Untimely Review of Contractual Damages Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought a review of a prior appellate court decision that upheld the lower court's rejection of the appellant's claim for contractual damages (amounting to over 10,000 currency units) against a former employer, a claim that failed because the appellant could not prove the alleged oral employment contract terms. The court dismissed the request for review as inadmissible because it was filed on July 21, 2008, well after the statutory 20-day deadline following the April 18, 2008 notification of the prior judgment, rendering the substantive arguments moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 313*bis* CPC; Untimely Review of Contractual Damages Claim: The court dismissed the request for review as inadmissible because it was filed on July 21, 2008, well after the statutory 20-day deadline following the April 18, 2008 notification of the prior judgment, rendering the substantive arguments moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was used to decide the appeal using the simplified procedure because the request was clearly inadmissible.
This provision of the Ticino Code of Civil Procedure sets the deadline for filing a review request against a decision by the Court of Appeal, which was missed by the applicant.
Testo completo
Incarto n. 12.2008.145 · Lugano 28 luglio 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.199 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 settembre 2006 da
IS 1 contro
CO 1 rappr. da RA 1
*giudicando* *sulla domanda di revisione presentata il 21 luglio 2008* dall’istante in relazione alla sentenza emessa il 16 aprile 2008 (inc. 12.2008.10) da questa Camera;
Ritenuto
in fatto: che il 22 settembre 2006 IS 1 ha convenuto CO 1, sua precedente datrice di lavoro, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 10'326.40 come risarcimento del danno contrattuale;
che la convenuta si è opposta alla domanda;
che il Pretore ha respinto l’istanza con sentenza 13 dicembre 2007, confermata da questa Camera – su appello dell’istante – il 16 aprile 2008, con giudizio intimato alle parti il 18 aprile successivo (inc.12.2008.10);
che il 21 luglio 2008 IS 1 ha chiesto a questa Camera il “riesame” della sentenza, affermando che si trattava a suo giudizio di un “grave errore giudiziario”;
che la domanda non è stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto: che la richiedente motiva la domanda di riesame sostanzialmente con la propria convinzione che sia stato commesso un grave errore giudiziario ai suoi danni;
che il Codice di procedura civile ticinese non conosce l’istituto del riesame di una sentenza, e prevede quello della revisione;
che una domanda di revisione di una sentenza emanata da una Camera del Tribunale di appello (art. 340 segg. CPC) dev'essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione (art. 342 CPC) alla Camera che ha giudicato;
che nella fattispecie la sentenza 16 aprile 2008 di questa Camera è stata consegnata alla richiedente il 18 aprile successivo, come risulta dalla ricevuta postale agli atti;
che, presentata il 21 luglio 2008, la domanda in esame risulta chiaramente tardiva;
che ci si può dunque dispensare dall’esaminare le critiche mosse dalla richiedente, non senza rilevare che l’esito della procedura giudiziaria di prima e seconda sede deriva dal fatto che l’istante non ha potuto provare il contenuto del contratto orale o del colloquio di assunzione conforme alle proprie tesi;
che la richiesta di annunciare all’assicurazione responsabilità civile del Cantone i danni causati all’istante dal “grave errore giudiziario” che ella ravvisa nella sentenza 16 aprile 2008, è priva di oggetto;
che, infatti, l’appellante medesima ha rinunciato a presentare ricorso contro la citata sentenza, accettandone in tal modo le conseguenze;
che la domanda del 21 luglio 2008, manifestamente irricevibile, può pertanto essere decisa con la procedura dell'art. 313*bis* CPC;
che trattandosi della domanda di revisione di una sentenza emanata secondo la procedura speciale per salari e mercedi non si prelevano tasse né spese a carico della richiedente, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).