Recognition of Foreign Judgment and Validity of Service Abroad
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought recognition and enforceability in Switzerland of a foreign judgment ordering the respondent to reimburse a monetary sum. The lower court granted the request, but the respondent opposed, arguing that the judicial documents sent to their address in Germany should have been in the German language. The appellate court reasoned that the notification of judicial acts to a party domiciled abroad must follow the modalities established by the Hague Convention of November 15, 1965, which, in the context of agreements between Switzerland and Germany, does not permit direct notification by mail unless specifically provided, thus rendering the initial notification null and void, leading to the procedure being terminated with the instruction to re-notify the judgment correctly via the appropriate channels.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 513b CPC, Art. 513c CPC, Art. 362 CPC, Art. 122 CPC, Art. 6 CA, Art. 10 CA; Recognition of Foreign Judgment and Validity of Service Abroad: The lower court granted the request, but the respondent opposed, arguing that the judicial documents sent to their address in Germany should have been in the German language. The appellate court reasoned that the notification of judicial acts to a party domiciled abroad must follow the modalities established by the Hague Convention of November 15, 1965, which, in the context of agreements between Switzerland and Germany, does not permit direct notification by mail unless specifically provided, thus rendering the initial notification null and void, leading to the procedure being terminated with the instruction to re-notify the judgment correctly via the appropriate channels.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the jurisdiction of the Appellate Civil Chamber regarding opposition to the exequatur.
Cited as the basis for the Appellate Civil Chamber's competence to rule on the opposition in this case governed by the Lugano Convention.
Cited to establish the formal requirements for filing the opposition.
Cited in the context of potentially inadmissible opposition due to lack of motivation, although the issue was left open.
Cited to indicate that notification of judicial acts to recipients abroad occurs according to the Hague Convention.
Cited regarding the designation of the central authority under the Hague Convention.
Cited regarding the procedure the central authority uses to notify the act according to the requested state's law.
Cited regarding the possibility of notifying the act using a special form requested by the requesting party.
Cited regarding the possibility of direct notification by mail under the 1905 Hague Convention, which is relevant to the notification issue.
Cited regarding the possibility of direct notification by mail under the 1965 Hague Convention, which is relevant to the notification issue.
Cited again, noting that its application requires the treaty with the interested state to permit this procedure.
Cited in the remedies section regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal in pecuniary matters.
Cited in the remedies section regarding the condition for an appeal to the Federal Tribunal (question of fundamental legal importance).
Cited as the provisions governing the subsidiary constitutional appeal if the appeal in civil matters is not possible.
Cited in the remedies section, requiring simultaneous submission of ordinary and constitutional appeals.
Testo completo
Incarto n. 12.2008.228 · Lugano 9 aprile 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria: · Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2008.1038 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 9 ottobre 2008 da
AO 1 rappr. dall' RA 1 contro
AP 1
chiedente il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera di una sentenza emessa da un tribunale estero;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 ottobre 2008 AO 1 ha chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della decisione 29 luglio 2008 (Kostenfestsetzungsbeschluss) con la quale il Landgericht di __________, statuendo nell'ambito del procedimento tra AO 1 e AP 1 (inc. 3 0 589/98) ha imposto a quest'ultimo di rifondere alla controparte 79.80 Euro oltre interessi;
che con sentenza 14 ottobre 2008 il Pretore ha accolto l'istanza di delibazione, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico della parte convenuta;
che la decisione della Pretura è stata intimata al convenuto in Germania direttamente tramite posta;
che con atto datato 23 ottobre 2008, ma rimesso alla posta tedesca il 3 novembre successivo, AP 1 dichiara quanto segue: "Den Sentenza vom 14.10.08 wird hiermit im Ganzen widersprochen. In Deutschland zugesandte Dokumente haben grundsätzlich in deutscher Sprache zu erfolgen";
che la Presidente di questa Camera ha citato le parti all'udienza del 24 febbraio 2009, alla quale è comparsa unicamente la parte istante, la quale ha chiesto la reiezione dell'opposizione;
che per l'art. 513b CPC la competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano spetta al Pretore, mentre la Camera civile d'appello è in questi casi competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione;
che giusta l'art. 513c CPC l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio;
che, nella misura in cui lo scritto 23 ottobre 2008 di AP 1 dovesse essere considerato quale opposizione all'exequatur, sarebbe da esaminare se la medesima non debba essere considerata irricevibile perché egli si limita a contestare la sentenza, senza però addurre motivazione di sorta, ciò in contrasto con l'art. 362 CPC per il quale l'istanza dev'essere succintamente motivata;
che tuttavia la questione può restare aperta per i motivi che seguono:
che AP 1 sostiene che i documenti inviati in Germania devono essere in lingua tedesca, questione questa attinente alla validità della notifica degli atti giudiziari;
che nei casi in cui il destinatario è domiciliato all'estero, la notifica degli atti giudiziari avviene secondo le modalità stabilite nella Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965 (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965; art. 122 CPC);
che, in applicazione della citata convenzione, ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione di un altro stato contraente e di darvi seguito (art. 2 cpv. 1);
che l'autorità centrale dello stato richiesto procede alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo le norme prescritte dalla legislazione dello stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio (art. 5 cpv. 1 lettera a), oppure secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello stato richiesto (cpv. 1 lettera b), ritenuto che, salvo nei casi di cui alla lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente;
che, sebbene la Convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905 (entrata in vigore per la Svizzera il
27 aprile 1909) e quella del 1965 ammettano entrambe la possibilità di indirizzare direttamente, tramite posta, atti giudiziari a persone che si trovano all'estero (art. 6 CA 1905, art. 10 CA 1965), ciò presuppone che la convenzione stipulata con gli stati interessati ammetta questo modo di procedere (art. 6 CA 1905), possibilità questa non prevista nei trattati tra Svizzera e Germania;
che, di conseguenza, l'intimazione della sentenza del 14 ottobre 2008 della Pretura è nulla e l'incarto dev'essere ritornato alla Pretura affinché proceda a un nuova intimazione della sentenza 14 ottobre 2008;
che, stante l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. La procedura è evasa nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse né spese, non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- AP 1, , - RA 1, ,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).