Appeal Moot Due to Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants challenged an eviction decree, but subsequently informed the court that they had settled the matter out of court and requested the appeal be withdrawn, leading the appellate court to declare the appeal moot pursuant to relevant procedural rules and local tenancy law. Consequently, the court struck the appeal from the roll, ordered the appellants to bear the associated court costs, and declared the cross-indemnities compensated as agreed upon in the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 115 LTF, art. 113 LTF, art. 117 LTF; Appeal Moot Due to Settlement: Consequently, the court struck the appeal from the roll, ordered the appellants to bear the associated court costs, and declared the cross-indemnities compensated as agreed upon in the settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the section detailing the legal remedies against the decision, specifically regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
This provision is cited in the section detailing the admissibility thresholds for an appeal in pecuniary matters to the Federal Supreme Court.
This provision is cited as the basis for filing a subsidiary appeal in matters of constitutional law if the civil appeal is inadmissible.
This provision is cited as the basis for filing a subsidiary appeal in matters of constitutional law if the civil appeal is inadmissible.
This provision is cited as regulating the standing to appeal (legitimation) in the case of a subsidiary constitutional appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2008.71 · Lugano 30 luglio 2008/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney–Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 27 marzo 2008 presentato da
AP 1 AP 2 (tutti rappr. dall’ RA 1) contro
il decreto di sfratto emanato il 25 marzo 2008 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa promossa nei loro confronti da
AO 1 (rappr. dall’ RA 2)
richiamata l’ordinanza 22 aprile 2008 con la quale la presidente della Camera ha sospeso la causa, essendo in corso tra le parti trattative;
preso atto dello scritto 25 luglio 2008 del patrocinatore degli appellanti, con il quale comunica che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiede lo stralcio dai ruoli della procedura, con tasse e spese di giustizia a carico degli appellanti, compensate le ripetibili come dalla convenzione sottoscritta il medesimo giorno;
considerato che il valore di causa corrisponde a fr. 9'120.–, pari a sei mesi di locazione, il contratto prevedendo scadenze semestrali per la disdetta (doc. A);
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,
decreta 1. L’appello del 27 marzo 2008 diAP 1 e AP 2, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.– (fr. 50.– tassa di giustizia, spese fr. 50.–), già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico.
§ Compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.