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12.2009.120 • TRAC TI 12.2009.120 Generato dall'IA

Appeal Regarding Insufficient Award of Legal Costs in Preliminary Injunction Matter

Numero d'incarto 12.2009.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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An initial petition sought to prevent an attorney from releasing a bank check for CHF 19,500, along with other deposited checks, until the final judgment on the merits, but this request was withdrawn, leading the lower court to dismiss the case and order the petitioner to pay court costs and CHF 600 in legal costs to the respondent. The respondent appealed this decision, arguing that the awarded costs were insufficient given the economic value of the blocked checks (totaling CHF 390,000) and the complexity of the underlying corporate dispute requiring significant attorney hours. The appellate court reasoned that while the lower court's award of CHF 600 was clearly below the minimum recoverable amount suggested by the applicable fee schedule for the case value, the provisional nature of the proceedings warranted a reduction from the requested amount, ultimately modifying the initial costs to order the petitioner to reimburse the respondent CHF 6,000 for legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF, regolamento sulle ripetibili; Appeal Regarding Insufficient Award of Legal Costs in Preliminary Injunction Matter: The respondent appealed this decision, arguing that the awarded costs were insufficient given the economic value of the blocked checks (totaling CHF 390,000) and the complexity of the underlying corporate dispute requiring significant attorney hours. The appellate court reasoned that while the lower court's award of CHF 600 was clearly below the minimum recoverable amount suggested by the applicable fee schedule for the case value, the provisional nature of the proceedings warranted a reduction from the requested amount, ultimately modifying the initial costs to order the petitioner to reimburse the respondent CHF 6,000 for legal costs.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie decisione pregiudiziale assegno bancario precetto esecutivo valore litigioso spese legali Determinazione delle ripetibili in procedura provvisionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the final orders to determine that procedural costs follow the event of losing (soccombenza).

regolamento sulle ripetibili

Cited as the basis (alongside Art. 148 CPC) for the judgment concerning the allocation of legal costs (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.120 · Lugano 16 novembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.456 (misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza

8 aprile 2009 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2 contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

chiedente di “far ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF 19'500.-, scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé, unitamente a tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il mandato di deposito del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza sul merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli assegni depositati”, domanda alla quale si è opposto il convenuto all’udienza del 29 aprile 2009 e che l’istante ha poi ritirato l’8 maggio 2009, così che il Pretore, con decreto 4 giugno 2009, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 600.- a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;

appellante il convenuto che con atto di appello 17 giugno 2009 chiede in riforma del dispositivo n. 2 del decreto di stralcio l’attribuzione di un’indennità ripetibile di fr. 20'032.-;

mentre l’appellata nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con l’istanza cautelare e supercautelare dell’8 aprile 2009 AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1 chiedendo di “far ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF 19'500.-, scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé, unitamente a tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il mandato di deposito del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza sul merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli assegni depositati”,

che all’udienza di discussione del 29 aprile 2009 il convenuto si è opposto alla domanda;

che con decreto 4 giugno 2009 il Pretore, preso atto del ritiro della domanda cautelare da parte dell’istante, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;

che con appello 17 giugno 2009 il convenuto è insorto contro il predetto decreto, chiedendo che in riforma del medesimo l’istante fosse condannata a versargli un’indennità ripetibile di prima sede di fr. 20'032.-;

che l’istante ha proposto nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 di respingere il gravame e di confermare il decreto pretorile;

che nella fattispecie il Pretore ha stabilito in fr. 600.- l’indennità ripetibile dovuta al convenuto, senza spiegare come era giunto a tale importo;

che a detta dell’appellante l’importo attribuito dal Pretore non tiene conto del valore della causa di merito, indicato dall’istante medesimo in fr. 1'600'000.-, come pure della complessità della vertenza, che ha richiesto un esame preliminare e conferenze con il cliente di almeno 10 ore, oltre alla preparazione dell’udienza e alla comparsa in tribunale per circa 21 ore complessive di impegno del patrocinatore, comparso poi a una discussione a tratti “vivace” e che ha richiesto l’analisi di numerosa documentazione;

che nelle proprie osservazioni l’istante afferma di non aver dato indicazioni sul valore della procedura cautelare e sostiene che il valore di riferimento potrebbe essere al massimo quello del valore complessivo degli assegni di cui si era chiesto il blocco, ma che in realtà equivale al pregiudizio economico derivante al convenuto dal differimento dell’incasso per la presumibile durata del blocco, di cui tutto si ignora;

che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

che nella fattispecie l’istante non ha precisato il valore della vertenza cautelare, limitandosi a dire che il valore della causa di merito era superiore a fr. 1'600'000.-;

che nella domanda cautelare l’istante ha motivato la richiesta di blocco con la sua intenzione di compensare l’importo dovuto al convenuto con i danni asseritamente causati da costui, affermando che “non intende effettuare alcun pagamento” (istanza pag. 16), sicché il valore della cautelare è in sostanza quello dei 20 assegni consegnati all’avv. __________, di fr. 19'500.- cadauno, per un totale di fr. 390'000.- (doc. K);

che il regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1) prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa (art. 11), ridotta tra il 20% e il 70% nelle procedure civili speciali, ossia, in concreto, da un minimo di fr. 4'680.- a un massimo di fr. 24'570.-, con il risultato che l’importo di fr. 600.- stabilito dal primo giudice risulta essere manifestamente fuori tariffa;

che le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente secondo l’art. 10 del citato regolamento e comprendono anche l’imposta sul valore aggiunto a norma del suo art. 14;

che a norma dell’art. 11 cpv. 5 del citato regolamento il giudice fissa le ripetibili, nei limiti stabiliti nei capoversi 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato;

che la vertenza riveste considerevole importanza economica, visto l’ammontare di fr. 390'000.- dei 20 assegni di cui era chiesto il blocco, e che lo studio dell’incarto relativo a una vertenza societaria complessa, composto di voluminosa documentazione (doc. A-BB, 1-5) e con uno spessore di 10 cm, ha richiesto verosimilmente svariate ore di lavoro (indicate dall’appellante in 21 ore), oltre alla preparazione per l’udienza in Pretura e lo svolgimento della medesima;

che tuttavia la procedura provvisionale non ha comportato istruttoria e si è conclusa senza sentenza;

che tenuto conto di tutte le circostanze del caso e applicando i criteri indicati dianzi l’indennità ripetibile può essere stabilita in fr. 6'000.-, comprensiva di spese e imposta sul valore aggiunto;

che l’appello può quindi essere accolto parzialmente entro tale limite;

che gli oneri processuali del presente giudizio, commisurati al valore litigioso in appello di fr. 19'432.- (differenza tra fr. 600.- accordati dal Pretore e fr. 20'032.- chiesti dall’appellante), seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), e vanno dunque caricati all’appellante nella misura di 2/3 e alla controparte nella misura di 1/3, con attribuzione di un’indennità per ripetibili parziali in favore della parte appellata e a carico dell’appellante;

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e il regolamento sulle ripetibili

pronuncia: I. L'appello

17 giugno 2009 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 4 giugno 2009 è così modificato:

1. invariato

2. La tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico della parte istante, che rifonderà al convenuto fr. 6’000.- per ripetibili.

II. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 100.-

totale fr. 500.-

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e sono poste a carico dell’appellata per il rimanente 1/3. L’appellante verserà all’appellata fr. 300.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).