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12.2009.1 • TRAC TI 12.2009.1 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement Debt Costs and Fees Dismissed

Numero d'incarto 12.2009.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Parties who unsuccessfully sought a declaration that an enforcement debt of over 291,000 was non-existent had their initial petition declared inadmissible by the lower court, leading them to appeal against the decision, primarily seeking a reduction in the court fees and indemnities awarded against them, and alternatively requesting payment of these costs in installments due to modest income. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's assessment of costs was highly favorable to the appellants, as the determined justice fee was below the statutory minimum for the value in dispute, and the awarded indemnity was substantially less than the minimum prescribed by the regulation for the case value, thus finding no grounds to overturn the initial assessment which had already considered their financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 85a cpv. 1 LEF, Art. 17 LTG, Art. 313bis CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Regarding Enforcement Debt Costs and Fees Dismissed: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's assessment of costs was highly favorable to the appellants, as the determined justice fee was below the statutory minimum for the value in dispute, and the awarded indemnity was substantially less than the minimum prescribed by the regulation for the case value, thus finding no grounds to overturn the initial assessment which had already considered their financial situation.

Parole chiave

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spese d'esecuzione riduzione delle tasse decisione d'esecuzione tassazione delle spese valore litigioso pagamenti rateali Tassa di giustizia e ripetibili - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited as the basis for the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.

vigente LTG

Cited alongside Art. 148 CPC in the final pronouncement, referring to the basis for handling costs/fees.

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Testo completo

Incarto n. 12.2009.1 · Lugano 30 gennaio 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.309 (azione di inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 14 maggio 2008 da

AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall’ RA 1 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

chiedente l’accertamento ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF dell’inesistenza del debito di fr. 291'510.- di cui ai PE n. __________ e dell’UE di L__________ e l’annullamento delle procedure esecutive, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore, con sentenza 15 dicembre 2008, ha dichiarato irricevibile;

appellanti gli attori che con atto di appello 24 dicembre 2008 chiedono la riduzione a fr. 750.- della tassa di giustizia e a fr. 1'000.- delle ripetibili, in via subordinata il pagamento degli oneri processuali in rate mensili da fr. 500.-;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con la petizione 14 maggio 2008 gli attori hanno chiesto al Pretore di accertare l’inesistenza del debito di fr. 291'510.- per il quale il convenuto procedeva in via esecutiva nei loro confronti e di annullare le esecuzioni pendenti;

che con la risposta del 16 giugno 2008 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di irricevibilità dell’azione;

che con i successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie posizioni;

che l’udienza preliminare del 18 novembre 2008 è stata limitata all’eccezione sollevata dal convenuto;

che con decreto 15 dicembre 2008 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli attori il 3 luglio 2008;

che con sentenza del 15 dicembre 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifondere al convenuto fr. 5'000.-;

che con appello 24 dicembre 2008 gli attori sono insorti contro la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della medesima la tassa di giustizia fosse ridotta a fr. 750.- e le ripetibili a fr. 1’000.-, in via subordinata che fosse loro possibile versare gli oneri processuali di fr. 6'500.- in rate mensili da fr. 500.-;

che l'appello non è stato notificato alla controparte;

che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

che gli attori adducono di avere un reddito modesto, costituito delle prestazioni AVS, e di non avere sostanza, di modo che il pagamento degli oneri processuali di fr. 6'500.- in una sola volta li getterebbe nell’indigenza, e chiedono per tale motivo che la tassa di giustizia venga ridotta a fr. 750.- e le ripetibili a fr. 1'000.-;

che nella fattispecie gli attori procedevano in causa per un importo di fr. 291'510.-;

che per tale valore litigioso la legge sulla tariffa giudiziaria prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 2'000.- e fr. 10'000.- (art. 17 LTG), sicché la tassa di giustizia, comprensiva delle spese, fissata dal Pretore in fr. 1'500.- si situa al disotto del limite minimo della tariffa;

che il regolamento sulle ripetibili prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa (art. 11), ossia, in concreto, da un minimo di fr. 17'500.- a un massimo di fr. 26'300.-, con il risultato che l’importo di fr. 5'000.- stabilito dal primo giudice risulta essere favorevole agli appellanti;

che in definitiva il primo giudice, dopo aver respinto per carenza del requisito di probabilità favorevole la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli attori, ha stabilito gli oneri processuali tenendo conto della loro situazione patrimoniale;

che in queste circostanze non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore, assai favorevole agli attori;

che il quesito della violazione del minimo vitale esecutivo esula dalla fissazione degli oneri processuali e dovrà essere fatto valere nell’ambito della procedura esecutiva;

che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello

24 dicembre 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.-

b) spese fr. 100.-

totale fr. 400.-

già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).