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12.2006.32 • TRAC TI 12.2006.32 Generato dall'IA

Dispute Over Existence of Mandate Contract for Fiscal Services

Numero d'incarto 12.2006.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought payment for alleged fiscal and accounting services against a respondent who denied ever contracting for such services. The lower court dismissed the petition because the appellant, bearing the burden of proof, failed to demonstrate that a mandate contract existed between the parties for the specific services billed. The appellate court upheld this decision, reasoning that merely submitting documents, including some tax declarations referencing the respondent, did not prove a mandate contract was conferred by the respondent to the appellant company (as opposed to its sole administrator), nor was the actual performance of the billed services proven; therefore, the appeal was rejected, and the initial judgment confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 313bis CPC, Art. 8 CC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC; Dispute Over Existence of Mandate Contract for Fiscal Services: The lower court dismissed the petition because the appellant, bearing the burden of proof, failed to demonstrate that a mandate contract existed between the parties for the specific services billed. The appellate court upheld this decision, reasoning that merely submitting documents, including some tax declarations referencing the respondent, did not prove a mandate contract was conferred by the respondent to the appellant company (as opposed to its sole administrator), nor was the actual performance of the billed services proven; therefore, the appeal was rejected, and the initial judgment confirmed.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di mandato prova di pagamento onere della prova procedura giudiziaria tributaria lite in materia di contribuzioni pubbliche credito in esecuzione esistenza di un mandato - onere della prova - gestioni d'affari senza mandato

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders to determine the allocation of procedural costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.32 · Lugano 3 febbraio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.657 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 19 settembre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 2 contro

AO 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'600.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2005 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 11'600.- più interessi ed accessori, adducendo di aver eseguito per lui tutta una serie di prestazioni (fiscali, contabili e di vario genere), oggetto della fattura di cui al doc. B, rimasta impagata;

che il convenuto si è opposto alla petizione rilevando di non aver mai conferito alcun mandato all’attrice e contestando siccome non provate le prestazioni svolte;

che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo che l’attrice, cui incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato il conferimento di un incarico da parte del convenuto e quindi la venuta in essere di un contratto di mandato;

che l’appello che qui ci occupa, con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che il fatto che l’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stata in grado di versare agli atti alcuni documenti (cfr. plico doc. D) -perloppiù dichiarazioni fiscali, intestate in parte al convenuto e in parte ad altre personenon prova ancora che tra le parti in causa sia venuto in essere un contratto di mandato volto all’effettuazione delle prestazioni poi oggetto della fatturazione, che lo stesso sia stato conferito dal convenuto e non da altri e soprattutto che l’incarico sia stato affidato proprio all’attrice e non invece personalmente al suo amministratore unico __________, cui il convenuto era legato da un rapporto di amicizia (come da lui preteso nel doc. 2, cfr. pure doc. B);

che nemmeno il fatto che quelle prestazioni possano essere state utilizzate dal convenuto o da altre persone e che dunque possano eventualmente trovare applicazione le norme sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO), circostanze per altro irricevibili siccome evocate per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), potrebbe giovare all’attrice, non essendovi in ogni caso la prova, sulla base di quanto precede, che legittimati passivamente e attivamente siano proprio il convenuto e l’attrice e non invece altre persone;

che a prescindere da quanto precede, l’attrice neppure ha provato l’effettuazione delle prestazioni fatturate;

che in tali circostanze, ben si giustifica respingere l’appello e confermare con ciò il giudizio pretorile;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 300.- (tassa di giustizia di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario