Shareholder Judge Recused from Payment Order Case Due to Conflict of Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Court confirmed a lower court judge's decision to recuse themself from a provisional judgment on opposition to a payment order because the judge was a shareholder of the debtor company and the deceased father of the judge had recently served as legal counsel for the company and its sole administrator, creating potential conflicts of interest under both specific grounds for recusal and general principles requiring judges to withdraw when there are grave reasons that might compromise impartiality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 CPC, Art. 28 cpv. 2 CPC, Art. 27 CPC, Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF; Shareholder Judge Recused from Payment Order Case Due to Conflict of Interest: che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IALegal basis cited for the decision to confirm the exclusion of the judge.
Provision cited regarding the authority that rules on the exclusion of a judge (the Court of Appeal).
Cited in the reasoning regarding the lack of opposition to the exclusion, though not directly in the operative part, the operative part relies on the preceding articles.
Cited in the reasoning as a potential ground (serious reason) justifying the confirmation of the exclusion.
Cited in the reasoning regarding the next steps concerning the exclusion of the assessor secretary.
Cited in the reasoning regarding a specific ground for inadmissibility (relationship with the judge).
Testo completo
Incarto n. 12.2008.155 · Lugano 25 agosto 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sulla dichiarazione di astensione 7 agosto 2008 dell'avv. dott. IS 1, Pretore della giurisdizione del distretto di Leventina, dall'occuparsi della causa inc. EF.2008.68, chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Leventina e promossa il 18 luglio 2008 da
CO 1, Bellinzona rappr. dal __________ contro
CO 2 rappr. dall’amministratore unico RA 2
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che con istanza 18 luglio 2008 lo CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina il rigetto dell’opposizione interposta da CO 2 al PE n. __________ dell’UEF di Leventina;
che il 7 agosto 2008 il Pretore della Pretura del distretto di Leventina ha dichiarato di escludersi dal trattare la procedura nei confronti di CO 2, evidenziando come il suo defunto padre, avv. __________, era stato negli ultimi anni e fino alla sua scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 - legale sia della società sia di RA 2, amministratore unico di quest’ultima, e inoltre di essere azionista di CO 2;
che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art.
30 CPC);
che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come appare verificarsi in concreto, dal momento che né CO 2, né l’istante hanno presentato osservazioni nel termine di 5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC, l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);
che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;
che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e dell'amministratore della stessa;
che, anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che l'avv. __________ è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;
che sull’eventuale esclusione del Segretario assessore statuirà, dandosene il caso, il Pretore viciniore (art. 30 cpv. 1 CPC);
che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
decreta:
1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Leventina, avv. dott. IS 1, dall'occuparsi della procedura inc. EF.2008.68 avente per oggetto CO 2.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72, 92, 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).