Enforcement of Foreign Judgment Over Improper Service of Process
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the recognition and enforcement in Switzerland of a foreign court decision ordering the respondent to pay a sum of money, but the initial decision granting this was appealed on the grounds that the notification of the lower court's ruling to the respondent in Germany, sent directly by mail, was invalid because the governing international convention between Switzerland and Germany did not permit direct postal service for judicial acts to foreign residents. The appellate court agreed, reasoning that notification to a party domiciled abroad must follow the Hague Service Convention, which requires notification through a central authority, and since the applicable treaty did not allow direct postal notification, the lower court's service was null, requiring the case to be returned for proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 513b CPC, Art. 513c CPC, Art. 362 CPC, Art. 122 CPC, Art. 6 CA, Art. 10 CA; Enforcement of Foreign Judgment Over Improper Service of Process: The appellate court agreed, reasoning that notification to a party domiciled abroad must follow the Hague Service Convention, which requires notification through a central authority, and since the applicable treaty did not allow direct postal notification, the lower court's service was null, requiring the case to be returned for proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision relates to the jurisdiction of the Civil Court of Appeal regarding opposition to the exequatur judgment, although the final order only refers to concluding the procedure based on the considerations (which established an issue under this Convention framework).
This provision establishes the jurisdiction of the Pretore and the appeal jurisdiction of the Civil Court of Appeal concerning the recognition and enforcement of foreign judgments under the Lugano Convention.
This provision establishes the procedure (chamber consultation) for filing opposition to the appeal court regarding the exequatur.
This provision was mentioned in relation to the requirement for motivated opposition, although the court ultimately did not rule based on its violation.
This provision was cited as the basis for the rules governing the notification of judicial acts to recipients domiciled abroad, which formed the core of the decision's reasoning.
This article of the Hague Convention (mentioned alongside art. 122 CPC) specifies the central authority designated for receiving and executing requests for notification abroad.
This article of the Hague Convention specifies how the requested central authority proceeds with the notification according to the law of the requested state.
This article of the 1905 Hague Convention was cited regarding the possibility of direct notification by post, though deemed inapplicable in this case.
This article of the 1965 Hague Convention was cited regarding the possibility of direct notification by post, though deemed inapplicable in this case.
This provision governs when an appeal to the Federal Supreme Court is admissible based on fundamental importance in pecuniary matters.
This provision sets the deadline for filing an appeal in a pecuniary matter to the Federal Supreme Court.
These provisions relate to the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal if an appeal in civil matters is not admissible.
This provision concerns the requirement to present ordinary and constitutional appeals in a single instance.
Testo completo
Incarto n. 12.2008.226 · Lugano 9 aprile 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria: · Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2008.1036 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 ottobre 2008 da
AO 1 rappr. dall' RA 1 contro
AP 1
chiedente il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera di una sentenza emessa da un tribunale estero;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 ottobre 2008 AO 1 ha chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della decisione 29 luglio 2008 (Kostenfestsetzungsbeschluss) con la quale il Landgericht di __________, statuendo nell'ambito del procedimento tra AO 1 e AP 1 (inc. 3 0 589/98) ha imposto a quest'ultimo di rifondere alla controparte 152.92 Euro oltre interessi;
che con sentenza 14 ottobre 2008 il Pretore ha accolto l'istanza di delibazione, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico della parte convenuta;
che la decisione della Pretura è stata intimata al convenuto in Germania direttamente tramite posta;
che con atto datato 23 ottobre 2008, ma rimesso alla posta tedesca il 3 novembre successivo, AP 1 dichiara quanto segue: "Den Sentenza vom 14.10.08 wird hiermit im Ganzen widersprochen. In Deutschland zugesandte Dokumente haben grundsätzlich in deutscher Sprache zu erfolgen";
che la Presidente di questa Camera ha citato le parti all'udienza del 24 febbraio 2009, alla quale è comparsa unicamente la parte istante, la quale ha chiesto la reiezione dell'opposizione;
che per l'art. 513b CPC la competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano spetta al Pretore, mentre la Camera civile d'appello è in questi casi competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione;
che giusta l'art. 513c CPC l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio;
che, nella misura in cui lo scritto 23 ottobre 2008 di AP 1 dovesse essere considerato quale opposizione all'exequatur, sarebbe da esaminare se la medesima non debba essere considerata irricevibile perché egli si limita a contestare la sentenza, senza però addurre motivazione di sorta, ciò in contrasto con l'art. 362 CPC per il quale l'istanza dev'essere succintamente motivata;
che tuttavia la questione può restare aperta per i motivi che seguono:
che AP 1 sostiene che i documenti inviati in Germania devono essere in lingua tedesca, questione questa attinente alla validità della notifica degli atti giudiziari;
che nei casi in cui il destinatario è domiciliato all'estero, la notifica degli atti giudiziari avviene secondo le modalità stabilite nella Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965 (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965; art. 122 CPC);
che, in applicazione della citata convenzione, ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione di un altro stato contraente e di darvi seguito (art. 2 cpv. 1);
che l'autorità centrale dello stato richiesto procede alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo le norme prescritte dalla legislazione dello stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio (art. 5 cpv. 1 lettera a), oppure secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello stato richiesto (cpv. 1 lettera b), ritenuto che, salvo nei casi di cui alla lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente;
che, sebbene la Convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905 (entrata in vigore per la Svizzera il
27 aprile 1909) e quella del 1965 ammettano entrambe la possibilità di indirizzare direttamente, tramite posta, atti giudiziari a persone che si trovano all'estero (art. 6 CA 1905, art. 10 CA 1965), ciò presuppone che la convenzione stipulata con gli stati interessati ammetta questo modo di procedere (art. 6 CA 1905), possibilità questa non prevista nei trattati tra Svizzera e Germania;
che, di conseguenza, l'intimazione della sentenza del 14 ottobre 2008 della Pretura è nulla e l'incarto dev'essere ritornato alla Pretura affinché proceda a un nuova intimazione della sentenza
14 ottobre 2008;
che, stante l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. La procedura è evasa nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse né spese, non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).