Freight Forwarding Sale Dispute Over Business Performance and Risk Assumption
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute arising from the sale of an international freight forwarding business, where the buyer suspended payments claiming the transferred business volume and quality did not match expectations, the appellate court upheld the lower court's decision in favor of the seller. The court reasoned that while the documentation detailing 2003 figures was essential for valuing the sale, it only reflected the historical quality and quantity relevant for setting the purchase price; there was no explicit guarantee or evidence that the seller promised the buyer would achieve the same future business results, meaning the buyer assumed the business risk post-sale, and the seller was not in breach of contract regarding the 2003 data which was not contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF; Freight Forwarding Sale Dispute Over Business Performance and Risk Assumption: The court reasoned that while the documentation detailing 2003 figures was essential for valuing the sale, it only reflected the historical quality and quantity relevant for setting the purchase price; there was no explicit guarantee or evidence that the seller promised the buyer would achieve the same future business results, meaning the buyer assumed the business risk post-sale, and the seller was not in breach of contract regarding the 2003 data which was not contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders to determine that the costs follow the event (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 12.2008.93 · Lugano 20 aprile 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria: · Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.58 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27 maggio 2005 da
AO 1 rappr. dall' RA 1 contro
AP 1 rappr. dall' RA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'000.- oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio;
domande alle quali la parte convenuta si è opposta e che il Pretore, con sentenza 25 marzo 2008 ha accolto;
appellante la convenuta con atto d'appello 21 aprile 2008 con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione;
mentre con osservazioni 28 maggio 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto e in diritto
1. AO
1 e AP 1 (in seguito AP 1) sono aziende entrambe attive nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e dello sdoganamento di merci.
Con contratto 2 gennaio 2004 la AO 1 ha ceduto alla AP 1 la propria attività di spedizioni internazionali " … nella qualità e quantità sopra descritta …", vale a dire come era "… descritto qualitativamente e quantitativamente nella documentazione allegata …", documentazione dalla quale risultavano il fatturato, i costi diretti, il margine di utile e i costi generali relativi all'anno 2003. Da parte sua, l'acquirente si è impegnata a versare l'importo di fr. 50'000.-, pagabile in quattro rate, la prima a fine marzo 2004 (fr. 8'000.-), la seconda a fine luglio 2004 (fr. 16'000.-) la terza a fine dicembre 2004 (fr. 16'000.-) e l'ultima a fine febbraio 2005 (fr. 10'000.-). Dopo aver versato la prima rata, l'acquirente ha sospeso i pagamenti, adducendo che l'attività trasmessale non corrispondeva quantitativamente e qualitativamente a quanto concordato.
2. Con petizione 27 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 42'000.- oltre interessi, pari alla parte del prezzo rimasto impagato, chiedendo altresì il rigetto dell'opposizione interposta da controparte al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio.
Con risposta 25 settembre 2005 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo di aver sospeso il pagamento perché la venditrice aveva garantito una cifra d'affari che in realtà non veniva realizzata. La differenza sostanziale tra la cifra d'affari garantita e quella realizzata costituirebbe inadempienza della convenuta e farebbe venir meno l'obbligo di pagare il prezzo.
Con gli ulteriori allegati, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
3. Con sentenza 25 maggio 2008 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha rilevato che, pur avendo l'attrice trasferito un certo traffico di spedizioni internazionali alla convenuta, tale cessione non costituisce il trasferimento di un diritto soggettivo - che non esiste - ma l'obbligo di astenersi dal continuare una pratica in un determinato settore, o eventualmente la raccomandazione e l'introduzione del successore tra i propri clienti, obblighi la cui violazione non risulta dagli atti. In merito alle cifre fornite dalla venditrice ha poi rilevato che dal documento non risultano assicurazioni in merito alla cifra d'affari che la convenuta poteva realizzare, nel senso di una promessa di guadagno, quanto piuttosto l'indicazione di un volume d'affari. Non vi sarebbe poi la prova che l'attrice abbia garantito alla convenuta il raggiungimento nel futuro della stessa cifra d'affari ottenuta nel 2003.
4. Con appello 21 aprile 2008 - di cui con osservazioni 28 maggio 2008 l'appellata postula la reiezione - la convenuta domanda la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione.
5. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver negato a torto l'esistenza di una qualità promessa. Essa adduce che, menzionando nel contratto di compravendita la quantità e qualità dell'attività ceduta, l'attrice avrebbe dato un'esplicita garanzia di qualità e quantità del traffico ceduto, ciò che sarebbe da considerare una promessa della venditrice all'acquirente nel senso che anche in futuro l'attività avrebbe reso altrettanto.
Va qui rilevato che le indicazioni riportate nell'allegato al contratto doc. C erano certamente importanti, dovendo le parti concordare il prezzo della cessione dell'attività, il cui valore dipende indubbiamente anche dal volume d'affari e dalla clientela ceduta. Tuttavia, anche qualora, come sostiene l'appellante, la quantità e qualità dell'attività ceduta fosse da considerare una qualità promessa, tale qualità sarebbe riferita unicamente alla cifra d'affari riferita al 2003, che era stata alla base della contrattazione. Non vi sono invece elementi per poter ritenere che la venditrice abbia promesso che anche in futuro sarebbero stati raggiunti i medesimi risultati. Il contratto comunque nulla contiene in tal senso. Se anche le aspettative della convenuta circa l'evoluzione futura della situazione erano basate sulla situazione esistente nel 2003, come risultante dal contratto di cessione, questa - di per sé comprensibile - aspettativa non è tale da far ritenere che l'evoluzione in tal senso costituisse una qualità promessa. In mancanza di un'esplicita assicurazione in tal senso, non si può ritenere che il venditore abbia accettato di continuare ad assumersi il rischio imprenditoriale anche quando, dopo aver venduto l'azienda, egli non aveva più voce in capitolo in merito all'andamento dell'attività.
Rilevato poi che l'appellante non ha mai contestato la correttezza dei dati relativi al 2003, l'appellata non può essere considerata inadempiente. Da qui, la reiezione dell'appello. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi
pronuncia
1. L'appello è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.-
b) spese fr.
50.-
totale fr. 1050.-
anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).