Appeal Regarding Striking of Petition for Non-Payment of Procedural Advance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant initiated a claim for the payment of a sum of money, but after a prior request for legal aid was rejected, the lower court ordered the appellant to pay a procedural advance within a specified term, warning that failure to comply would result in the petition being struck from the roll. When the appellant failed to remit the required advance payment, the petition was duly struck from the roll by the lower court. The appellate court dismissed the appellant's subsequent submission, which merely contested the striking order without articulating valid legal reasons for overturning it, concluding that the initial decision was correct and lawful based on the applicable procedural statutes mandating the striking of a case when the required advance payment is not made following the rejection of legal aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 11 cpv. 1 LTG, Art. 9 cpv. 2 LTG, Art. 2 LTG, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Appeal Regarding Striking of Petition for Non-Payment of Procedural Advance: When the appellant failed to remit the required advance payment, the petition was duly struck from the roll by the lower court. The appellate court dismissed the appellant's subsequent submission, which merely contested the striking order without articulating valid legal reasons for overturning it, concluding that the initial decision was correct and lawful based on the applicable procedural statutes mandating the striking of a case when the required advance payment is not made following the rejection of legal aid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant did not indicate why the challenged decision should be reformed.
Cited implicitly as part of the general provisions governing appeal proceedings before the final judgment is rendered.
Cited implicitly as part of the general provisions governing appeal proceedings before the final judgment is rendered.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.96 · Lugano 8 maggio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.332 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da
AP 1 contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 11 aprile 2006 ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;
visto lo scritto 3 maggio 2006 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi;
che, dopo aver respinto con decreto 10 febbraio 2006 la (nuova) istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice, il Segretario assessore, con ordinanza 14 marzo 2006, ha assegnato a quest’ultima un termine di 20 giorni per versare l’importo fr. 350.- quale anticipo della tassa di giustizia e delle spese, precisando a quel momento che l’infruttuosa decorrenza del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che con decreto 11 aprile 2006 egli, preso atto che l’attrice non aveva dato seguito alla richiesta di anticipo delle tasse e delle spese giudiziarie, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;
che con lo scritto 3 maggio 2006 che qui ci occupa, l’attrice, dopo aver rammentato le disavventure che l’avevano indotta ad inoltrare la presente causa, conclude adducendo “*che non c’è proprio nulla da stralciare !*”;
che lo scritto in questione, sempre che possa effettivamente essere considerato un appello da sottoporre all’autorità di ricorso e non invece un semplice sfogo all’indirizzo del Segretario assessore, destinatario della missiva, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa s’intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che nel caso di specie l’attrice, pur avendo dichiarato di non condividere il giudizio di stralcio intimatole, non indica in alcun modo per quale motivo quella decisione sarebbe errata e dovrebbe pertanto essere riformata, dal che l’irricevibilità del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che l’impugnativa, fosse anche stata ricevibile, sarebbe stata in ogni caso infondata nel merito;
che in effetti il querelato giudizio è perfettamente corretto e legittimo, essendo pacifico che, dopo la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria decretata dal primo giudice con decisione ormai cresciuta in giudicato, l’attrice non ha assolutamente provveduto ad anticipare quanto richiestole con ordinanza 14 marzo 2006, con l’esplicita comminatoria dello stralcio della causa;
che, stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano né tassa di giustizia, né spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto/appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario