Tenant Lease Termination Notice Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court decision that partially upheld a tenant's request to validate a notice to terminate a lease agreement, setting the termination date to September 30, 2005, despite the landlord seeking an earlier date of July 31, 2005. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to invoke specific grounds for annulment in their submission, which is required for appellate review, and because their request to reinstate the prior conciliation office's decision was procedurally improper as the judicial action following conciliation is a new, independent proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 148 CPC; Tenant Lease Termination Notice Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to invoke specific grounds for annulment in their submission, which is required for appellate review, and because their request to reinstate the prior conciliation office's decision was procedurally improper as the judicial action following conciliation is a new, independent proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on the grounds outlined in this procedural article (implied by the reasoning that the appeal could be disposed of under this article).
Cited in the preamble before the operative part, governing the basis for imposing costs.
Cited alongside Art. 148 CPC in the preamble, relating to the imposition of costs.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.63 · Lugano 8 marzo 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.190 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Cittàpromossa con istanza 27 ottobre 2005 da
AO 1 contro
AP 1 AP 2 AP 3 tutti rappr. da RA 1
con cui gli istanti hanno chiesto di accertare la validità della disdetta 1° giugno 2005, con effetto al 31 luglio 2005, relativa all¿abitazione da essi condotta in locazione in __________ a __________;
domanda avversata dai convenuti, e che il Segretario assessore con sentenza 23 febbraio 2006 ha parzialmente accolto, accertando la validità della disdetta per il 30 settembre 2005 e respingendo ogni altra e maggiore domanda delle parti;
appellanti i convenuti con ricorso 6 marzo 2006, con cui chiedono l¿annullamento del querelato giudizio e la conferma della decisione 27 settembre 2005 dell¿Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa gli appellanti chiedono l¿annullamento della sentenza del Segretario assessore e la conferma della decisione dell¿Ufficio di conciliazione, che aveva preceduto la procedura in Pretura;
che il gravame può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che in effetti, per costante giurisprudenza, la richiesta di annullamento del giudizio di prime cure, senza che -come nella fattispecienella motivazione del rimedio giuridico siano stati invocati dei motivi di annullamento, è considerata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307; IICCA
2 marzo 2000 inc. n. 12.1999.241, 17 novembre 2000 inc. n. 12.2000.214);
che anche la richiesta di confermare la decisione dell¿Ufficio di conciliazione è proceduralmente inammissibile, poiché, per giurisprudenza invalsa, il ricorso all¿autorità giudiziaria, dopo la pronuncia dell¿Ufficio, non va inteso quale procedura d¿appello o di verifica di quel giudizio che di per sé decade con l¿avvio del nuovo procedimento, ma invece quale azione giudiziaria a sé stante e indipendente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 404; IICCA
17 giugno 1994 inc. n. 53/94, 11 marzo 1996 inc. n. 12.95.330, 18 novembre 1999 inc. n. 12.1999.138);
che a fronte di queste domande d¿appello, che delimitano la portata del gravame, anche perché in seconda sede l'autorità giudicante, pena la nullità della sua sentenza, è vincolata dalle domande formulate dalle parti (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.), non può che discenderne la nullità dell¿appello;
che l'applicazione della sanzione della nullità non configura eccesso di formalismo (sentenza ICCTF citata), tanto più quando, com¿è il caso in concreto, il gravame risulta essere stato redatto da un avvocato (sentenza ICCTF citata);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 6 marzo 2006 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario