Corporation Liquidation Appeal Barred by Prior Untimely Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a lower court order dissolving a corporation and ordering bankruptcy liquidation due to the failure to appoint an auditor, the corporation appealed, requesting a three-month extension to organize its accounting and find an auditor; however, the appellate court declared this appeal inadmissible because a prior appeal by the same party against an earlier decision had already been struck from the record due to non-payment of fees, rendering that previous decision final and precluding the current appeal or a timely review request, concluding that any matters concerning the continuation of ongoing work or employee situations must be addressed by the bankruptcy office.
Regesto Legislator
UfficialeAppello inammissibile, domanda di revisione tardiva (secondo appello su sentenza del Pretore in materia di RC, primo appello stralciato per mancato versamento anticipo spese)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision during the preliminary examination.
This article was cited to dismiss the arguments seeking revision of the prior decision.
This article governs the simultaneous submission of ordinary and constitutional appeals, mentioned in the remedies section.
This article governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal, mentioned in the remedies section.
This article governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal, mentioned in the remedies section.
This article sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal in civil matters, mentioned in the remedies section.
This article sets the conditions for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal when the dispute value is low, mentioned in the remedies section.
This provision, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3, is the general rule for costs, but since the court explicitly ruled on costs in Order 2 by waiving them, we check the text: Order 2 states 'Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili' (No court fees or expenses are levied, and no indemnity is awarded). The reasoning mentioned waiving fees due to 'particolarità del caso' (particularities of the case), which is often linked to Art. 66 or relevant cantonal rules, but since the dispositive itself does not cite a cost article (like Art. 66 LTF), only the ruling itself is captured, which is Order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.2009.141 · Lugano 30 luglio 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.327 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 novembre 2008 da
AO 1 contro
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1
volta a ottenere in via principale la nomina d’ufficio dell’organo di revisione della SA e in via subordinata lo scioglimento della società, che il Pretore ha accolto con sentenza 21 gennaio 2009, sciogliendo la società anonima e ordinando la liquidazione in via di fallimento della convenuta;
appellante il 23 luglio 2009 la società convenuta, rappresentata dal suo amministratore unico, che chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la possibilità di continuare l’attività dell’azienda con una proroga di tre mesi fino al 31 ottobre 2009 per rimettere in sesto la contabilità e trovare un ufficio di revisione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto
che con istanza 3 novembre 2008 l’Ufficio del registro di commercio ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona in via principale la nomina d’ufficio dell’organo di revisione della SA e in via subordinata lo scioglimento della società;
che con sentenza 21 gennaio 2009 il Pretore ha sciolto la società anonima e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
che questa Camera ha stralciato dai ruoli con sentenza 26 febbraio 2009 l’appello interposto dalla convenuta il 23 gennaio 2009, per mancato pagamento dell’anticipo delle spese (inc. 12.2009.28);
che con appello 23 luglio 2009 la società anonima interpone nuovamente appello contro la sentenza 21 gennaio 2009, chiedendo la possibilità di continuare l’attività dell’azienda con una proroga di tre mesi fino al 31 ottobre 2009 per rimettere in sesto la contabilità e trovare un ufficio di revisione;
che, trattato come appello, l’atto è inammissibile, poiché la sentenza 26 febbraio 2009 di questa Camera è cresciuta in giudicato ed è quindi definitiva;
che l’appellante motiva le sue richieste con l’esiguità della massa fallimentare, le conseguenze “estremamente gravi e inimmaginabili” a causa dell’investimento nella ditta del capitale della cassa pensione dell’amministratore unico, la qualità di ditta formatrice di apprendisti e i lavori in corso;
che i motivi addotti dall’appellante non rientrano tra quelli che potrebbero fondare una domanda di revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, per la quale è del resto ormai decorso il termine di venti giorni dall’emanazione della sentenza 26 febbraio 2009;
che spetta all’Ufficio fallimenti prendere le opportune misure per consentire, dandosene le condizioni, la continuazione dei lavori in corso e per regolare la situazione dei dipendenti, in particolare dell’apprendista ancora in formazione;
che in simili circostanze l’atto 23 luglio 2009, sia considerato come appello sia considerato come domanda di revisione della sentenza 26 febbraio 2009, deve essere dichiarato inammissibile, ciò che impedisce di esaminarlo nel merito;
che il gravame può di conseguenza essere evaso già all’esame preliminare dell’art. 313*bis* CPC, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia, mentre non si attribuiscono ripetibili all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello
23 luglio 2009 è dichiarato inammissibile.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e all’Ufficio fallimenti di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).