nemmeno permetterebbe di esaminare le censure dell’attore). Sennonché la sospensione della causa in questa sede appare problematica per almeno due ragioni: innanzitutto perché le nuove circostanze di fatto risultanti dall’incarto penale e con loro soprattutto le decisioni penali emanate dopo la sentenza del Pretore non potrebbero essere assunte agli atti in questa sede, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; d’altro canto in quanto tali prove nemmeno rientrano tra quelle che potrebbero essere assunte d’ufficio ex art. 322 CPC. Di fronte ad un giudizio senz’altro prematuro del Pretore e all’opportunità di sospendere la causa in attesa della decisione, definitiva e cresciuta in giudicato, del giudice penale che sarebbe vincolante per il giudizio civile sull’eccezione di prescrizione, e senza però la possibilità di adottare quel provvedimento in questa sede, la soluzione corretta appare dunque quella di annullare, su questo punto, la sentenza impugnata e di ritornare l’incarto al giudice di prime cure, affinché, dopo aver sospeso la causa in attesa dell’esito finale del procedimento penale promosso nei confronti dell’attore, abbia nuovamente a statuire sull’eccezione.

Conclusione

4. Ne discende che il giudizio pretorile dev’essere confermato per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale (respinta) e dev’essere riformato nella misura in cui ha per oggetto l’eccezione di prescrizione riferita ai danni derivanti dall’inadempimento del mandato di gestione patrimoniale (pure da respingere). La sentenza di primo grado deve per contro essere annullata nella misura in cui il Pretore ha statuito sull’eccezione di prescrizione riferita ai danni causati dai fatti dell’8/9 ottobre 2002, ritenuto che l’incarto viene dunque ritornato al Pretore affinché provveda a sospendere la procedura in attesa dell’esito della denuncia penale inoltrata nei confronti dell’attore.

L’appello del convenuto deve dunque essere accolto, mentre quello dell’attore è respinto per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale e per il resto, e meglio per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione riferita ai danni causati dai fatti del 7/8 ottobre 2002, è evaso ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che in seconda istanza il convenuto risulta integralmente vincente per il suo appello, mentre l’esito dell’appello dell’attore giustifica tutto sommato di caricargli i 3/4 dei relativi oneri processuali e di obbligarlo a versare alla controparte, soccombente per il rimanente 1/4, un’indennità per ripetibili ridotta. Atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione impugnata non pone più fine alla lite, gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado riferite al giudizio sull’eccezione di prescrizione riferita ai danni derivanti dall’inadempimento del mandato di gestione patrimoniale sono stati ridotti (II CCA 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.53, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.111).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 18 agosto 2009 di AP 1 è accolto.

§ *Il dispositivo n. 4 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è riformato nel senso che* *l’eccezione di prescrizione sollevata da AO 1 relativamente alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti per conto di AP 1 è respinta.*

§§ *Il dispositivo n. 5 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, è riformato nel senso che* *la tassa di giustizia e le spese relative all’eccezione di cui al

dispositivo n. 4, sono fissate in complessivi fr. 5'000.-, che vanno poste a carico di AO 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. I consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’500.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 2’600.-

da anticiparsi dall’appellante, sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di appello.

III. L’appello 3 settembre 2009 dell’AO 1 è evaso ai sensi dei considerandi.

§ *Il dispositivo n. 1 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermato.*

§§ *Il dispositivo n. 3 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (e meglio la sola parte riferita al dispositivo n. 1) è pure confermato, ritenuto che viene però riformulato nel senso che la tassa di giustizia e le spese, riferite all’eccezione di cui al dispositivo n. 1, sono fissate in fr. 750.-, che vanno poste a carico AO 1, il quale rifonderà altresì alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.*

§§§ *Il dispositivo n. 2 e la rimanente parte del dispositivo n. 3 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (e meglio quella riferita al dispositivo n. 2) sono annullati e gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.*

IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. III consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 900.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 1’000.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

V. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).