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12.2008.99 • TRAC TI 12.2008.99 Generato dall'IA

Employee Appeal for Unpaid Salary and Wrongful Termination Indemnity Dismissed Due to Procedural Defects and Waiver

Numero d'incarto 12.2008.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant employee, having initially sought payment for unpaid wages and abusive termination indemnity, appealed the lower court's rejection of her claims, later narrowing her appeal to seeking payment only for July 2005 salary after seemingly abandoning that claim at the initial hearing for strategic reasons. The appellate court dismissed the appeal because the employee had explicitly waived the salary claim for July 2005 during the discussion hearing, or alternatively, because both the salary claim and the indemnity claim were inadequately itemized in the initial filing, violating the procedural requirement to quantify claims, especially following federal jurisprudence that mandates specific quantification for abusive termination indemnity claims.

Regesto Legislator

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Art. 34 cpv. 2 LOG, Art. 336a cpv. 2 CO, Art. 337c cpv. 3 CO, Art. 42 cpv. 2 CO, Art. 165 cpv. 2 lett. g CPC, Art. 343 cpv. 3 CO; Employee Appeal for Unpaid Salary and Wrongful Termination Indemnity Dismissed Due to Procedural Defects and Waiver: The appellate court dismissed the appeal because the employee had explicitly waived the salary claim for July 2005 during the discussion hearing, or alternatively, because both the salary claim and the indemnity claim were inadequately itemized in the initial filing, violating the procedural requirement to quantify claims, especially following federal jurisprudence that mandates specific quantification for abusive termination indemnity claims.

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario arretrati di salario vizio di procedura disdetta ingiustificata insinuazione del credito controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited as the basis for ordering appeal costs to follow the event of the case (soccombenza).

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in conjunction with art. 343 cpv. 3 CO regarding the waiver of judicial fees and costs due to the outcome of the judgment.

art. 343 cpv. 3 CO

Cited as a basis for not levying judicial fees or costs, given the result of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 12.2008.99 · Lugano 18 settembre 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria: · Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2005.178 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanza 16 settembre 2005 da

AP 1 ora patrocinata dall’ PA 1 contro

AO 1 patrocinata dall’ PA 2

con cui l’istante ha chiesto di accertare l’abusività della disdetta 29 marzo 2005, la continuazione del rapporto di lavoro (domanda poi

omessa nelle conclusioni) e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'390.- oltre interessi al 5% dal novembre 2004, aumentati all’udienza

di discussione a fr. 29'976.60 oltre agli interessi dal 1° agosto 2005;

domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Segretario assessore, statuendo il 21 aprile 2008, in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, ha respinto;

appellante l’istante che, con atto di appello 2 maggio 2008, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 5'383.30 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2005, protestando ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 23 maggio 2008 propone la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritenuto

in fatto: A. Con contratto 27 marzo 2003 AO 1 ha assunto, dal 16 luglio 2003, AP

1 in qualità di croupier (doc. S). Con missiva 24 dicembre 2004 la datrice di lavoro – la cui ragione sociale era stata nel frattempo modificata in AO 1 – ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 2005 (doc. D). Il 4 gennaio 2005 __________, in rappresentanza della lavoratrice, ha contestato il licenziamento, sostenendo peraltro che il 24 dicembre 2004 AP 1 era assente dal posto di lavoro per malattia (doc. N). Il 10 gennaio 2005 l’avv. PA 2, legale della datrice di lavoro, ha motivato la disdetta con l’incapacità della lavoratrice di collaborare con i colleghi, con la sua inaffidabilità e assenza di puntualità (doc. P). Il 28 gennaio 2005 la datrice di lavoro ha altresì inoltrato un’ulteriore disdetta con effetto al 30 aprile 2005 (doc. Q). Con missiva 1° febbraio 2005 la lavoratrice, tramite il proprio patrocinatore avv. __________, si è opposta anche a tale licenziamento, ribadendo di essere ancora assente per malattia (doc. O). Con lettera raccomandata 29 marzo 2005 la datrice di lavoro ha quindi notificato una terza disdetta con effetto al 30 giugno 2005 (doc. C). Il 15 maggio 2005 il __________ ha scritto, in rappresentanza di AP 1, all’avv. PA 2 sostenendo che la disdetta 29 marzo 2005 poteva esplicare i suoi effetti solo al 31 luglio 2005, poiché ritirata dalla lavoratrice il 5 aprile 2005, e ritenendo che la stessa era sia abusiva sia data in tempo inopportuno (doc. L). L’avv. PA 2 ha ribadito l’efficacia della disdetta per il 30 giugno 2005 e i motivi della disdetta, ovvero l’incapacità della lavoratrice di integrarsi sul posto di lavoro e la sua inaffidabilità (doc. W).

B. Con istanza 16 settembre 2005 AP 1, rappresentata dal __________, ha adito la

Pretura di Locarno città chiedendo di accertare l’abusività della disdetta 29 marzo 2005, di continuare il rapporto di lavoro e la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 23'390.- oltre interessi al 5% dal novembre

2004 a titolo di stipendio per i mesi di giugno e luglio, di retribuzione per ore straordinarie e quale indennità per licenziamento abusivo equivalente a sei mesi di salario. All’udienza di discussione 21 novembre 2005 la convenuta si è opposta alla domanda, mentre l’istante ha lasciato cadere la domanda relativa alla continuazione del rapporto di lavoro e ha aumentato la sua pretesa a fr. 29'976.60 oltre interessi dal giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro, specificando che tale importo corrispondeva a "cinque mesi di disdetta abusiva" (pag. 1). Esperita l’istruttoria, con memoriale scritto 29 febbraio 2008 la convenuta ha ribadito la propria posizione. Da parte sua, il 28 febbraio 2008 l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 29'976.60, spiegando che tale cifra era composta di fr. 5'383.30 quale stipendio per il mese di luglio 2005 e di fr. 24'593.30 quale indennità per disdetta abusiva, e chiedendo gli interessi su tale somma dal 1° agosto 2005. Statuendo il 21 aprile 2008 in luogo e vece del Pretore giusta l’art.

34 cpv. 2 LOG, il Segretario assessore ha respinto l’istanza.

C. Con appello 2 maggio 2008 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 5'383.30 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2005 a titolo di stipendio per il mese di luglio 2005. La convenuta propone con osservazioni 23 maggio 2008 di respingere il gravame.

Considerato

in diritto: 1. Con ordinanza 10 luglio 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 luglio 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13

maggio 2008 (4A_512/2007, in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia

a prevalersi del vizio di forma. Entrambe le parti hanno rinunciato a prevalersi del vizio segnalato. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del presente gravame.

2. Il Segretario assessore ha anzitutto respinto la richiesta dell’attrice intesa al pagamento dello stipendio per il mese di luglio 2005. Egli ha accertato che la disdetta del rapporto di lavoro del 29 marzo 2005 era stata inviata per raccomandata e ha presunto che

il relativo avviso di ritiro da parte dell’Ufficio postale – valido dal 31 marzo 2005 fino al 7 aprile 2005 – era

stato depositato nella casella delle lettere dell’attrice il giorno successivo, 30 marzo 2005. Motivo per cui il preavviso di tre mesi ha iniziato a decorrere dal momento in cui l’attrice avrebbe potuto prendere conoscenza del contenuto della missiva in questione, ovvero il 31 marzo 2005, non da quando ella ha effettivamente ritirato, il 5 aprile 2005, la raccomandata, ed è quindi scaduto il 30 giugno 2005. Egli ha poi ritenuto che la lavoratrice non ha provato, né reso verosimile, l’abusività della disdetta, mentre la datrice di lavoro ha fornito la prova di parte dei motivi di licenziamento indicati nella missiva 24 maggio 2005, ovvero la mancanza di puntualità della lavoratrice e l’abitudine a parlare ai tavoli da gioco con un tono di voce troppo basso che non permetteva agli ispettori di verificare la regolarità del gioco.

3. L’appellante non invoca più in questa sede l’abusività della disdetta. Ella ribadisce invece la sua richiesta di versamento dello stipendio per il mese di luglio 2005, di fr. 5383.30 compresa la quota-parte di tredicesima. Secondo la convenuta, tale richiesta è inammissibile, poiché sollevata solo con le conclusioni (osservazioni, pag. 2 seg.).

4. Nell’istanza 16 settembre 2005 AP 1 ha chiesto il pagamento di fr. 23'390.- "a titolo di risarcimento danno e riparazione morale e salari arretrati" (richiesta di giudizio n. III), senza spendere una parola sul calcolo di tale cifra né sulla specificazione delle singole poste. Ella si è limitata, nell’indicazione del valore di causa (pag. 1), a ribadire tale importo specificando: "risultanti dai salari di giugno, luglio, ore straordinarie regolamento __________ parte integrante del contratto individuale di lavoro. Indennità per disdetta

abusiva di sei mesi". Nella motivazione dell’istanza l’unico riferimento alle pretese salariali era quello secondo il quale

il licenziamento era nullo poiché dato durante un periodo di incapacità lavorativa, motivo per cui il contratto era ancora valido (pag. 4 punto 25), e quello secondo il quale, essendo la raccomandata 29 marzo 2005 stata ritirata solo il 5 aprile 2005 (pag. 3, punto 15), allora il termine di disdetta era

prolungato di trenta giorni. All’udienza di discussione del 21 novembre 2005 l’istante ha precisato che nella fattispecie

la disdetta era valida solo per il 30 luglio 2005 (pag. 4 ad 25 e 26), e ha ribadito che "la disdetta è un atto valido soltanto alla ricezione" della stessa (pag. 3 ad 14 e 15) e che la stessa è stata ricevuta solo "all’inizio del mese seguente e pertanto non valida" (pag. 4 ad 23). L’istante ha nondimeno osservato che "il valore in causa corrisponde a cinque mesi di disdetta abusiva uguale a fr. 29'976.60". La convenuta ha accennato nella sua risposta (pag. 8 in mezzo) – seppur in relazione all’invocata nullità della disdetta – che dalle richieste di giudizio dell’istanza "non si capisce dove l’istante voglia arrivare e si invita a fare chiarezza". Al termine dell’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Con le conclusioni 28 febbraio 2008 la lavoratrice ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 29'976.60, composti di fr. 5'383.30 per lo stipendio del mese di luglio 2005 (comprensivo della quota-parte di tredicesima) e di fr. 24'593.30 a titolo di indennità per licenziamento abusivo (pag. 16). Nelle proprie conclusioni 29 febbraio 2008 la convenuta ha da parte sua rilevato che "non si capisce cosa rappresenta l’importo di fr. 29'976.60 con la conseguenza che l’importo

richiesto non è stato sostanziato" (pag. 2 seg.). Sulla questione, il Segretario assessore ha spiegato che "non appariva (…)

impossibile per la convenuta interpretare la pretesa pecuniaria fatta valere, siccome composta in parte del 'salario arretrato' concernente il mese di luglio 2005 (v. il tenore del petitum cfr. III. dell’istanza), e in parte dell’indennità per asserita disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a cpv. 1 e 2 CO (v. verbale contraddittorio 21 novembre 2005, pag. 1). Del resto, dottrina e giurisprudenza riconoscono – per diritto federale – la possibilità per l’istante lavoratore di neppure cifrare la pretesa di indennizzo" (sentenza impugnata, pag. 5, consid. 1).

5. La giurisprudenza cantonale pregressa riteneva invero che la domanda giudiziale intesa a ottenere l'indennità per licenziamento abusivo (e lo stesso valeva per quella riguardante il licenziamento immediato ingiustificato, la relativa pretesa rivestendo lo stesso carattere giuridico) non doveva necessariamente contenere la sua quantificazione, poiché tale valutazione spettava unicamente al giudice (Rep. 1998 n. 61). Essa non concerneva tuttavia le altre pretese salariali, che andavano quindi quantificate. Tale prassi si fondava sulle opinioni della dottrina dominante e sul fatto che la giurisprudenza, inizialmente restia a permettere al lavoratore di non quantificare questa l'indennità (JAR 1991, 339) sembrava muoversi in questa direzione (JAR 1994,

238 e 308). Se non che, il Tribunale federale ha precisato (DTF 131 III 243 consid. 5.2) che – poiché l'art. 336a cpv. 2 CO, e quindi anche il parallelo art. 337c cpv. 3 CO, attribuisce al giudice l'apprezzamento sulle conseguenze giuridiche e non quello riguardante l'accertamento dei fatti determinanti (come invece è per l'art. 42 cpv. 2 CO) – è contrario al diritto federale permettere una domanda non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento abusivo o licenziamento in tronco ingiustificato. La conseguenza è che un’istanza non cifrata, contraria quindi al

principio dell'onere di quantificare la domanda (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 11 e 12 ad art. 78 ; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78), comporta

la sua reiezione (art. 97 n. 4 e 99 cpv. 2 CPC), come recentemente spiegato da questa Camera (II CCA, sentenza inc. 12.2007.245 del 29 gennaio 2008).

6. Nel caso concreto, con l’istanza la lavoratrice ha chiesto, tra le altre cose, il pagamento dello stipendio per il

mese di luglio 2005. Ella non ha quantificato l’ammontare delle singole pretese, facendole rientrare nei complessivi

fr. 23'390.- richiesti. All’udienza di discussione, seppure ha ribadito le proprie argomentazioni sugli effetti della disdetta, ella ha chiesto il versamento di un importo di fr. 29'976.60 relativo a "cinque mesi di disdetta abusiva" e, quindi, di indennità per licenziamento abusivo. L’istante ha quindi atteso le conclusioni per far valere una pretesa che risulta essere nuova (quella dello stipendio per il mese di luglio 2005), poiché vi aveva rinunciato all’udienza di discussione, e quindi inammissibile. È pur vero che, tenuto conto del principio indagatorio che regge le controversie in tema di mercedi e salari, l'esposizione tardiva di fatti con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, n. 12 ad art 417 ), e quindi delle relative richieste (II CCA, sentenza inc. 12.2006.201 del 16

aprile 2007), non può essere considerata con eccessivo rigore. Tuttavia, l’ammontare del proprio stipendio per il mese

di luglio 2005 era noto alla lavoratrice fin dall'inoltro dell'istanza, senza che fossero necessari particolari accertamenti istruttori (cfr. sentenza testé citata), così come le circostanze del ricevimento della disdetta che secondo lei giustificavano la pretesa. Nemmeno si può dire che l’istante non comprendesse la portata della propria rinuncia, poiché all’udienza di discussione essa era comparsa personalmente, assistita da persone di sua fiducia. Anzi, la rinuncia allo stipendio del mese di luglio è stata fatta in piena consapevolezza, a fini strategici, per rimanere nei limiti di competenza della procedura sommaria di cui agli art. 416-418 CPC (verbale di udienza, pag. 1).

7. Si aggiunga che anche se si volesse prescindere dalla rinuncia all’udienza di discussione alla pretesa salariale per il mese di luglio 2005, l’istanza sarebbe stata comunque da respingere. Come esposto sopra (consid. 6), invero, prima della conclusioni non era stato cifrato né l’importo richiesto quale stipendio per il mese di luglio 2005, né l’indennità per licenziamento abusivo. Certo, era stato chiesto un importo complessivo di "salari di giugno, luglio, ore straordinarie e indennità per disdetta

abusiva sei mesi", ma, sebbene l’istante, come detto, avesse gli elementi per farlo, non ha cifrato individualmente

le proprie pretese. Ciò in contrasto con l’esigenza di cifrare le proprie domande (sopra, consid. 5). L’istante

afferma che nelle conclusioni "tentò di riordinare le proprie pretese postulando, in modo preciso, il risarcimento del salario del mese di luglio 2005 e un’indennità per disdetta abusiva" (appello, pag. 4 in mezzo). Se non che, al salario del mese di luglio ella aveva rinunciato nel corso dell’udienza di discussione e non poteva dunque più inserirla nelle proprie pretese. L’istanza doveva pertanto essere respinta. La sentenza impugnata deve in definitiva essere confermata, seppur per altre argomentazioni rispetto a quelle esposte dal Segretario assessore. Dato l’esito del giudizio si può prescindere dall’esame delle ulteriori argomentazioni di appello.

8. Per i motivi che precedono, l'appello dev’essere respinto. Non si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 5'383.30.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 2 maggio 2008 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 250.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).