Tenancy Appeal Withdrawal and Fee Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant in a tenancy dispute formally withdrew their appeal after reaching a settlement with the opposing party, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the appeal from the rolls due to the withdrawal, rejected the associated request for legal aid because the matter was resolved, but waived court fees and expenses given the appellant's financial situation and the lack of a response seeking costs from the unrepresented opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 Lag, Art. 352 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 199 LTF, vigente LTG; Tenancy Appeal Withdrawal and Fee Waiver: Consequently, the court struck the appeal from the rolls due to the withdrawal, rejected the associated request for legal aid because the matter was resolved, but waived court fees and expenses given the appellant's financial situation and the lack of a response seeking costs from the unrepresented opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decree section regarding the procedural act of striking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).
Cited in the decree section concerning the rejection of the request for legal aid.
The rejection of the request for legal aid is justified by reference to this rule, although it is cited in the reasoning rather than the operative part, the consequence (rejection) is explicitly ordered in order 3 and the reasoning refers to this rule.
Testo completo
Incarto n. 12.2009.147 · Lugano 30 settembre 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria: · Verda Chiocchetti, vicecancelliera
visto l'appello 17 agosto 2009 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro
la sentenza 5 agosto 2009 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa promossa dall'appellante (procedura speciale per locazione) contro
AO 1
richiamata l’ordinanza 17 settembre 2009 e preso atto dello scritto 18 settembre 2009 dell’appellante, il quale comunica di aver risolto la vertenza in via transattiva nel senso indicato dalla controparte nella lettera 15 settembre 2009, sicché ritira l’appello e chiede lo stralcio dai ruoli della procedura;
considerato che l’appello è quindi diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante;
ritenuto che per tale motivo l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria non può essere accolta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 5 ad art. 14 Lag);
osservato che viste le particolarità del caso, in particolare la situazione finanziaria dell’appellante così come risulta dal fascicolo processuale, si può comunque prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo ancora presentato ripetibili e non avendo un patrocinatore;
accertato che il valore di causa ammonta ad almeno fr. 22'320.-;
visti l’art. 352 CPC e la vigente LTG
decreta:
1. L’appello 17 agosto 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 17 agosto 2009 è respinta.
4. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).