Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2006.51 • TRAC TI 12.2006.51 Generato dall'IA

Appeal Regarding Denial of Motion to Recuse Presiding Judge

Numero d'incarto 12.2006.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a civil proceeding where a party sought the defendant's condemnation to pay a sum of money, the appellant lodged a motion to recuse the presiding judge based on alleged application of incorrect laws, false expert testimony in a prior case, and improper written reports, alongside contesting the proper transfer of the case file from one judicial district to another. The appellate court rejected the motion for recusal because the appellant failed to substantiate the subjective incapacity of the judge, as the allegations concerning past actions were unproven and the transfer of the case to the correct venue based on the defendant's business domicile was a standard procedural act that did not suggest objective partiality, especially since the transfer potentially benefited the appellant by preempting a likely defense objection concerning territorial jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 307 CPS, Art. 30 CPC, Art. 27 CPC, Art. 26 CPC, Art. 3 Lag, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Denial of Motion to Recuse Presiding Judge: The appellate court rejected the motion for recusal because the appellant failed to substantiate the subjective incapacity of the judge, as the allegations concerning past actions were unproven and the transfer of the case to the correct venue based on the defendant's business domicile was a standard procedural act that did not suggest objective partiality, especially since the transfer potentially benefited the appellant by preempting a likely defense objection concerning territorial jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione censure procedurali falsa dichiarazione della parte procedura civile azione di separazione ricorso per cassazione ricusa - errori procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 27 CPC

Cited as a basis for rejecting the motion to recuse the judge.

Art. 30 CPC

Cited as a basis for rejecting the motion to recuse the judge, as this provision grants the appellate court jurisdiction over such decisions.

Art. 148 CPC

Cited as the basis for imposing court costs and expenses on the recusant party.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2006.51 · Lugano 24 febbraio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull¿istanza di ricusa 9 febbraio 2006 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, __________, da

IS 1

nell¿ambito della causa -inc. n. OA.2005.50 di quella Preturada lei promossa con petizione 2 maggio 2005 nei confronti dell¿

CO 1 rappr. da RA 1

volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 200'000.- più interessi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con petizione 2 maggio 2005 IS 1 ha convenuto in lite l¿CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 200'000.- più interessi;

che l¿incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che nelle more della causa, con l¿istanza 9 febbraio 2006 che qui ci occupa, l¿attrice, riferendosi ad una precedente istanza di ricusa 4 novembre 2005 -di cui invero non vi è traccia né in questo, né, a detta del Pretore, in altri incarti-, ha ribadito la ricusa del Pretore di quella Pretura, __________: preso atto di aver ricevuto una convocazione da parte della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud nonostante la causa fosse stata promossa avanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, essa ha in particolare rimproverato al Pretore ed al perito __________ ¿*a) mancata applicazione delle leggi; b) falsa perizia, art. 307 CPS; c) relazioni scritte improprie, menzognere, fuorvianti e pertanto illegittime*¿;

che la controparte, con osservazioni 20 febbraio 2006, si è opposta all¿istanza, mentre il Pretore, con osservazioni 21 febbraio 2006, ha dichiarato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione rimettendosi comunque al giudizio della scrivente Camera;

che la decisione sull¿esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

che giusta l¿art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall¿art. 26 CPC come pure ¿se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti¿ (litt. a) e ¿in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni¿ (litt. b);

che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l¿apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull¿apprezzamento soggettivo di una parte (DTF

126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111);

che, nel caso di specie, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro concludere che l¿attrice non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale;

che in effetti i rimproveri, per altro vaghi e per nulla sostanziati, mossi al Pretore ed al perito __________ -a detta dell¿attricerei di ¿*a) mancata applicazione delle leggi; b) falsa perizia, art. 307 CPS; c) relazioni scritte improprie, menzognere, fuorvianti e pertanto illegittime*¿ in una precedente causa (inc. n. OA.2001.95) che opponeva l¿attrice all¿__________ (dallo scritto

21 febbraio 2006 dell¿attrice sembrerebbe invero che, diversamente da quanto si poteva evincere dall¿istanza che ci occupa, la ricusa sia stata postulata proprio nell¿ambito della nuova procedura nei confronti di costui), non sono stati assolutamente provati e nemmeno resi verosimili, tanto più che la sentenza del Pretore -sfavorevole alla qui attriceera stata confermata da questa Camera (inc. n. 12.2004.49) e non è poi stata oggetto di impugnativa avanti al Tribunale federale;

che nemmeno il fatto che la petizione in rassegna fosse indirizzata dall¿attrice alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e sia stata invece trasmessa, stante il domicilio d¿affari del convenuto, alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud giustifica una ricusa del Pretore, la prassi del Tribunale federale avendo negato ai provvedimenti procedurali, pur contrari agli interessi della parte ricusante, che in tal caso è tenuta a censurarli seguendo il normale corso d¿impugnazione, l¿idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e parzialità del magistrato nei suoi confronti, a meno che si tratti di errori particolarmente gravi o ripetuti (II CCA 24 agosto 1998 inc. n. 12.98.84; ICDPTF 9 aprile 1999 1P.457.1998);

che nel caso concreto non ci si trova in presenza di un errore ripetuto, mentre la sua particolare gravità può tranquillamente essere esclusa già per il fatto che la trasmissione dell¿incarto alla Pretura di Mendrisio-Sud, per altro mai censurata fino ad oggi dall¿attrice, ha anzi evitato a quest¿ultima di esporsi ad una eventuale eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto, che sarebbe stata verosimilmente fondata e dunque avrebbe imposto di respingere in ordine la petizione;

che in tali circostanze, l¿istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto essere respinta, ritenuto che alla ricusante, che nella sede pretorile aveva instato per l¿ottenimento dell¿assistenza giudiziaria, ma risulta aver incassato tra il gennaio ed il settembre 2002, a seguito di alcune vendite immobiliari non meno di fr. 1'298'354.95 (doc. 5-8) -già dedotti i debiti ipotecari e le commissioni di intermediazionesenza aver minimamente specificato quale sarebbe stata la loro destinazione e non può quindi essere considerata indigente ai sensi dell¿art. 3 Lag, vanno senz¿altro accollate la tassa e le spese di giudizio (art. 148 CPC), con attribuzione di congrue ripetibili alla controparte;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l¿art. 148 CPC

decreta:

I. L¿istanza di ricusa 9 febbraio 2006 di IS 1 è respinta.

*§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*

II. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico della ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 150.- per ripetibili.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il segretario