Eviction Order Upheld: Representative's Mandate Validated
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged an eviction order granted by the lower court, arguing that the landlord's representative, a legal entity, lacked the proper mandate and was not authorized to represent the property owner in court, a claim that had not been raised in the initial hearing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that property management entities are permitted to represent landlords in eviction proceedings under the relevant code, and further, that the challenging party waived the right to contest the representative's capacity by failing to raise the objection at the prior hearing; moreover, the representative had properly submitted both a general power of attorney and a specific one for the eviction action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 64a cpv. 1 lett. c CPC, Art. 97 CPC, Art. 148 CPC; Eviction Order Upheld: Representative's Mandate Validated: The appellate court rejected the appeal, reasoning that property management entities are permitted to represent landlords in eviction proceedings under the relevant code, and further, that the challenging party waived the right to contest the representative's capacity by failing to raise the objection at the prior hearing; moreover, the representative had properly submitted both a general power of attorney and a specific one for the eviction action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governed the preliminary examination procedure used to decide the appeal without summoning the counterparty.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the procedural costs following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.70 · Lugano 22 marzo 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.226 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 16 febbraio 2006 da
AO 1 rappr. da RA 1 contro
AP 1
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall¿appartamento di 3 1/2 locali nello stabile sito in __________ a __________;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell¿istanza, e che il Segretario assessore con decreto 9 marzo 2006 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con ricorso (recte: appello) 20 marzo 2006, con cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, di accertare la nullità del decreto di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l¿istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione in materia di locazione (doc. B),AO 1, rappresentata nell¿occasione da RA 1, ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano Sezione 4 lo sfratto di dall¿appartamento di 3 1/2 locali da lei condotto in locazione nello stabile sito in __________ a __________;
che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, ritenuta fondata l¿istanza, ha decretato lo sfratto della convenuta;
che con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione del presente giudizio, la convenuta chiede di accertare la nullità il decreto di sfratto, rilevando che la rappresentante dell¿istante, oltre ad aver agito senza versare agli atti la necessaria procura della proprietaria dello stabile, non era in ogni caso abilitata, in quanto persona giuridica, a patrocinare in giudizio quest¿ultima;
che il gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che in effetti le due censure sollevate all¿indirizzo della rappresentante dell¿istante sono manifestamente infondate, come del resto già deciso da questa Camera in occasione di un precedente appello inoltrato proprio dalla qui convenuta (II CCA 17 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.221);
che in punto alla prima censura va rilevato che è incontestabile che, nelle cause di sfratto, l¿estensione della rappresentanza processuale agli amministratori d¿immobili oggetto della lite prevista dall¿art. 64a cpv. 1 lett. c CPC non concerne solo le persone fisiche che svolgono quelle mansioni ma anche quelle giuridiche, com¿è la rappresentante dell¿istante (cfr. le risultanze dell¿ispezione a RC effettuata d¿ufficio dalla scrivente Camera);
che in merito alla seconda censura si osserva in primo luogo che, se è vero che giusta l¿art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d¿ufficio, in ogni stadio di causa, l¿esistenza dei presupposti processuali, tra cui la capacità dei rappresentanti delle parti, è però altrettanto vero che ciò deve avvenire solo se egli ha motivo di dubbio in proposito, ritenuto che per giurisprudenza invalsa ciò non è il caso se -come nella fattispecieall¿udienza la convenuta nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione della rappresentante della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 97; II CCA
21 luglio 2000 inc. n. 12.2000.118); e in ogni caso, va qui pure aggiunto che, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la rappresentante dell¿istante ha debitamente comprovato in causa il suo potere di rappresentanza, versando agli atti, oltre ad una procura generale (doc. D), anche una procura speciale rilasciatale dalla proprietaria qui istante proprio per la procedura di sfratto contro la convenuta (doc. E);
che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all¿istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 20 marzo 2006 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario