Legal Aid Revocation Post-Judgment Nullified
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant successfully challenged a lower court's retroactive revocation of their granted legal aid and free legal assistance, which the lower court based on the appellant's subsequent recovery of litigation costs following a favorable judgment; the appellate court reasoned that once a case is concluded, the authority to recover costs from a successful party who previously received legal aid falls under specific recovery provisions, not the initial provision allowing for revocation during the proceedings, thus annulling the lower court's decree, although noting the appellant's failure to timely submit professional fees for reimbursement under a different statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 9 Lag, Art. 7 cpv. 1 Lag, Art. 6 Lag, Art. 148 CPC; Legal Aid Revocation Post-Judgment Nullified: The appellant successfully challenged a lower court's retroactive revocation of their granted legal aid and free legal assistance, which the lower court based on the appellant's subsequent recovery of litigation costs following a favorable judgment; the appellate court reasoned that once a case is concluded, the authority to recover costs from a successful party who previously received legal aid falls under specific recovery provisions, not the initial provision allowing for revocation during the proceedings, thus annulling the lower court's decree, although noting the appellant's failure to timely submit professional fees for reimbursement under a different statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ruled that the lower authority erred in applying this provision to revoke the legal aid after the case was concluded.
The court mentioned that this article governs the recovery of costs after the case is concluded, implying the revocation power under art. 21 ceased to apply.
This article was cited as a procedural basis for the appeal ruling itself.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.73 · Lugano 28 marzo 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Walser e Pellegrini (in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, assente)
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.26 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Cittàpromossa con petizione 9 maggio 2003 da
AO 1 contro
AO 1 rappr. da RA 1
con cui l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'546.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 16'899.60 oltre interessi, e sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 ottobre 2005, con cui ha accolto la petizione per fr. 56'649.- più interessi e respinto la domanda riconvenzionale;
ed ora sul decreto 9 marzo 2006 con cui il Pretore ha revocato con effetto retroattivo la decisione di concessione dell¿assistenza giudiziaria 7 luglio 2003 a favore dell¿attore;
ricorrente l¿attore con atto del 20 marzo 2006, con cui contesta la decisione pretorile chiedendo in subordine di potersi rivalere sulla convenuta anche per quanto riguardava le proprie spese d¿avvocato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto che l¿attore, vincendo la causa che l¿aveva opposto alla convenuta, aveva incassato fr. 56'649.- oltre interessi ed era con ciò divenuto in grado di far fronte ai costi relativi al suo patrocinio, ha revocato con effetto retroattivo la decisione con cui il 7 luglio 2003 gli aveva concesso l¿assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell¿avv. __________;
che in questa sede l¿attore contesta la decisione di revoca dell¿assistenza giudiziaria chiedendo in subordine di potersi rivalere sulla convenuta anche per quanto riguardava le proprie spese d¿avvocato, nel frattempo già trattenute dal suo legale;
che l¿art. 21 cpv. 1 lett. a Lag, di cui il Pretore si è avvalso per revocare in concreto il beneficio dell¿assistenza giudiziaria all¿attore che, a suo giudizio, era divenuto in grado di provvedere alle spese di patrocinio, prevede che l¿assistenza giudiziaria, datene le condizioni, può essere revocata ¿in ogni tempo¿, ovvero -come meglio precisato nel Messaggio n. 5123 del Consiglio di Stato del 22 maggio 2001 e nel relativo Rapporto 17 aprile 2002 della Commissione della legislazione, con riferimento agli art. 9 e 21 Lagin ogni stadio della causa (così pure in base al diritto previgente: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 158), mentre dopo la definizione della causa fanno stato le disposizioni concernenti il recupero (art. 9 Lag);
che nel caso di specie, pacifico che la causa era nel frattempo terminata, il Pretore non poteva più revocare il beneficio dell¿assistenza giudiziaria all¿attore, ritenuto che spettava semmai al Consiglio di Stato, in forza all¿art. 9 Lag, esigere da quest¿ultimo la rifusione delle somme eventualmente anticipategli in virtù della decisione di assistenza giudiziaria;
che il decreto pretorile, contrario alle norme di legge, deve pertanto essere annullato;
che la presente decisione, pur essendo favorevole all¿attore, verosimilmente non migliorerà la sua posizione, atteso che in base all¿art. 7 cpv. 1 Lag la nota professionale del suo legale avrebbe dovuto essere presentata all¿autorità di concessione entro tre mesi, ormai trascorsi, dal termine della procedura per cui era stato concesso il beneficio dell¿assistenza giudiziaria con l¿ammissione al gratuito patrocinio;
che non si prelevano né tasse di giustizia, né spese per questa pronunzia, né si assegnano ripetibili o indennità al ricorrente, per altro nemmeno patrocinato, atteso che l¿accoglimento del ricorso è avvenuto per ragioni non evocate nel gravame (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);
che questo giudizio viene trasmesso anche alla Commissione di disciplina dell¿Ordine degli avvocati, affinché abbia ad esaminare se il comportamento dell¿avv. __________, che ha trattenuto le sue spettanze (fr. 22'061.23, di cui fr. 19'000.- per onorari) direttamente dalle somme incassate dalla controparte invece di agire come previsto dagli art. 7 Lag, rispettivamente che non sembra aver ossequiato i principi dell¿art. 6 Lag (aliquota percentuale minima ridotta al 70% per l¿onorario), non debba essere sanzionato dal punto di vista disciplinare;
Per i quali motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 20 marzo 2006 di AP 1 è accolto.
§ Di conseguenza il decreto 9 marzo 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullato.*
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e alla Commissione di disciplina dell¿Ordine degli avvocati
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario