Appeal Regarding Bank Guarantee Block Revoked Due to Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal against a lower court's decision that rejected a request to block first-demand bank guarantees and simultaneously revoked a previously granted provisional block; however, the appeal became moot because the parties subsequently reached an out-of-court settlement, leading the appellate court to strike the matter from the rolls, order the appellant to bear the court costs, and rule for the compensation of legal fees between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 200 cpv. 1 CPC-TI, Art. 343 CPC-TI; Appeal Regarding Bank Guarantee Block Revoked Due to Settlement: 13 febbraio 2006 di AP 1 avverso la decisione 30 gennaio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, divenuto privo d'oggetto, è stralciato dai ruoli.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the basis for striking the appeal from the roll because it became moot.
Cited implicitly as the basis for allocating costs for the appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.41 · Lugano 22 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney- Colombo, astenuta)
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 17 febbraio 2005 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2 contro
AO 2
AO 1 rappr. dall' RA 1,
visto l'appello 13 febbraio 2006 introdotto dall’ istante contro il decreto 30 gennaio 2006 con il quale il Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la domanda cautelare chiedente il blocco delle garanzie bancarie a prima richiesta n. __________ emesse da AO 2, a favore di AP 1, revocando nel contempo il blocco accolto inaudita parte con decreto 21 febbraio 2005;
richiamato il decreto 15 febbraio 2006 del presidente della scrivente Camera che accordava effetto sospensivo al gravame;
preso atto dello scritto 18 dicembre 2006 dell'avv. RA
2 mediante il quale comunica di ritirare il ricorso, le parti avendo concluso una transazione extragiudiziaria;
considerato come la procedura d'appello sia così divenuta priva d'oggetto, sicché è da stralciare dai ruoli, ritenuto altresì che in merito alle spese le parti si sono accordate nel senso di caricarle a chi le ha anticipate, compensando le ripetibili di prima e seconda istanza;
decreta:
1. L'appello
13 febbraio 2006 di AP 1 avverso la decisione 30 gennaio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, divenuto privo d'oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio in complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
- ; - ; - ;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario